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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 27 agosto 1971

Cassazione n. 06257/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 02/07/2025 del GIUD.

SORVEGLIANZA di Siracusa udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento disciplinare che gli ha irrogato la sanzione dell’esclusione dalle attività ricreative e sportive per giorni dieci; Rilevato che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallo stesso all’ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di Augusta; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 22/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 02/07/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di Siracusa udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Catania ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento disciplinare che gli ha irrogato la sanzione dell’esclusione dalle attività ricreative e sportive per giorni dieci; Rilevato che il ricorso è stato proposto con atto redatto e sottoscritto dal condannato e con dichiarazione resa personalmente dallo stesso all’ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] di Augusta; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 22/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 06257/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris