CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20354/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 3 giugno 2016 dalla Corte di appello di Ancona, che ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato, anche a fini civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale pluriaggravata in relazione alla società "[OSCURATO:SOCIETA]" s.p.a. poi "[OSCURATO:SOCIETA]." in liquidazione, dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona il 18 settembre 2008. La riforma in appello è consistita nella concessione ad entrambi gli imputati delle circostanze attenuanti generiche e nella conseguente mitigazione della pena principale nonché nella rimodulazione in mitius della durata della pena accessoria dell'interdizione dai [OSCURATO:PERSONA], ferma restando la durata decennale delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. Nelle more della celebrazione dell'odierna udienza, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire in Cancelleria certificato di morte dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso presentato dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] si compone di sette motivi. Se ne darà conto in maniera estremamente sintetica, considerato il decesso dell'imputata, che impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione dei reati. La parte deduceva: con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della bancarotta fraudolenta distrattiva; con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della bancarotta fraudolenta documentale; con il terzo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualifica soggettiva sulla cui base era stata condannata; - con il quarto motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione quanto al coefficiente soggettivo di entrambe le ipotesi di bancarotta; - con il quinto motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 218 legge fall; - con il sesto motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219 legge fall.; - con il settimo e ultimo motivo di ricorso, vizio di motivazione quanto alla determinazione dell'importo della provvisionale. 4. I due ricorsi presentati dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si compongono di sei motivi e sono del tutto sovrapponibili; il secondo è stato depositato dopo la notifica dell'estratto contumaciale al difensore ex art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., quando il primo era stato già da tempo presentato.4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1) e 223, comma 1 legge fall. e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla bancarotta fraudolenta patrimoniale. La sentenza impugnata — sostiene il ricorrente — aveva recepito acriticamente quanto sostenuto dal Giudice di prime cure a proposito della natura distrattiva delle cosiddette RI.BA . di comodo, affermando che il meccanismo era stato riferito solo dall'imputato o dal teste Capodagli. La Corte distrettuale avrebbe, inoltre, omesso di dare riscontro al motivo di appello in cui si contestava la tesi dell'acquisito o vendita di merce senza fattura, sia per il tipo di prodotto commercializzato (colls, cioè bobine di acciaio), sia per quanto riferito dai testi Tortorici, Capodagli, Paparella e Signore. Il meccanismo delle RI.BA. di comodo troverebbe conferma — prosegue il ricorso — negli accertamenti del CTU Caporaletti, nominato nella causa civile tra il fallimento [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 4.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta gli stessi vizi con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale. Anche quanto a questo reato, la Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire le argomentazioni del primo Giudice, senza dare risposta ai motivi di appello, in particolare a quello sul contenuto del cosiddetto ripostiglio ove era custodita la documentazione contabile e sulla regolare redazione e approvazione dei bilanci. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica perché la Guardia di Finanza aveva affermato che, a seguito di controlli incrociati con tutti i clienti e fornitori, ad eccezione di piccoli casi insignificanti, era risultata confermata la corretta tenuta della contabilità; a sostegno di questo assunto, il ricorrente riporta uno stralcio delle deposizione del Mar. Tortorici. Non si vede perché — prosegue il ricorso — le denunce di furto dei documenti contabili non dovessero essere reputate credibili (e ciò costituirebbe un momento di illogicità e carenza di motivazione) benché: - nel ripostiglio fosse conservata copia di tutta la contabilità aziendale a parziale eccezione di quella cartacea, la cui valenza ricostruttiva, a detta dei commercialisti della società, era ininfluente; - la Euronnec avesse usufruito del condono tombale per gli anni dal 1997 al 2002 e vi fosse l'esenzione dal pagamento delle imposte per le zone della ex Cassa del Mezzogiorno; - la società avesse ricevuto precedenti verifiche fiscali; - la società fosse costantemente a credito I.V.A. 4.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta gli stessi vizi quanto al coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale.L'imputato non aveva alcuna coscienza e volontà di cagionare una diminuzione patrimoniale, tanto che aveva versato, tramite giroconto, nelle casse della [OSCURATO:SOCIETA], il 2 dicembre 2005, euro 1.151.100,84 ed aveva effettuato versamenti per contanti per euro 751.168,06. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, gli elementi già sviluppati circa l'occultamento della documentazione contabile e la dichiarata — dalla Guardia di Finanza — correttezza della tenuta della contabilità escluderebbero la sussistenza del dolo della fattispecie. 4.