CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 33924/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.717/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e d all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], REGIONE MARCHE, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso l’ordinanza della Corte d'appello di Ancona in proc. r.g. n. 542/2017depositata il 31 .5. 2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.11.2023dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art. 54 d.p.r. 327/2001, notificato il 27.4.2017, la Regione Marche ha proposto opposizione alla stima dei tecnici e ha chiesto la determinazione giudiziale dell’indennità di espropriazione spettante a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Agrinvest di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., proprietari di terreni oggetto di decreto di espropriazione del Comune di Fermo del 1.3.2017 n. 74 nell’ambito della realizzazione della nuova struttura ospedaliera di rete in località [OSCURATO:PERSONA] di Campiglione, Comune di Fermo, disposta con delibera della Giunta della Regione Marche n. 270 del 9.2.2010. 2. Approvato il progetto definitivo dell’opera, con decreto in data 11.5.2012 n. 57/ESO del [OSCURATO:PERSONA] della Posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed Ospedaliera, completo degli elaborati tecnici, tra i quali il piano particellare di esproprio, con successiva delibera n. 80 del 31.5.2012, il Comune di Fermo era stato delegato all’espletamento delle funzioni e attività concernenti l’espropriazione delle aree individuate nel progetto. Con delibera del 29.11.2012 n. 102 il Comune di Fermo ha adottato la variante urbanistica per il rinnovo dei vincoli espropriativi già previsti per l’[OSCURATO:PERSONA] 22; e con decreto 163/ESO del 12.12.2012 la Regione Marche, accogliendo le osservazioni degli interessati, ha provveduto alla modifica del progetto definitivo e del piano particellare di esproprio. A ciò ha fatto seguito la determina dirigenziale del settore [OSCURATO:PERSONA] e Ambiente del Comune di Fermo n. 119/2013, con la quale è stata recepita la valutazione delle aree espressa nel piano particellare di esproprio, e determinata nella misura di € 8 al mq. l’indennità provvisoria di espropriazione. 3. Non avendo gli interessati accettato le indennità provvisorie, il Comune di Fermo ha provveduto a informarli con lettera n. 22895 del 28.6.2013 della procedura per la determinazione definitiva dell’indennità ex art. 21, comma 2, d.p.r. 327/2001, invitandoli a nominare eventualmente i propri tecnici. All’esito del procedimento, il Collegio ha espresso le stime definitive, determinate in base al parametro più elevato di € 24 al m.q., stima accettata dagli interessati, con il dissenso della Regione. Indi la Regione ha provveduto, in data 17.11.2016, ai sensi dell’art. 26 d.p.r. n. 327/2001, a depositare presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti la somma di € 995.218,00 ad integrazione dell’importo già versato con decreto n. 91/ESO del 15.7.2013 di € 489.512,00 (totale € 1.484.730,00), in adeguamento alle stime della terna tecnica, autorizzando il Comune di Fermo, con nota assunta al protocollo n. 12745 del 23.12.2016, allo svincolo dell’80% delle somme già depositate, a favore degli aventi diritto che ne avevano fatto richiesta. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione assumendo che nella distinzione tra suoli edificabili e non edificabili, si doveva tener conto della destinazione assegnata negli strumenti urbanistici a determinate aree in funzione del preminente interesse pubblico (strutture pubbliche, viabilità ..), assolutamente precluse all’esercizio dello ius aedificandi, da parte del proprietario dell’area; secondo tale criterio, i terreni oggetto di espropriazione alla data del provvedimento ablativo erano ricompresi in zona urbanistica F1, classificata come «area progetto 22», cioè [OSCURATO:PERSONA] e Amministrative (A.S.A.), ovvero destinata a servizi di carattere sociale, e assistenziale, parcheggi pubblici e viabilità; considerata la destinazione esclusivamente pubblicistica, i terreni dovevano essere qualificati come non edificabili; l’unico parametro applicabile nella fattispecie per la determinazione dell’indennità di espropriazione era dato dal valore di mercato come suolo agricolo. 5. Si sono costituiti i proprietari espropriati [OSCURATO:PERSONA], Marco e [OSCURATO:PERSONA], e Agrinvest di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e hanno contestato la fondatezza della opposizione, evidenziando che in base al certificato di destinazione urbanistica dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito della variante adottata al Piano regolatore per la realizzazione della struttura ospedaliera di rete, in territorio di Fermo, le aree espropriate non erano assolutamente precluse ad attività di natura privata, anche nell’ambito della utilizzabilità intermedia. Essi hanno anche evidenziato che la stessa Regione aveva valutato i terreni secondo il parametro di valore di € 8 al mq., di per sé più elevato rispetto al valore agricolo medio di € 2,50, e hanno chiesto pertanto in via riconvenzionale che venisse liquidata l’indennità determinata in base al valore di mercato. 6. Esperita consulenza tecnica d’ufficio con ordinanza del 31.5.2022 la Corte di appello di Ancona ha determinato l’indennità dovuta ai ricorrenti, rispettivamente, nella misura di € 581.710,00 a [OSCURATO:PERSONA], € 142.800,00 a [OSCURATO:PERSONA], € 221.376,00 a [OSCURATO:PERSONA], € 536.184,00 ad Agrinvest di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; ha posto tali somme in solido a carico della Regione Marche e del Comune di Fermo, già interamente versate presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti nei termini di cui in motivazione sub B) e C), e parzialmente svincolate a favore degli interessati in data 1.8.2013, per gli importi di cui in motivazione sub D); ha condannato la Regione Marche e il Comune di Fermo in solido alla refusione delle spese in favore dei resistenti; ha posto definitivamente a carico della Regione Marche e del Comune di Fermo le spese di c.t.u. 7. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Fermo, svolgendo unico motivo con riferimento alla questione di diritto relativa alla mancata dichiarazione, da parte del Giudice, della carenza di legittimazione passiva del Comune di Fermo nel giudizio di opposizione, proposto avanti alla Corte di appello delle Marche, all’indennità di esproprio stimata dai tecnici exart. 21 d.l.gs. 327/2001. Il ricorso è stato notificato anche alle parti private espropriate, precisando tuttavia espressa mente che nei loro confronti il ricorso veniva notificato solo per integrità del contraddittorio ma che non incideva in alcun modo sulle loro posizioni sostanziali, così come riconosciute nell’ordinanza impugnata, essendo rivolto esclusivamente alle questioni attinenti il rapporto delegante (Regione Marche) –delegato (Comune di Fermo). Le parti intimate non si sono costituite. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 101 c.p.c., ex art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. e contrasto con precedenti della Corte. Il difetto di legittimazione passiva del Comune di Fermo viene fondato sulla sua qualità di delegato all’esproprio da parte della Regione Marche che riveste la qualità di promotrice e beneficiaria esclusiva. La delega di funzioni al Comune risulta dagli atti processuali depositati dalla stessa Regione Marche in sede di ricorso presso la Corte di appello delle Marche (decreto definitivo di esproprio n. 74/2017 e determinazione dell’indennità di esproprio n. 213/2016). Secondo il ricorrente, il Comune che ha agito in base ad un mandato con rappresentanza in nome e per conto della Regione delegante, in quanto Ente delegato non può essere ritenuto soggetto passivo, in solido con il delegante, della condanna al pagamento delle indennità di esproprio e delle spese processuali. 9. Il motivo è fondato e va accolto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, obbligato al pagamento dell'indennità è il beneficiario delle aree espropriate, anche quando, venga delegato altro soggetto per l'acquisizione delle aree, esaurendosi in tal caso la delega in un mero incarico a compiere in nome e per conto del beneficiario gli atti necessari per l'adozione del provvedimento ablatorio o per la stipulazione dell'atto di cessione, con conseguente legittimazione passiva del beneficiario nei giudizi di determinazione dell'indennità (Sez. 1, n. 14780 del 10.7.2020; Sez.1, n. 24355 del 29.10.2013; Sez. 1, n. 26803 del 12.9.2022 che hanno affermato il principio in casi in cui il beneficiario era un Comune che aveva delegato ad altri le attività dirette all’acquisizione delle aree). Tali principi sono stati recentemente ribaditi anche con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 7259, condivisa dal Collegio, che ha ri esaminato funditus la questione. 10. Il Comune di Fermo ha gestito la procedura di esproprio in qualità di soggetto delegato ad esercitare le funzioni da parte della Regione Marche, ai sensi dell’art. 9, « Delega in materia di esproprio», dellalegge regionale delle Marche 18.4.1979 n. 17 , che stabilisce che: «Le aree necessarie alla realizzazione di opere pubbliche anche se non ammesse al finanziamento regionale, vanno acquisite mediante esproprio, nel rispetto delle norme e procedure vigenti in materia. I comuni, oltre a esercitare le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori attinenti a opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza ai sensi del terzo comma dell'art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono altresì delegati ad esercitare le funzioni amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza e i relativi atti preparatori, la determinazione della misura delle indennità di esproprio, la pronuncia degli espropri e i relativi atti preparatori attinenti ad opere pubbliche da eseguire nei rispettivi territori, comprese quelle da realizzare nell'ambito dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare e dei piani per gli insediamenti produttivi, ad eccezione delle opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di spettanza dello Stato.» La predetta delega di funzioni è stata conferita con il decreto dirigenziale regionale n. 80/ESO del 31.5.2012 [doc. n. 5 ricorso Regione Marche –n. 4 a) fascicoletto]. La determinazione dirigenziale n. 213 del 5.7.2016 del Comune di Fermo [doc. n.10 ricorso Regione Marche – n. 4 b) fascicoletto ] individua la Regione Marche, quale promotore e beneficiario della procedura di esproprio in oggetto, tenuta ad eseguire il pagamento o il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti della parte di indennità non ancora depositata. L’esproprio è stato disposto in esclusivo favore della Regione Marche, come si evince dalla determinazione dirigenziale del Comune di Fermo n. 74 R.G. n. 339 del 1.3.2017 [allegataa ricorso Regione Marche –4 c) fascicoletto]. Nelle premesse di tutti i provvedimenti emessi il Comune di Fermo ha sempre evidenziato la propria qualifica di delegato ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 18.4.1979, n. 17 all’espletamento di tutte le funzioni in materia di espropri relativamente alla realizzazione della nuova struttura ospedaliera in località Campiglione di Fermo nel territorio del Comune di Fermo. Pertanto dagli atti processuali era pacificamente riscontrabile che la Regione Marche aveva delegato il Comune di Fermo all’esproprio, investendolo del mandato con rappresentanza, ai sensi dell’art.1704 c.c., per cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha sempre agito in nome e per conto del delegante, con la conseguente carenza di legittimazione passiva del delegato. Tutto ciò risulta inoltre anche dalla stessa ordinanza impugnata, che ai punto B) e C) dà atto dei versamenti eseguiti dalla Regione Marche e al punto D) riferisce dell’autorizzazione impartita dalla Regione al Comune di Fermo, quanto allo svincolo dell’80% delle somme già depositate, a favore degli aventi diritto che ne avevano fatto richiesta. L’ordinanza dà atto, infine , che le indennità dovute agli espropriati risultavano già integralmente depositate presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti, evidentemente dalla Regione Marche. 11. Pertanto occorre accogliere il ricorso e cassare in relazione al motivo l’ordinanza impugnata. La Corte può quindi decidere nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art.38 4 , comma 2 , seconda parte, cod.proc.civ., così modificando il dispositivo dell’ordinanza impugnata: • nel paragrafo 1), ove si determina l’indennità dovuta ai ricorrenti, nel punto in cui «pone in solido a carico della Regione Marche e del Comune di Fermo» con l’eliminazione delle sole parole «… in solido … e del Comune di Fermo...»; • nel paragrafo 2) nel punto in cui « condanna la Regione Marche e il Comune di Fermo in solido alla refusione delle spese in favore dei resistenti ...» con l’eliminazione delle sole parole «… e il Comune di Fermo in solido ...». Le spese del giudizio di merito meritano compensazione nei rapporti tra Comune di Fermo e Regione Marche. Le spese del giudizio di legittimità vanno messe a carico della Regione Marche, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricors o, cassa in relazione al motivo l’ordinanza impugnata,e, decidendo nel merito, così modifica il dispositivo dell’ordinanza impugnata: • nel paragrafo 1), ove si determina l’indennità dovuta ai ricorrenti, nel punto in cui «pone in solido a carico della Regione Marche e del Comune di Fermo» con l’eliminazione delle sole parole «… in solido … e del Comune di Fermo...»; • nel paragrafo 2) nel punto in cui « condanna la Regione Marche e il Comune di Fermo in solido alla refusione delle spese in favore dei resistenti ...» con l’eliminazione delle sole parole «… e il Comune di Fermo in solido ...». Compensa tra le partiComune di Fermo e Regione Marche le spese di litedel giudizio di merito. Condanna la Regione Marche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore