CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 10073/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21027/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA](ora [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 112, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 585/2019 pubblicata il17/06/2019, R.G. n. 238/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];il P.M., nella persona del Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] , ha depositato conclusioni scritte. RILEVATOCHE 1.[OSCURATO:PERSONA] impugnò davanti al Tribunale di Modena il licenziamento per giusta causa intimatole in data 22.1.2018 dalla [OSCURATO:SOCIETA].,della quale era stata dipendente dal 10.11.2000 con mansioni di impiegata amministrativa di 5° livello, per aver omesso di consegnare, trattenendoli, una serie di avvisi di accertamento - con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società il pagamento di fatture inesistenti per € 340.471,00 oltre IVA, di maggiori ritenute di acconto non versate e non dichiarate e la deduzione di costi, sempre in relazione a fatture inesistenti –e di aver pagato le somme in relazione ai due verbali senza esserne stata autorizzata. 1.1. Il Tribunale, sia in sede sommaria che all’esito dell’opposizione, ritenne provati gli addebiti contestati e conferm ò la legittimità del licenziamento. 2. La Corte di appello di Bologna respinse il reclamo osservando che questo, pur ammissibile, era tuttavia infondato. 2.1. In primo luogo, ritenne attendibili le dichiarazioni rese dal teste Beneventi - direttore generale della società del quale non era stata mai denunciata l’incapacità a testimoniare – perché prive di contraddizioni e logiche e coerenti con le risultanze documentali. Evidenziòpoi che né la conoscenza da parte della Golinelli degli avvisi di accertamento né l’avvenuto pagamento da parte sua degli importi in essi riportati erano mai stati prima posti in dubbio dalla lavoratrice licenziata.Inoltre, il giudice del reclamo ritenne infondate le censure che investivano la eccepita falsità della firma apposta sulla delega utilizzata dalla Golinelli in occasione di un accesso all’Agenzia delle Entrate. Accertò poi cheerano stati correttamente distribuiti tra le parti gli oneri della prova eche era stata acquisita la prova dell’inesistenza di una autorizzazione ai pagamenti effettuati dalla Golinelli, prova desumibile dalla accertata contraffazione delle scritture contabili nelle quali le somme versate all’Agenzia delle Entrate erano state annotate come corrispettivi di un ordinario acquisto di beni ed in tal modo erano stati celatialla società i versamenti connessi agli avvisi di accertamento di cui non era stata messa a conoscenza.3. Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con tempestivo controricorso. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha depositato memorie illustrative. Rinviata la decisione in relazione a sopravvenuti impedimenti del relatore, all’odierna adunanza la causa è stata decisa come da dispositivo in calce alla presente ordinanza. CONSIDERATOCHE 4. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, dell’art. 2119 c.c. e degli artt. 3 e 5 della legge n. 604 del 1966. 4.1. Laricorrente deduce che con la contestazione disciplinare le era stato addebitato di aver tra ttenuto alcuni avvisi di accertamento provenienti dall’Agenzia delle Entrate senza renderne edotta la datrice di lavoro e di aver provveduto al pagamento delle some riportate negli stessi senza esserne stata autorizzata. A tal proposito rammenta che , quale unica impiegata amministrativa, era lei che si occupava di tutto e che aveva sempre operato senza autorizzazioni o ordini scritti. Osserva inoltreche nel corso del processo si era tentato di ampliare l’addebito quasi a suggerire che le irregolaritàregistrate negli avvisi fossero a lei addebitabili, e che con il comportamento tenuto la lavoratrice (che aveva portato all’Agenzia delle Entrate che li aveva chiesti documenti aziendali con una sottoscrizione falsa)aveva inteso nascondere la sua condotta alla società . Rileva ch e tale condotta non le era mai stat a contestat a e dunque non poteva essere utilizzata a fini disciplinari. Ricorda che per contestare in corso di procedimento addebiti integrativi è necessario che la conoscenza dei fatti ulteriori sopravvenga alla contestazione originaria. Rileva inoltre che nella specie non era stato chiarito se i fatti contestati erano stati addebitati alla lavoratrice a titolo di dolo o di colpa. Infine, si duole del fatto che nel valutare la rilevanza disciplinare della condotta non si era tenuto conto del fatto che i pagamenti, se anche effettuati senza autorizzazione, avevano portato benefici e non danni alla società.Ritiene che una volta ricondotti i fatti nei ristretti limiti di quelli addebitati con la contestazione questi non erano idonei a sorreggere il licenziamento , sanzione quanto meno sproporzionata rispetto alla condotta contestata. Sottolinea che, in disparte il fatto che la società aveva tratto vantaggio dal pagamento delle somme riportate negli avvisi di accertamento, era comunque poco credibile che un versamento di oltre € 100.000,00 fosse stato effettuato senza un’autorizzazione,quanto meno orale, della società. Deduce che comunque di tale fatto contestato non era stata offerta una prova rassicurante , essendo state acquisite solo le dichiarazioni di un unico teste. Quanto alla contestatamancata consegna dei verbali alla società che non ne sarebbe stata a conoscenza,sottolinea che nel corso del giudizio era stato accertato che almeno uno dei socine era conoscenza essendo stato destinatario della notifica. Insiste nel ritenere chela ricorrente non avrebbe commesso alcun inadempimento ed anzi avrebbe agito nell’esclusivo interesse della società e che nessun rilievo potrebbe essere attribuito alla circostanza, peraltro non veritiera, della falsificazione della firma apposta sulla delega a depositare i documenti all’Agenzia delle Entrate posto che tale fatto non era stato mai contestato alla lavoratrice così come non le era stato contestato di aver annotato irregolarmente i pagamenti effettuati. 5. Il ricorso non può essere accolto. 5.1. Con l’articolata censura si suggerisce che la sentenza avrebbe avallato il comportamento della società datrice di lavoro che in giudizio avrebbe ampliato le condotte addebitate alla lavoratrice e poste a sostegno del provvedimento di recesso impugnato. 5.2. La censura, per quanto suggestiva, è tuttavia infondata. 5.3. La Corte territoriale, al pari del Tribunale in sede sommaria e di opposizione, ha ben individuato l’addebito contestato alla lavoratrice e, confrontandosi con le censure formulate in sede di reclamo , intese a denunciare la valutazione delle prove sotto vari profili , ha ritenuto sufficienti quelleacquisite per dimostrare la condotta contestata e posta a base del recesso. 5.4. In particolare, dopo aver accertato che la lavoratrice non aveva mai contestato di aver ricevuto gli avvisi di accertamento e di aver proceduto al pagamento delle somme riportate, il giudice del reclamo ha verificato che la società avesseofferto sufficienti elementi di prova per poter ritenere che effettivamente tale condotta era frutto di una iniziativa della lavoratrice che, senza informare la società aveva anche proceduto al pagamento delle somme chieste nei verbali di accertamento. In tale prospettiva ha verificato se vi erano elementi di prova sufficienti per ritenere che la firma apposta sulla delega consegnata dalla Golinelli all’Agenzia delle Entrate era falsa.Allo stesso modo, poi, ha accertato che non era stataofferta la prova di una autorizzazione verbale al versamento delle somme. Èa tal fine poi che la Corte di merito ha valutato le alterazioni accertate nelle scritture contabili, che ha ritenuto fossero da collegare all’intento insito nella condotta addebitata alla lavoratrice di celare il comportamento infedele tenuto. 5.4. Si tratta di una valutazione dei fatti addebitati , sulla base delle circostanze allegate, utilizzate dalla sentenza impugnata per verificare proprio l’intenzionalità della condotta contestata alla lavoratrice nei tratti delineati dalla contestazione di addebito. Argomenti difensivi che corroborano il convincimento della consapevolezza ed intenzionalità della condotta addebitata. 5.5. Non si pone perciò un problema di modifica dei fatti addebitati e posti a base del licenziamento ma piuttosto si veicola una diversa ricostruzione del materiale probatorio che in questa sede non è consentita se non nei limiti in cui può essere ancora denunciato il vizio di motivazione. 6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. LaCorte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato par