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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13283/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata il 14.9.2018, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo (ex sezione distaccata di Marano) il 26.5.2015, con cui l'imputato era stato giudicato responsabile del reato previsto dagli artt. 624 e 625, n.2 e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla predetta aggravante nonché alla contestata recidiva, era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C 300,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unitario motivo di impugnazione; nel quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen, in relazione agli artt. 581 e 591 cod.proc.pen.; rilevava che l'onere di specificità nell'enunciazione dei motivi di impugnazione doveva ritenersi proporzionato alla specificità con cui le relative ragioni erano state affrontate nel provvedimento impugnato; che, applicando tali considerazioni al caso di specie, emergeva che - in sede di atto di appello - sarebbero stati congruamente indicati gli elementi di diritto per i quali la decisione del Tribunale era stata considerata erronea evidenziando in particolare la discrezionalità nell'applicazione della recidiva e che, una volta esclusa la medesima e riconosciute le attenuanti generiche, si sarebbe potuti giungere all'estensione massima nella diminuzione della pena.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. L'unico motivo posto alla base dell'impugnazione non supera il necessario vaglio di ammissibilità, attesa la sua manifesta infondatezza Deve infatti ritenersi che il giudice dell'appello abbia fatto corretta applicazione del disposto dell'art.591, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. in punto di presupposti per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per carenza degli elementi previsti clall'art.581 (nel testo applicabile ratione temporis), comma 1, lett.d), cod.proc.pen., in punto di rispetto dei necessari oneri di specificità imposti alla parte impugnante nell'enunciazione dei motivi di gravame.

Difatti, nel caso di specie, va richiamato il principio in forza del quale la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del favor impugnationis, deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice medesimo con considerazioni generiche ed astratte (Cass., sez.VI, 2.7.2014, n.37392; Alfieri, RV. 261650) e ciò pur fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Cass., sez.II, 19.11.2019, n.51531, Greco, RV. 277811).

Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva esplicitamente valorizzato - ai fini di ritenere sussistente la contestata recidiva - i numerosi precedenti penali dai quali era gravato l'imputato e a fronte del successivo e conseguente giudizio di equivalenza tra questa, l'aggravante speciale ritenuta e le circostanze attenuanti generiche, il difensore dell'appellante si era - di fatto - limitato ad esporre alcune valutazioni generali in punto di rilevanza della recidiva specifica e reiterata e di parametri del giudizio di bilanciamento; ma senza illustrate alcuna concreta considerazione in ordine alle specifiche condizioni dell'imputato e alle ragioni in base alle quali - in presenza dei numerosi precedenti valorizzati dal Tribunale - si sarebbe dovuti addivenire ad un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla contestata recidiva.

Ne consegue che il motivo posto alla base del ricorso per cassazione - nel quale, incidentalmente, non vengono sottoposte valutazioni ulteriori rispetto a quelle spiegate nell'atto di appello (e che sarebbero comunque state inammissibili stante il divieto di sottoporre nel giudizio di legittimità critiche alla pronuncia di primo grado che non siano state sottoposte al giudice dell'appello, Cass., sez.III, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.2343/2019, [OSCURATO:PERSONA], RV. 274346) - va ritenuto manifestamente infondato e quindi inammissibile.

5. L'inammissibilità del ricorso rende inapplicabile la disciplina transitoria dettata dall'art.85, comma 1, d.

Igs. 10 ottobre 2022, n.150, in relazione alla sopravvenuta procedibilità a querela della fattispecie contestata (sulla base dei principi desumibili da Cass., sez.un., 21.6.2018, n. 40150, Salatino, Rv. 273551 - 01).

Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 14.9.2018, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo (ex sezione distaccata di Marano) il 26.5.2015, con cui l'imputato era stato giudicato responsabile del reato previsto dagli artt. 624 e 625, n.2 e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla predetta aggravante nonché alla contestata recidiva, era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C 300,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unitario motivo di impugnazione; nel quale ha dedotto la violazione dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen, in relazione agli artt. 581 e 591 cod.proc.pen.; rilevava che l'onere di specificità nell'enunciazione dei motivi di impugnazione doveva ritenersi proporzionato alla specificità con cui le relative ragioni erano state affrontate nel provvedimento impugnato; che, applicando tali considerazioni al caso di specie, emergeva che - in sede di atto di appello - sarebbero stati congruamente indicati gli elementi di diritto per i quali la decisione del Tribunale era stata considerata erronea evidenziando in particolare la discrezionalità nell'applicazione della recidiva e che, una volta esclusa la medesima e riconosciute le attenuanti generiche, si sarebbe potuti giungere all'estensione massima nella diminuzione della pena. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'unico motivo posto alla base dell'impugnazione non supera il necessario vaglio di ammissibilità, attesa la sua manifesta infondatezza Deve infatti ritenersi che il giudice dell'appello abbia fatto corretta applicazione del disposto dell'art.591, comma 1, lett.c), cod.proc.pen. in punto di presupposti per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per carenza degli elementi previsti clall'art.581 (nel testo applicabile ratione temporis), comma 1, lett.d), cod.proc.pen., in punto di rispetto dei necessari oneri di specificità imposti alla parte impugnante nell'enunciazione dei motivi di gravame. Difatti, nel caso di specie, va richiamato il principio in forza del quale la specificità che deve caratterizzare i motivi di appello, seppur valutata alla luce del principio del favor impugnationis, deve comunque contrapporre alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata argomentazioni che attengano agli specifici passaggi della motivazione della sentenza ovvero concreti elementi fattuali pertinenti a quelli considerati dal primo giudice, e non può quindi limitarsi a confutare semplicemente il decisum del primo giudice medesimo con considerazioni generiche ed astratte (Cass., sez.VI, 2.7.2014, n.37392; Alfieri, RV. 261650) e ciò pur fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Cass., sez.II, 19.11.2019, n.51531, Greco, RV. 277811). Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva esplicitamente valorizzato - ai fini di ritenere sussistente la contestata recidiva - i numerosi precedenti penali dai quali era gravato l'imputato e a fronte del successivo e conseguente giudizio di equivalenza tra questa, l'aggravante speciale ritenuta e le circostanze attenuanti generiche, il difensore dell'appellante si era - di fatto - limitato ad esporre alcune valutazioni generali in punto di rilevanza della recidiva specifica e reiterata e di parametri del giudizio di bilanciamento; ma senza illustrate alcuna concreta considerazione in ordine alle specifiche condizioni dell'imputato e alle ragioni in base alle quali - in presenza dei numerosi precedenti valorizzati dal Tribunale - si sarebbe dovuti addivenire ad un giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla contestata recidiva. Ne consegue che il motivo posto alla base del ricorso per cassazione - nel quale, incidentalmente, non vengono sottoposte valutazioni ulteriori rispetto a quelle spiegate nell'atto di appello (e che sarebbero comunque state inammissibili stante il divieto di sottoporre nel giudizio di legittimità critiche alla pronuncia di primo grado che non siano state sottoposte al giudice dell'appello, Cass., sez.III, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.2343/2019, [OSCURATO:PERSONA], RV. 274346) - va ritenuto manifestamente infondato e quindi inammissibile. 5. L'inammissibilità del ricorso rende inapplicabile la disciplina transitoria dettata dall'art.85, comma 1, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, in relazione alla sopravvenuta procedibilità a querela della fattispecie contestata (sulla base dei principi desumibili da Cass., sez.un., 21.6.2018, n. 40150, Salatino, Rv. 273551 - 01). Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così dec
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