CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 35697/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato e l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, emessa in data 7 novembre 2023, la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale di Macerata, la 02/11/2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ( e del coimputato [OSCURATO:PERSONA]) in ordine al reato ascritto al capo E) della rubrica perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena inflitta al medesimo, per i residui reati di bancarotta fraudolenta ascritti ai capi B) e C), in anni quattro e mesi dieci di reclusione, oltre che la pena della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Con conferma nel resto. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico della società "[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]", dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla data della messa in liquidazione e, successivamente, quale amministratore di fatto durante la fase liquidatoria e fino al fallimento ( dichiarato con sentenza del Tribunale di Macerata del 26/07/2012), è stato ritenuto responsabile di avere dissimulato e annullato, in pregiudizio dei creditori della R&D Engineering, crediti da questa maturati nei confronti di altre due società ([OSCURATO:SOCIETA] e PROCOM s.r.I.) , riconducibili al medesimo imputato, per un danno quantificato in complessivi euro 505.355,19 ( capo B). Il medesimo Guzzini, inoltre, è stato ritenuto responsabile di due ulteriori condotte distrattive a favore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con la quale, in data 07/10/2010, è stato stipulato un contratto di affitto di ramo d'azienda, in relazione ai compensi correlati alla esecuzione di due contratti di appalto, ceduti contestualmente al contratto di affitto aziendale (capo C). La somma, ritenuta oggetto di distrazione, è corrispondente a due fatture emesse ed incassate da parte della suddetta società [OSCURATO:SOCIETA], a titolo di compenso erogato dalle committenti anche per una parte dei lavori eseguiti in realtà dalla società R&D ENGINEERING. 1. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando sette motivi. 2.1. Con primo motivo deduce vizi di violazione di legge penale e vizi di motivazione, per travisamento di prova, in relazione al capo B) dell'imputazione. Non si è considerato, da parte della Corte di appello, che la rinuncia ad alcuni crediti nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., per un importo complessivo di euro 400.570,50, è stato, in realtà, controbilanciato da un conferimento aziendale in favore della società fallita, effettuato in data 22/06/2010, comprensivo anche di un immobile di pregio sito in Bologna (con un valore pari a complessivi euro 365.000,00). In sede fallimentare il suddetto immobile è stato ritenuto avere minore valore (pari ad euro 259.000,00), e le due sentenze di merito hanno semplicemente considerato la minore valutazione dell'immobile, con motivazione priva di persuasività, avendo omesso, altresì, di valutare la richiesta di perizia di natura estimativa sul suo reale valore. Deduce, inoltre, che il capo di imputazione è costruito nelle forme di una "bancarotta per dissimulazione" e che la sentenza impugnata avrebbe rinunciato, in maniera esplicita a confrontarsi con il tema della dissimulazione, l'unica contestata. Inoltre, lo stesso curatore, nella sua relazione, non aveva riscontrato alcuna irregolarità nell'operazione. 2.2. Con secondo motivo deduce vizio di mancata assunzione di prova decisiva, in violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., e vizio di motivazione in relazione al medesimo capo B), stante il mancato accoglimento della richiesta di perizia formulata in sede di appello al fine di determinare il valore reale dell'immobile suddetto, evidenziando che la valutazione fatta propria dai giudici di merito non ha tenuto conto dei valori OMI utilizzati dal primo tecnico incaricato. 2.3.Con terzo motivo deduce vizio di violazione di legge in relazione all'articolo 216 legge fall. e vizio di motivazione in relazione al capo C) dell'imputazione. La sentenza impugnata ha dato per provato che la società fallita ha sostenuto dei costi, in relazione ai contratti di appalto costituenti parte integrante dell'affitto di ramo aziendale stipulato con la società [OSCURATO:SOCIETA] in data 07/07/2010, senza poi procedere all'incasso dei relativi compensi. Tuttavia, la prova della distrazione è stata rimessa all'opinione del perito il quale ha stimato la presunta distrazione sulla base di un calcolo matematico proporzionale al tempo di durata dei lavori, senza tuttavia indicare da quale fonte probatoria avrebbe tratto questo convincimento. È mancato l'accertamento di un depauperamento conseguente a beni o attività accertati con puntualità dal giudice, al di fuori di qualsiasi presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/06/2010, Rv 248425 e altre). 2.4. Con quarto motivo deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento materiale e soggettivo dei reati contestati ai capi B) e C) , avendo la Corte d'appello omesso qualsiasi motivazione sull'elemento soggettivo del reato, ignorando le circostanze fattuali evidenziate in sede di appello quali: il conferimento da parte del Guzzini, in favore della società fallita, di un immobile dal valore indiscusso; l'avere, il medesimo Guzzini, custodito con diligenza assegni circolari consegnati alla curatela fallimentare per complessivi euro 391.046,10; l'avere riscattato una sua polizza assicurativa personale, di euro 64.000,00, riversata nelle casse della società fallita; l'avere, infine, a partire dal 2004, rinunciato al compenso di amministratore al fine di alleggerire i costi societari. 2.5. Con quinto motivo deduce vizio di illogicità della motivazione per avere la Corte di appello violato il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.6. Con sesto motivo deduce vizio di violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante della gravità del danno per le condotte ascritte ai capi B) e C), dovendosi fare riferimento, non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, ma al pregiudizio in capo ai creditori, complessivamente considerato. Già l'esistenza di una duplice valutazione rispetto all'immobile di cui al capo B) dell'imputazione comprometterebbe la configurabilità dell'aggravante in esame 2.7. Con settimo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'articolo 62 bis cod. pen., essendosi trascurato di considerare che l'imputato ha avuto una vita imprenditoriale di sicuro valore e che lo stesso Tribunale che lo ha assolto dal reato di cui al capo G), rilevando la correttezza del suo operato limitatamente all'importo di euro 403.046,10 che qualsiasi altro "bancarottiere" avrebbe trattenuto per sé. 2.8. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato in aggiunta all'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato motivi nuovi, con i quali deduce vizio di violazione e di motivazione sostenendo: in ordine al capo B), che la svalutazione dei crediti è stata ritenuta in assenza di accertato danno per il ceto creditorio e senza considerare che la svalutazione di una posta attiva non implica rinunzia all'adempimento ( richiamando un arresto giurisprudenziale sulla necessità di un formale atto di remissione del debito) ed inoltre, con riferimento alla cessione della vettura Maserati in favore della PROCOM s.r.I., che lo stesso perito aveva ritenuto che tale operazione non avesse comportato un danno per i creditori; in ordine al capo C), che la fattura emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Credem non era stata mai pagata ( essendo stato opposto il decreto ingiuntivo emesso in favore della società appaltatrice e interrotto il relativo giudizio, dopo il fallimento della stessa società) e che era erronea la conclusione che la società R&D Engineering avesse rinunziato al credito; che, in ordine al medesimo capo C), sussistevano documenti ( SAL I e II) dai quali avrebbero potuto ricavarsi elementi contabili tali da superare il criterio di valutazione inattendibile seguito dal perito; che è carente la motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, pur a fronte delle specifiche circostanze indicate dalla difesa nell'atto di appello ( trasferimento del bene immobile, recupero di assegni circolari e rinunzia ai compensi di amministratore da parte dell'imputato). 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, dott.[OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'annullamento del provvedimento impugnato e l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 1.E' infondato il primo motivo con il quale la difesa contesta vizio di motivazione in relazione ad una delle condotte contestate al capo B) della rubrica sostenendo che la Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con il tema della dissimulazione, oggetto di contestazione e che nell'operato del ricorrente non sarebbe configurabile alcuna condotta dissimulatrice. Contesta la qualificazione come tale dell'operazione di annullamento di alcuni crediti operato dall'imputato in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., per un importo complessivo di euro 400.570,50, evidenziando che tale operazione era stata, in realtà, controbilanciata dal conferimento aziendale in favore della società fallita di un immobile di pregio sito in Bologna, in data 22/06/2010: lamenta, altresì, prospettando un possibile travisamento di prova in proposito, che la Corte di appello avrebbe aderito alla meno favorevole ( per l'imputato) valutazione dell'immobile suddetto, rispetto a quella più favorevole effettuata dal consulente di parte, all'atto dello stesso conferimento. Il ricorrente, in definitiva, non contesta le circostanze fattuali e la ricostruzione contabile delle operazioni intercorse tra la società fallita e le altre due società riconducibili al medesimo imputato ( [OSCURATO:SOCIETA] s.a. e Procom s.r.I.) operata dai giudici di merito - secondo la quale il ricorrente ha proceduto, in data 22/06/2010, all'annullamento di un credito di euro 330.570 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. ( oltre che all'accollo di un debito di euro 30.980,00) a fronte dell'acquisizione nel suo attivo di un immobile stimato in euro 259.000,00 - essendosi limitato a sostenere l'erroneità della valutazione dell'immobile tenuta in considerazione dal perito nominato dal Tribunale. La doglianza è generica, in quanto non corredata da rilievi specifici, al di là del generico riferimento ai valori 0.M.I„ ed omette di confrontarsi sulla valutazione espressa dalla Corte di appello nella sentenza impugnata che ha rilevato come la differenza di valutazione derivi da una diversa rilevazione delle condizioni conservative dell'immobile, stimate dal consulente della difesa in «ottime», e dal perito nominato dagli organi della procedura di Concordato preventivo della società ( successivamente) fallita in «buone». La difesa, inoltre, non contesta le ulteriori condotte contestate al medesimo capo B), ritenute accertate dai giudici del Tribunale, con riferimento: alla svalutazione del credito di euro 70.000,00 verso [OSCURATO:SOCIETA]., operata in data 31.12.2009, mai effettivamente rimborsato; alla dissimulazione di ulteriori crediti vantati dalla società per complessivi euro 302.900 ( di cui euro 134.500 quali prelevamenti effettuati a titolo personale), operata mediante giroconto di tale saldo nel conto «svalutazione attivo circolante» senza alcuna apparente motivazione economica. 1.1.è, pertanto, infondata la censura con la quale si sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con il tema della dissimulazione - oggetto di contestazione- presupponente la commissione di condotte ingannevoli, dirette ad occultare la conoscenza di uno stato esistente, normalmente sotto forma di negozi giuridici solo apparenti, con l'obiettivo di celare negozi reali compiuti in frode ai creditori. La doglianza, peraltro inedita non avendo formato oggetto di censura attraverso i motivi di appello, non tiene conto della reale consistenza della motivazione spesa dai giudici di merito i quali, sulla base di un percorso immune da vizi logici, hanno ritenuta accertata la sequenza delle operazioni negoziali e societarie intervenute fra la società fallita e le altre società riconducibili al medesimo imputato, contestate in termini di dissimulazione di crediti, legata all'avere utilizzato determinati schemi giuridici, apparentemente legittimi, per il perseguimento di scopi diversi, in danno della società: ovvero annullando sostanzialmente un credito di maggiore importo a fronte del conferimento, da parte della società debitrice, di un immobile di valore inferiore al credito ed, inoltre, annullando, senza alcuna causa giustificatrice, ulteriori crediti vantati a titolo di finanziamenti, per il complessivo importo di euro 302.900,00, in alcuni casi nei confronti delle altre due società, parimenti riconducibili al medesimo imputato, oltre che nei confronti del medesimo ricorrente limitatamente alla somma pari ad euro 134.500,00 prelevata a titolo di finanziamento personale. La censura, inoltre, non prospetta alcuna specifica violazione dei diritti di difesa tanto più considerato che le due condotte, di dissimulazione e di distrazione, si pongono in termini di alternatività rispetto alla fattispecie criminosa di bancarotta fraudolenta in quanto, secondo il pacifico insegnamento di legittimità, «i fatti di distrazione, dissimulazione, distruzione o dissipazione previsti dall'art. 216 n. 1 legge fall., non costituiscono autonome ipotesi delittuose, bensì fattispecie penalmente equivalenti e cioè modalità di esecuzione, alternative e fungibili, di un solo reato, che consiste nel sottrarre ai creditori la garanzia del soddisfacimento delle loro ragioni; sicché è irrilevante l'inquadramento del fatto in una delle menzionate figure (Cass., sez. 5^, 27 aprile 1983, Carboni, m. 158917, Cass., sez. 5", 14 ottobre 1983, Sena, m. 161775, Cass., sez. 5^, 17 marzo 1987, Pari, m. 175977, Cass., sez. 5^, 6 luglio 2000, Proc, m. 217528)»( Sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, Rv.275232-01). Deve, inoltre, escludersi un vulnus dei diritti di difesa in quanto non viola il principio di correlazione con l'accusa la sentenza che condanni l'imputato del reato di bancarotta fraudolenta per una delle condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice e diverse da quella indicata in imputazione, purché quest'ultima contenga la descrizione, anche sommaria, del comportamento addebitato (Sez. 5, n. 21860, del 12/03/2024, Rv. 286503-01; Sez. 5, n. 37920 del 05/07/2010, Gironi, Rv. 248505 4 - 01).2.E' inammissibile il secondo motivo con il quale si censura la motivazione della Corte di appello in ordine al mancato accoglimento della richiesta di perizia, formulata ai sensi dell'art. 603 cod.proc.pen.. Nel caso in esame, la Corte di appello ha indicato, ancorchè sinteticamente, le ragioni per le quali ha ritenuto di non dovere disporre una perizia estimativa dell'immobile conferito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., in data 22.6.2010, a fronte dell' effettuato annullamento di un credito pari a complessivi euro 330.570,50 ( e dell'ulteriore accollo di un debito per complessivi euro 30.980,00), avendo indicato di aderire alla stima effettuata dal perito nominato in sede di concordato preventivo, in quanto ancorata alle condizioni di conservazione dell'immobile, considerate "buone" , e non "ottime", come stimato invece dal consulente di parte, nominato dall'interessato in occasione del conferimento dell'immobile. Peraltro, la doglianza articolata con il ricorso appare generica e meramente assertiva, al pari di quella introdotta con il corrispondente motivo di appello e disattesa dalla Corte territoriale, in quanto non collegata ad alcuna censura specifica volta a disarticolare la tenuta logica della valutazione peritale condivisa dai giudici di merito. 3.E' manifestamente infondato anche il terzo motivo incentrato su una critica generica rispetto al criterio adottato dal perito nella valutazione delle condotte distrattive correlate al contratto di cessione di ramo aziendale, del 07/07/2010, e collegati contratti di appalto (del 16/04/2010 e del 27/05/2010). La Corte di appello ha fornito una motivazione esaustiva ed immune da vizi, evidenziando che, a fronte di un contratto di affitto di ramo aziendale stipulato, in data 07/07/2010, fra la società fallita e la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., riconducibile al medesimo imputato, quest'ultima società ha emesso la fattura anche per i lavori ratione temporis riconducibili alla società fallita, in quanto eseguiti prima della intervenuta cessione, nella mancata opposizione della stessa. In particolare è stato evidenziato che: relativamente ai lavori eseguiti in favore del [OSCURATO:PERSONA], i lavori sono iniziati il 12/05/2010 e gli stessi sono stati interrotti nei primi giorni di luglio, di talchè la fattura avrebbe dovuto essere emessa, per l'intero importo dei lavori, dalla società fallita e non dalla società subentrante, [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente distrazione della somma di euro 54.013,21; relativamente ai lavori eseguiti in favore del [OSCURATO:PERSONA] di Lodi, iniziati il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e ultimati il 30/09/2010, i giudici di merito hanno ritenuto distratta la somma di euro 19.532,71 corrispondente all'ammontare dei compensi che, sulla base del dato temporale, avrebbero dovuti essere incassati dalla società fallita. A fronte di tale ricostruzione, il ricorrente mira a proporre una lettura alternativa rispetto a quella, logica, fatta propria dai Giudici di merito, omettendo di considerare che i diversi dati contabili invocati avrebbero dovuto trovarsi nella disponibilità del medesimo imputato e che, d'altra parte, il criterio utilizzato è stato ritenuto adeguato in quanto oggettivo, « anche in mancanza di altri elementi utili» che sarebbe stato onere dell'imputato eventualmente indicare (pag.20 della sentenza di primo grado). 