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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2024

Cassazione n. 35761/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il dedotto vizio della motivazione in merito al mancato espletamento di una nuova perizia sulla capacità di intedere e volere al momento del fatto è manifestamente infondato oltre che generico perché la decisione appare coerente alle valutazioni peritali che hanno escluso la sussistenza di infermità mentali al momento del fatto, mentre il motivo di ricorso censura la valutazione peritale in modo assertivo, attraverso il riferimento a documentazione medica già valutata; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il dedotto vizio della motivazione in merito al mancato espletamento di una nuova perizia sulla capacità di intedere e volere al momento del fatto è manifestamente infondato oltre che generico perché la decisione appare coerente alle valutazioni peritali che hanno escluso la sussistenza di infermità mentali al momento del fatto, mentre il motivo di ricorso censura la valutazione peritale in modo assertivo, attraverso il riferimento a documentazione medica già valutata; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35761/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris