Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00993/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha riformato, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. perché estinto per prescrizione e riducendo la pena inflitta, la sentenza del 16 luglio 2020 del Tribunale di Napoli che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e, ritenuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole dell'inosservanza della legge penale con riferimento alla mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione per il reato di cui all'art. 497 -bis cod. pen., è fondato, atteso che il reato è stato commesso in data 26 marzo 2014 ed il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, è scaduto in data 26 settembre 2021, prima della pronuncia della sentenza di appello, in assenza di alcuna causa di sospensione del termine; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il resto estinto per prescrizione; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha riformato, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. perché estinto per prescrizione e riducendo la pena inflitta, la sentenza del 16 luglio 2020 del Tribunale di Napoli che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e, ritenuto il vincolo della continuazione, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole dell'inosservanza della legge penale con riferimento alla mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione per il reato di cui all'art. 497 -bis cod. pen., è fondato, atteso che il reato è stato commesso in data 26 marzo 2014 ed il termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, è scaduto in data 26 settembre 2021, prima della pronuncia della sentenza di appello, in assenza di alcuna causa di sospensione del termine; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il resto estinto per prescrizione; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 00993/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris