CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26372/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 6227/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso il ridetto difensore in via [OSCURATO:PERSONA] n. 24 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - co ntroricorrente - Oggetto: prova dei costi – operazioni oggettivamente inesistenti Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 2471/08/20 depositata in data 14/08/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il Terranova proponeva ricorso contro un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno 2009, conseguente ad attività di verifica della GdF di Tivoli comportante anche indagini finanziarie con il quale era contestata la contabilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative a lavori edili; - la CTP accoglieva il ricorso limitatamente all’IRAP; gravava tal pronuncia di appello il contribuente; - la CTR accoglieva l’impugnazione limitatamente sia agli accrediti ritenuti effettuati direttamente a favore del contribuente da parte delle compagnie assicurative in quanto sul punto l’avviso di accertamento era ritenuto viziato nella motivazione; sia quanto agli accrediti derivanti da storni di erronei addebiti, anch’ essi ritenut i dal giudice dell’appello non motivati; sia infine quanto alle movimentazioni bancarie intercorse con altro conto intestato sempre al medesimo contribuente e ad altre operazioni bancarie analiticamente indicate in sentenza; lo rigettava nel resto; - ricorre a questa Corte il Terranova con atto affidato a un solo motivo, illustrato da memoria; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - il solo motivo di ricorso ded uce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazionealle fatture di acquisto per lavori di ristrutturazione dell’immobile adibito a studio professionale del contribuente, con riferimento all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto non meritevoli di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] accoglimento le prove fornite dall’appellante con riferimento all’effettiva esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia dell’immobile in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 81, superando così la presunzione utilizzata dalla GdF e recepita dall’Ufficio circa l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti; - il motivo, così come concretamente articolato e dedotto, tende a una rivalutazione del merito ed è per tal ragione già inammissibile; - esso risulta poi ulteriormente inammissibile sia sotto il profilo posto quanto al vizio motivazionale, sia sotto il profilo posto con riguardo alla violazione dei principi in tema di onus probandi. - esso è, sotto tali aspetti, inammissibile nella sua prima articolazione; - la censura qui posta costituisce invero censura motivazionale non ammessa in presenza di motivazione della pronuncia gravata rispettosa del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. SS. UU. sent. n. 8053/2014); - nella sua seconda articolazione, poi il mezzo è parimenti inammissibile; - sotto tal profilo, la CTR ha correttamente governato i principi in tema di onere della prova che qui rilevano aderendo alla giurisprudenza di questa Corte in forza della quale (Cass. Sez.5, Sentenza n. 28628 del 18/10/2021 ) in tema di IVA, una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia; - per tali ragioni, il ricorso è quindi rigettato; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d. P . R . n. 115 de l 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di cont ributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a