CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04122/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SERBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti, con unico atto, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo, con cui si deduce violazione di legge sostanziale e processuale in relazione alla determinazione della pena irrogata, risulta totalmente generico per indeterminatezza, perché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando i capi o i punti della sentenza ai quali si riferisce la censura, risultando così privo dei requisiti prescritti dall' art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione posta a base dell'affermazione della responsabilità dell'odierno ricorrente per i reati lui ascritti, congrua e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29