Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 21104/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6296/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 1671/2023 depositata il 19/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che, pronunciando sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza n. 8567/2021 della Corte d’appello di Roma, la Sesta-2 Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza del 19 gennaio 2023, n. 1671, ha così provveduto in dispositivo: «accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato, compensa le spese del giudizio di appello e condanna i resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%»; che per la correzione dell'errore materiale occorso in questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza, lamentando la mancata condanna dei resistenti al rimborso del contributo unificato di € 1.036,00 e della “marca per € 27”, nonché la liquidazione dell’importo del compenso in € 2.000,00, inferiore ai minimi stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014; che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede; che la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-bis, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022; considerato che l’istanza è inammissibile in quanto: 1) per uniforme orientamento giurisprudenziale, il contributo unificato atti giudiziari, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione per errore materiale del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta (Cass. n. 21207 del 2013; n. 18828 del 2015; n. 18529 del 2019); 2) quanto alla “marca per € 27”, l’ordinanza n. 1671 del 2023 ha condannato i resistenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidando altresì “€ 200,00 per esborsi”, sicché la mancata inclusione della voce indicata dall’istante nel novero delle spese ripetibili così quantificate non si rivela affatto un errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., il quale suppone un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della decisione di legittimità; 3) la richiesta di “rettificazione” dell’importo liquidato a titolo di spese giudiziali, pari ad € 2.000,00, perché inferiore ai minimi stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014, implica la denuncia di un errore di giudizio e non di un mero errore materiale, giacché investe il contenuto della pronuncia e suppone l'inesattezza della decisione giudiziale; evidenziato come non vi sia luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale.

Così deciso in Roma, nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6296/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 59, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 1671/2023 depositata il 19/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che, pronunciando sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza n. 8567/2021 della Corte d’appello di Roma, la Sesta-2 Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza del 19 gennaio 2023, n. 1671, ha così provveduto in dispositivo: «accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato, compensa le spese del giudizio di appello e condanna i resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 2000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%»; che per la correzione dell'errore materiale occorso in questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza, lamentando la mancata condanna dei resistenti al rimborso del contributo unificato di € 1.036,00 e della “marca per € 27”, nonché la liquidazione dell’importo del compenso in € 2.000,00, inferiore ai minimi stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014; che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede; che la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4-bis, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporisex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022; considerato che l’istanza è inammissibile in quanto: 1) per uniforme orientamento giurisprudenziale, il contributo unificato atti giudiziari, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, sicché, anche in caso di mancata menzione da parte del giudice, la relativa statuizione include, implicitamente, l'imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcuna correzione per errore materiale del provvedimento giudiziale, restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta (Cass. n. 21207 del 2013; n. 18828 del 2015; n. 18529 del 2019); 2) quanto alla “marca per € 27”, l’ordinanza n. 1671 del 2023 ha condannato i resistenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidando altresì “€ 200,00 per esborsi”, sicché la mancata inclusione della voce indicata dall’istante nel novero delle spese ripetibili così quantificate non si rivela affatto un errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., il quale suppone un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un'inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della decisione di legittimità; 3) la richiesta di “rettificazione” dell’importo liquidato a titolo di spese giudiziali, pari ad € 2.000,00, perché inferiore ai minimi stabiliti dal d.m. n. 55 del 2014, implica la denuncia di un errore di giudizio e non di un mero errore materiale, giacché investe il contenuto della pronuncia e suppone l'inesattezza della decisione giudiziale; evidenziato come non vi sia luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale. Così deciso in Roma, nella camera di con