4.E, altresì, infondata la doglianza posta a fondamento del quarto motivo, con cui si censura difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. Secondo questa Corte, «l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice 6 dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione allorché il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01)» (Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024). Nella fattispecie in esame, a fronte di un'analisi dell'elemento oggettivo del reato, così specifica come quella fornita dalle due sentenze di merito, la valutazione del coefficiente soggettivo deve ritenersi implicitamente formulata attraverso la sottolineatura del "ruolo immanente" dell'imputato in tutte le vicende della società fallita. La sentenza di primo grado, inoltre, ha evidenziato l'inconsistenza degli argomenti dedotti a suffragio della tesi sostenuta dell'insussistenza dell'elemento soggettivo considerando che l'imputato, per come dal medesimo ammesso, ha tenuto in custodia gli assegni circolari per un importo superiore a 400.000,00, fatti predisporre dal liquidatore, "per evitare che l'Agenzia delle Entrate potesse attaccare le liquidità societarie" , in quanto, essendo gli assegni intestati alla società, non avrebbe potuto incassarli, non essendo peraltro più amministratore. Anche l'ulteriore circostanza dedotta, relativa alla mancata percezione di compensi da parte del ricorrente come amministratore negli ultimi anni di vita della società, è elisa dall'accertata distrazione della somma di euro 134.000,00 prelevata dal medesimo imputato a titolo personale. Infine, anche l'entità complessiva del danno quantificato in complessivi euro 505.355,19 (pag. 21della sentenza di primo grado) costituisce ulteriore elemento che - in aggiunta alle circostanze oggettive della condotta- ha dato ragione della sussistenza dell'elemento soggettivo. 5.È manifestamente infondata la doglianza introdotta con quinto motivo, sul rispetto del canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in quanto generica alla luce di quanto evidenziato dalla sentenza impugnata in sede di ricostruzione dell'elemento oggettivo del reato. In sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep.2020, Rv. 278237 - 01). Nella fattispecie in esame, peraltro, il ricorrente si duole della mancata valutazione di una ricostruzione alternativa, riproponendo le medesime circostanze poste a fondamento dei motivi precedenti di ricorso, senza addurre alcuna ulteriore argomentazione idonea ad inficiare la tenuta logica della motivazione fornita e della ricostruzione fattuale effettuata nella sentenza impugnata. 6. E', altresì, infondato, oltre che inedito rispetto alle censure poste a fondamento dell'appello, il sesto motivo con il quale il ricorrente si duole della mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 219 comma legge fall. deducendo che la motivazione fornita non avrebbe tenuto conto degli insegnamenti di questa Corte sulla necessità di una valutazione della condotta ancorata al valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione fallimentare. Secondo gli insegnamenti di questa Corte, in tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, e indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (Sez. 5, Sentenza n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822 - 01) e la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, primo comma, legge fall. si configura se a un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5 n. 48203 del 10/07/2017, Meluzio e altri, Rv. 271274 - 01; Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2174)03 - 01). Inoltre, «la circostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entità altrettanto grave» (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Rv. 271274-01). La circostanza aggravante può essere integrata anche in presenza di un danno derivante dal fatto di bancarotta che, pur essendo, in sé considerato, di rilevante gravità, rappresenti una frazione "non rilevante" del passivo globalmente considerato. Alla luce di tali principi, che il Collegio condivide e a cui, quindi, ritiene di dover dar seguito, le critiche articolate nel ricorso non riescono a vulnerare in modo determinante il discorso giustificativo esternato nella sentenza al vaglio che ha evidenziato come dalla condotta dell'imputato sia derivato un danno per i creditori quantificato in euro 505.355,19, certamente di rilevante gravità. 