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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2022

Cassazione n. 05091/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; pA1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 21 febbraio 2022 il Tribunale di Matera ha respinto l'istanza avanzata da BENEVENTO Daniele tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

In motivazione, il Tribunale osserva che, l'istanza, fondata sui medesimi elementi già valutati con la richiesta rigettata con ordinanza resta in data 1.04.2021, deve essere dichiarata inammissibile.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BENEVENTO Daniele deducendo violazione di legge in relazione all'art. 666, co. 2, cod. proc. pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, non essendo specificato né argomentato in concreto il novum che avrebbe legittimato la riproposizione della domanda.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; pA1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 21 febbraio 2022 il Tribunale di Matera ha respinto l'istanza avanzata da BENEVENTO Daniele tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, il Tribunale osserva che, l'istanza, fondata sui medesimi elementi già valutati con la richiesta rigettata con ordinanza resta in data 1.04.2021, deve essere dichiarata inammissibile. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BENEVENTO Daniele deducendo violazione di legge in relazione all'art. 666, co. 2, cod. proc. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, non essendo specificato né argomentato in concreto il novum che avrebbe legittimato la riproposizione della domanda. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05091/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris