CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2021
Cassazione n. 45997/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza della Corte di Appello di Potenza del 5.2-1.3.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta le requisitoria del PG che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5.2-1.3.2021 la Corte di Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in merito alla sentenza della Corte di Assise di Appello di Lecce del 10.3.2008, irrevocabile il successivo 18.12.2009, limitatamente alla condanna per i reati di cui ai capi L) e L1) per i quali era stata confermata la decisione della Corte di Assise di Lecce del 4.4.2006 con cui l'imputato era stato riconosciuto responsabile e condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 4 poiché riconosciuto responsabile gli omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perpetrati in Surbo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. ricorre per cassazione il difensore del Grassi a mezzo del nominato sostituto processuale lamentando: 2.1 mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e inosservanza o erronea applicazione della legge penale: rileva che la Corte di Appello di Potenza ha giudicato inammissibile l'istanza di revisione ma non ha svolto alcuna considerazione circa le ragioni per le quali non sussisterebbe il denunciato contrasto tra giudicati essendosi limitata a sostenere che il diverso esito decisorio fosse conseguenza delle difformi valutazioni operate nelle due sedi e del diverso rito prescelto dagli imputati nelle due vicende processuali; sottolinea che il Grassi era stato condannato per l'omicidio Cillo-[OSCURATO:PERSONA] perché identificato come autista del commando d'azione formato da tre persone ma che tale approdo risulta in insanabile contrasto con le risultanze della perizia balistica che aveva dimostrato come i colpi vennero esplosi da un'unica arma ovvero il mitragliatore Kalashnikov e non anche del fucile mitragliatore Sten; segnala che, pertanto, si è di fronte ad un errore di ricostruzione della dinamica del fatto che ha portato ad una del pari erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; ribadisce che la revisione è consentita anche laddove l'esito sia quello di introdurre un ragionevole dubbio sulla responsabilità; 2.2 inosservanza della legge penale: rileva che la Corte ha ignorato la sentenza della Corte di Appello di Lecce che aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in una situazione - soprattutto per il primo - identica a quella del Grassi; richiama l'efficacia probatoria, ai sensi dell'art. 238bis cod. proc. pen., della sentenza irrevocabile emessa in altro giudizio e di cui è consentita una autonoma ma prudente valutazione che, nel giungere a conclusioni diverse, deve per ciò stesso essere sorretta da una motivazione particolarmente convincente ed accurata che dia conto dell'errore in cui sia caduto il precedente giudicante nel vagliare le medesime emergenze; cosa che la Corte di Appello non ha fatto non tenendo in considerazione la sentenza assolutoria emessa nei confronti degli originari coimputati; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità del ricorso: segnala, in primo luogo, come la difesa non abbia contestato il primo profilo di inammissibilità della istanza di revisione rilevato dalla Corte di Appello con riferimento alla mancata produzione in copia autentica delle sentenze in contrasto; nel merito, osserva che il conflitto "tecnico" tra giudicati è configurabile esclusivamente nel caso di oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati nelle due sentenze poste a raffronto sicché, laddove si invochi un diverso esito decisorio per i correi, è necessario che a tale approdo la difforme decisione sia pervenuta in forza di una ricostruzione dei fatti assolutamente inconciliabile con quella operata nella sentenza di cui si solleciti la revisione; rileva che nel caso di specie la stessa difesa non è stata in grado di dedurre siffatta assoluta difformità ed inconciliabilità non avendo perciò potuto addurre elementi idonei a supportare la richiesta di revisione; conclude, perciò, ritenendo che il diverso esito decisorio sia stato il frutto di una fisiologicamente diversa valutazione delle emergenze probatorie non coincidenti nelle due sedi stante anche la diversità del rito prescelto. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 Va rilevato, in primo luogo, ed in termini comunque assorbenti, che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte di Appello di Potenza del 5.2.2021 è stato proposto, nell'interesse del Grassi, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] "nominato sostituto processuale dal difensore di fiducia dell'imputato, come da nomina di sostituto in calce al presente atto, conferita dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lecce" (cfr., dalla prima pagina del ricorso per cassazione depositato in data 12.4.2021). [OSCURATO:PERSONA], con atto privo di data (cfr., fg. 57 dell'incarto processuale) aveva nominato difensori di fiducia gli Avv.ti Rollo e Magno conferendo loro procura speciale comprendente la facoltà di richiedere il rito abbreviato, anche condizionato, la applicazione della pena su richiesta "... nonché l'istanza di revisione ex art. 633 cod. proc. pen." (cfr., ivi). L'istanza di revisione era stata perciò formulata ed inoltrata dai predetti difensori quali procuratori speciali come, per l'appunto, richiesto a pena di inammissibilità della stessa (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 32814 del 11/07/2006, Marchesini, Rv. 235197; Sez. 6 - , Sentenza n. 27720 del 03/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276223). Come accennato, invece, il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità della Corte di Appello di Potenza è stato redatto e sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di nomina a sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr., fg. 102 dell'incarto) avendo nel frattempo l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] rinunciato al mandato. Difetta, dunque, la legittimazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] essendo assolutamente consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui ai fini della proposizione del ricorso per cassazione nei confronti della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione di un precedente giudicato, è condizione di legittimazione che il difensore sia munito di procura speciale (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 18016 del 08/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276080, in cui la Corte ha sottolineato come fosse irrilevante che il difensore dell'istante fosse munito di procura speciale per la proposizione della istanza di revisione poiché "... la stessa ontologica specialità della procura, ove non sia chiaramente espresso che la stessa estende i suoi effetti anche agli eventuali gradi di giudizio successivi a quello per il quale la medesima è stata espressamente conferita, esclude che la stessa possa valere oltre i casi per i quali essa è stata puntualmente rilasciata"; cfr., in materia di rescissione del giudicato, ma con esplicito riferimento all'art. 640 cod. proc. in tema di revisione cod. proc. pen., norma specificamente richiamata dal comma 4 dell'art. 629bis cod. proc. pen., ancora, Sez. 2, Sentenza n. 23364 del 09/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279480; tra le non massimate, Cass. Pen., 5, 21.4.2021 n. 21505, Tudor). In definitiva, quindi, e tanto premesso, deve essere ribadito il principio secondo cui è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazione presentato, nell'interesse del condannato, dal sostituto del difensore di fiducia il quale ultimo sia munito di procura speciale autenticata solo per la presentazione della istanza di rescissione del giudicato ex art. 629bis cod. proc. pen. (cfr., in questi termini, infatti, Sez. 5 - , Sentenza n. 6229 del 17/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280534). 4.2 Altro e comunque autonomo profilo di inammissibilità del ricorso, che rende peraltro superfluo l'esame delle doglianze ivi articolate, deriva dalla sua genericità. La Corte di Appello, infatti, dopo aver premesso che la istanza di revisione è stata presentata per contrasto tra giudicati (e, in particolare, tra la condanna del Grassi per l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] e Cillo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] pronunciata con sentenza definitiva ed irrevocabile dalla Corte di Assise di Appello di Lecce in data 10.3.2008 e, per contro, quella della medesima Corte di Assise di Appello di Lecce del 19.6.2008 di assoluzione dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ha tuttavia ravvisato un "preliminare profilo di inammissibilità formale della richiesta, non essendo state prodotte dal richiedente copie autenticate delle due sentenze sopra riportate, importa violazione della disposizione di cui all'art. 633 c.p.p. che, in relazione all'ipotesi di cui all'art. 630 lett. a) c.p.p. impone espressamente tale requisito formale della richiesta" (cfr, pag. 2 della ordinanza impugnata). Si tratta di un rilievo assolutamente corretto (cfr., d'altra parte, Sez. 6, Sentenza n. 25794 del 10/03/2008, Caruso, Rv. 241243; Sez. 1, Sentenza n. 11892 del 06/02/2002, Moschitta, Rv. 221128) e, peraltro, autonomamente in grado di giustificare la decisione ma sul quale, ciò non di meno, il ricorso è del tutto silente. Va perciò anche in tal caso ribadito il principio per cui deve ritenersi inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle "rationes decidendi" poste a fondamento della decisione ed autonomamente in grado di giustificarla (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, Ordinanza n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17.11.2021