7. Infine, i motivi nuovi veicolati attraverso l'atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. Con riferimento al reato di cui al capo B, i motivi nuovi (in quanto concernenti l'accertata svalutazione dei crediti della società fallita ad opera del ricorrente e la distrazione della vettura Maserati) veicolano doglianze inedite ( rispetto ai motivi di appello), oltre che disarticolate e non connesse rispetto alle doglianze poste a fondamento dei motivi principali, in violazione degli insegnamenti di questa Corte secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, in virtù del combinato disposto degli artt. 585, comma 4, c.p.p. e 167 disp. att. stesso codice, la presentazione di motivi nuovi è consentita a condizione che essi investano capi o punti della decisione già oggetto dell'atto originario di gravame, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. a), c.p.p. e consistano in un'ulteriore illustrazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono l'originaria richiesta rivolta al giudice dell'impugnazione, non anche quando essi consistano in deduzioni riguardanti parti del provvedimento gravato che non erano state oggetto della primitiva impugnazione, poiché, in caso contrario, risulterebbero aggirati i termini prescritti dalla legge per la presentazione del ricorso, la cui inosservanza è sanzionata con l'inammissibilità del gravame (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Rv. 210259; Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Rv. 251482; Sez. 2, n. 53630 del 17/11/2016, Rv. 268980)» (Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Rv. 272821-01). Inoltre, l'acquiescenza della parte interessata, che non proposto specifico appello su un capo della sentenza produce preclusione processuale alla rivisitazione del decisum, preclusione che, sul piano sostanziale, si risolve nella formazione di un giudicato parziale interno, conseguentemente non consentendo in sede di legittimità la riproposizione della doglianza o la rilevabilità d'ufficio della questione (Sez. 4, Sentenza n. 8310 del 05/02/1999, Rv. 213955 - 01). 7.1. Le ulteriori censure espresse in ordine al reato di cui al capo C) sono reiterative delle doglianze introdotte con il ricorso principale e comunque formulate in termini assertivi, almeno limitatamente alla circostanza dedotta in ordine al mancato pagamento della fattura dell'importo di euro 54.013,21 emessa dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. ( anziché dalla società fallita), in quanto detto rilievo trascura di considerare la ricostruzione puntuale resa dalla sentenza di primo grado ( pag. 8) secondo cui, a seguito di contestazione del [OSCURATO:PERSONA], è nato un contenzioso fra quest'ultimo e la società [OSCURATO:SOCIETA], concluso con l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore della medesima società, non risultando posta in essere alcuna iniziativa da parte della società fallita per rivendicare la paternità del credito. Inoltre, è reiterativa l'ulteriore censura concernente la distrazione della somma di euro 19.532,71 corrispondente all'ammontare dei compensi di cui alla fattura n. 4 in quanto il ricorrente mira a proporre una lettura alternativa rispetto a quella, logica, fatta propria dai Giudici di merito, non supportata da alcun riscontro documentale contabile. 8. Sono inammissibili le doglianze formulate da entrambi i difensori in ordine alla entità della pena e, con settimo motivo nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione sul punto fornita dai giudici di merito, che hanno considerato la gravità delle plurime condotte delittuose poste in essere e la mancanza di elementi idonei a giustificare un riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ( pag. 32 della sentenza di primo grado), oltre che un ruolo di "immanenza" dell'imputato in tutte le vicende della società fallita( pag. 42 della sentenza impugnata), anche se sintetica, appare comunque idonea a rendere conto dell'iter decisionale seguito. La Corte territoriale, dunque, si è attenuta al principio reiteratamente affermato sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di benevola "concessione" da parte del giudice, nell'ambito del suo potere discrezionale, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen.: «posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la nneritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza» (così Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 36 271315; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270694, nonché, di recente, Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044, in motivazione). Inoltre, «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; da ultimo Sez. 2, n. 22066 del 02/03/2021, Rv. 281449). Il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). Detti principi sono stati ribaditi delle Sezioni unite, emessa in tema di rapporti fra diniego delle attenuanti generiche e applicazione della recidiva (ai fini del calcolo della prescrizione), nella quale si è ribadito che la meritevolezza dell'adeguamento della sanzione prevista dalla legge, in senso più favorevole all'imputato, con l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., necessita, «quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la