CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28202/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 4 novembre 2025 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che il ricorrente si è limitato a rilevare il difetto di "motivazione in ordine alla possibilità di proscioglimento dell'imputato", formulando una deduzione generica priva delle indicazioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta . Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M