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 223, comma 1 e 218 legge fall. nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla mancata applicazione del reato di cui all'art. 218 legge fall. Il meccanismo delle RI.BA . di comodo era uno strumento per ricorrere al credito. Tra il reato di cui all'art. 218 legge fall. e la bancarotta sussiste un rapporto di specialità che deve veder prevalere il primo, che è prescritto, tenuto conto delle sospensioni, a far data dal 24 settembre 2016. 4.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 219, comma 1 e 2 n. 1 legge fall. e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La circostanza aggravante del danno grave non sarebbe configurabile perché il meccanismo delle RI.BA . di comodo non poteva realizzarsi se ad un movimento in entrata non corrispondeva uno della stessa entità in uscita. Al di là di ciò, il ricorrente rimarca l'assoluta inverosimiglianza della quantificazione in euro 16.900.000,00 della somma asseritamente distratta sulla quale l'impugnativa ritorna nel prosieguo. 4.6. Il sesto motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla provvisionale. La somma di euro 16.900.000,00 corrisponderebbe a tutto il fatturato degli ultimi sei anni e non si comprenderebbe come la società avesse potuto fronteggiare i costi ordinari per la gestione dell'attività. Anche in questo caso vi sarebbe un recepimento acritico delle argomentazioni del Giudice di prime cure. 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, circa il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ha osservato quanto segue. Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha puntualmente descritto le condotte distrattive compiute dai ricorrenti, evidenziando come la tesi del meccanismo delle RIBA di comodo non abbia trovato alcun riscontro probatorio, a fronte del chiaro quadro accusatorio, dal quale emerge la periodica, sistematica fuoriuscita di notevolissime somme di denaro, destinate ai conti personali dei ricorrenti ovvero a soggetti o società ai ricorrenti legate.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. I componenti del collegio sindacale — ha osservato la Corte — avevano più volte rilevato a verbale l'irregolare tenuta delle scritture contabili e l'impossibilità di effettuare i controlli di competenza; inoltre i Giudici di appello hanno ben evidenziato come non sia affatto persuasiva e credibile la tesi del furto della documentazione contabile. Anche il terzo motivo di ricorso sarebbe inammissibile per manifesta infondatezza, essendo correttamente delineati, in sentenza, gli estremi per il coefficiente soggettivo di entrambi i reati. Il quarto motivo di ricorso non scalfisce le logiche argomentazioni sul punto spese dalla corte territoriale, che ha ben evidenziato che, anche a voler aderire alle prospettazioni difensive, pur se non confermate da elementi probatori, comunque il meccanismo delle RI.BA di comodo si rinviene per un ammontare incerto e pur sempre inferiore a C 12.000.000,00, sicché residuerebbe una distrazione relativa a somme prelevate dalla società e versate a vari soggetti ed in assenza di qualsiasi rapporto con l'attività sociale di [OSCURATO:SOCIETA] per circa C 5.000.000,00. Anche il quinto e sesto motivo appaiono destituiti di fondamento; correttamente la Corte ha infatti ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'ad. 219 I.fall, data l'obiettiva, ingente entità della somma distratta; quanto all'entità della provvisionale r poii deve applicarsi il principio secondo il quale tale statuizione non è impugnabile in cassazione. 6. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti, nelle sue conclusioni scritte ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, segnalando la morte dell'imputata [OSCURATO:PERSONA] e ribadendo le ragioni di ricorso quanto a [OSCURATO:PERSONA], nonché rappresentandone le precarie condizioni fisiche. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio per [OSCURATO:PERSONA] in quanto i reati sono estinti per morte dell'imputata; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, ma la sentenza va comunque annullata nei suoi confronti quanto alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. 1. In ordine alla posizione della [OSCURATO:PERSONA], il suo decesso non lascia spazio ad alcuna considerazione, neanche alla valutazione circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Come insegna questa Corte, infatti, la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'annullamento senza rinvio della 5 9:) sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Patti, Rv. 267384; Sez. 1, n. 24507 del 09/06/2010, Lombardo, Rv. 247790). 2. Come anticipato, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, inammissibile, in disparte le considerazioni che si faranno sulla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. 2.1. Il primo motivo di ricorso sulla bancarotta fraudolenta distrattiva — è inammissibile in quando agita il tema delle RI.BA . di comodo, senza illustrarlo nel dettaglio e senza chiarire come tale meccanismo fosse idoneo a smentire le massicce distrazioni che sono state accertate, sia verso la Canoni ed il [OSCURATO:PERSONA], sia verso i figli di questi ultimi Emanuele e Antonella, verso il cognato [OSCURATO:PERSONA], verso il dipendente [OSCURATO:PERSONA] e verso [OSCURATO:PERSONA] ovvero verso società vicine ai [OSCURATO:PERSONA], fuoriuscite di denaro neanche annotate in contabilità ed esulanti rispetto all'oggetto sociale. Le altre considerazioni sono in fatto e sono aspecifiche rispetto alla circostanza, razionalmente evidenziata dalla Corte di merito, che delle RI.BA. di comodo avevano parlato solo l'imputato [OSCURATO:PERSONA] e il teste Capodagli (soggetto che aveva beneficiato di una distrazione per 75.000 euro circa e che aveva tenuto un comportamento fortemente ostruzionistico rispetto al controllo della Guardia di Finanza) e che, comunque, il loro importo, non copriva l'intera somma distratta. Peraltro del meccanismo delle RI.BA . di comodo si sarebbe dovuta trovare traccia documentale e contabile, circostanza quest'ultima non emersa. Il ricorso, inoltre, non affronta l'argomentazione che si legge a pag. 18 della sentenza impugnata, laddove è indicato che, quand'anche si volesse prestare fede alla tesi delle RI.BA. di comodo, secondo la stessa memoria presentata da [OSCURATO:PERSONA], l'importo complessivo di tutte le RI.BA . ammontava ad euro 12.517.019,19, che solo una certa percentuale (quindi, per una somma inferiore) era di comodo e che, di contro, i prelievi ingiustificati erano pari ad euro 16.900.000,00, il che lascerebbe comunque priva della giustificazione addotta una cospicua fetta della somme distratte dalla società fallita. La conferma dell'inammissibilità del ricorso si ricava, peraltro, dalla stessa impostazione della doglianza e dei vizi lamentati. Ciò in quanto l'argomento di censura senza le dovute specificazioni lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 2.2. Il secondo motivo di ricorso — che concerne la bancarotta fraudolenta documentale — sconfina nel merito, in quanto persegue una propria linea ricostruttiva, adducendo circostanze di fatto, ma senza avvedersi che la Corte di appello ha valorizzato una serie di condotte sintomatiche della volontà di sottrarre la contabilità agli organi accertatori: - la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA], all'atto dell'accesso della Guardia di Finanza, aveva riferito che la documentazione antecedente al 2005 era stata rubata, salvo poi scoprire — senza che ciò fosse stato segnalato né dalla [OSCURATO:PERSONA] né da [OSCURATO:PERSONA] — l'occultamento dei computer e della documentazione (sia pure incompleta, relativa agli anni 2003 e 2004) in un locale occultato da una libreria. - le denunzie di furto della documentazione antecedente al 2005, ben tre, erano anomale siccome tutte concernenti furti attuati ai danni di [OSCURATO:PERSONA] in diverse parti d'Italia ma con le stesse modalità (su aree di servizio) e con la smentita, da parte dei soggetti che il ricorrente aveva indicato come quelli presso i quali doveva recarsi, della visita di [OSCURATO:PERSONA]; - l'incarico al tecnico per la cancellazione dei movimenti del magazzino nel Quanto alla documentazione ritrovata, la Corte di appello ha chiaramente spiegato perché essa era da ritenersi incompleta, come segnalato anche dal Collegio sindacale. 2.3. Il terzo motivo di ricorso — sul coefficiente soggettivo di entrambe le bancarotte — è inammissibile in quanto persegue una propria direttrice censoria evocando circostanze di fatto, ma senza confrontarsi con le argomentazioni della Corte distrettuale. Quest'ultima, quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva, ha evidenziato come le attività schiettamente depauperative attuate anche dall'imputato fossero mosse dal dolo della fattispecie. 7 i Il motivo di ricorso in ordine al dolo della bancarotta fraudolenta documentale è del pari inammissibile in quanto sordo alle argomentazioni della Corte di merito, sia quanto al dolo generico relativo alla bancarotta generale (legato alle "palesi irregolarità" della medesima), sia quanto al dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione (evincibile dalla presentazione delle false denunzie di furto e dall'occultamento della documentazione nel locale "segreto"). 2.4. Il quarto motivo di ricorso — che concerne la mancata riqualificazione della bancarotta nel reato di cui all'art. 218 legge fall. — è inammissibile non solo perché denunzia indistintamente tutti i vizi della motivazione, ma anche perché fonda sulla tesi delle RI.BA. bancarie di comodo di cui già si è detto a proposito degli altri motivi. 2.5. Il quinto motivo di ricorso — che lamenta violazione dell'art. 219, comma 1 e 2 n. 1 legge fall. e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione — è inammissibile per le stesse considerazioni di cui al motivo precedente. 2.6. Il sesto motivo di ricorso — laddove la parte censura la determinazione del quantum della provvisionale — è inammissibile in quanto tale statuizione non può essere oggetto di ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C. e G., Rv. 261536). 3. Come già anticipato, la sentenza va annullata, di ufficio, per quanto concerne il profilo della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. applicate all'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per la durata fissa di dieci anni. 3.1. La necessità dell'annullamento con rinvio in punto di pene accessorie deriva dall'evoluzione sia della giurisprudenza costituzionale che di quella di legittimità degli ultimi anni. Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa l'applicazione delle anzidette pene accessorie per la durata fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni. Il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nel presente processo in corso, secondo il disposto degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 dell'Il marzo 1953. Ne consegue che oggi, a prescindere dall'assenza di uno specifico motivo di ricorso, si impone la necessità di operare una rimodulazione della durata delle pene accessorie in discorso che tenga conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio. 3.2. Quanto al concreto epilogo — annullamento con o senza rinvio — del processo di adeguamento al quadro normativo ridisegnato dalla Consulta, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286) hanno statuito il principio secondo cui «Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» e ne hanno fatto discendere la conseguenza per cui «implicando valutazioni sul fatto, che eccedono i limiti del sindacato di legittimità, sarà dunque compito del giudice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte». P.Q. M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perche i reati sono estinti per morte dell'imputata. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari ex art. 216 u.c. I. fall. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuov