CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 25529/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MESSINA in funzione di giudice della esecuzione udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 30 novembre 2021 il GIP del tribunale di Catania, in funzione di giudice della esecuzione, rigettava - in sede incidentale di esecuzione - l'istanza proposta dal procuratore speciale di GATTO Maria, RAO Antonella, RAO Palmina e RAO Samanta, con la quale si rappresentava che in sede di prevenzione patrimoniale, con decreto resosi definitivo, la Corte di appello aveva restituito alle istanti i beni immobili loro rispettivamente intestati ravvisando proporzione tra i redditi dalle stesse (e dal loro nucleo familiare) prodotti ed il valore degli immobili in sequestro e ritenuti nella reale disponibilità del familiare proposto; sulla base di tale premessa si chiedeva quindi la revoca della confisca "estesa" disposta in sede di cognizione (art. 240 bis cod. pen.), nel processo definito a carico di RAO Giovanni, limitatamente agli immobili intestati alle familiari del condannato. 1.1. La disciplina applicabile alla istanza è stata correttamente individuata nell'incidente di esecuzione, giacché i terzi non trovarono parte, né ruolo, nel processo di cognizione (Sez. 2, n. 3853 del 30/11/2021, 282522; Sez. 1, n. 19094, del 15/12/2020, dep. 2021, Rv. 281362; Sez. 2, n. 45105, del 4/7/2019, 276957; Sez. 5, n. 28344, del 12/4/2019, Rv. 276136); possono quindi far valere nella sede propria della esecuzione le loro ragioni in ordine alla rivendicata titolarità dei beni confiscati al condannato sulla base di criteri di attribuzione ritenuti fallaci e, nel caso di specie, contrastanti con altro provvedimento definitivo adottato in sede di prevenzione patrimoniale. 1.2. Il giudice della esecuzione adito ha rigettato l'istanza, motivando in ordine alla prevalenza dell'accertamento penale sulla responsabilità, che avrebbe più approfonditamente apprezzato le ragioni della sproporzione tra redditi leciti e acquisizioni immobiliari in capo al condannato ed avrebbe quindi correttamente identificato il rapporto reale tra titolare effettivo e beni, prescindendo dalla titolarità apparente degli stessi in capo a coniuge e figlie. Né, osserva il tribunale, può parlarsi di violazione del bis in idem, data la diversità tra procedimento di prevenzione e procedimento penale (nel cui ambito viene disposta la confisca estesa) e che la ricostruzione patrimoniale realizzata in cognizione ha evidenziato l'esistenza della sproporzione tra redditività lecita e valore dell'investimento. Argomenta ancora l'ordinanza di rigetto in ordine al difetto di legittimazione delle titolari apparenti rispetto al viz o denunziato, atteso che il terzo interessato può far valere solo vizi attinenti alla effettiva proprietà del bene confiscato, senza poter intaccare il giudicato quanto alla valutazione dei criteri legali posti a fondamento della confisca. 1.3. Orbene, prosegue il giudice della esecuzione, posto che le istanti, terze rispetto alla parte del procedimento di cognizione nell'ambito del quale la confisca "estesa" fu disposta, non hanno dimostrato né titolarità effettiva dei beni immobili, tanto meno buona fede soggettiva, l'istanza va rigettata. 2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione GATTO Maria, RAO Antonella, RAO Palmina e RAO Samanta, a mezzo del procuratore speciale, deducendo i seguenti motivi di doglianza: 2.1. Violazione di legge, sostanziale e processuale, vizio di motivazione per mancanza o mera apprenza (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod, proc. pen.), atteso che, in punto di omessa valutazione delle deduzioni, la ordinanza impugnata non argomenta assolutamente il prevalere della decisione che ha portato alla confisca estesa in contrasto con la decisione del giudice della prevenzione, che anzi, con maggior dettaglio ed analiticità ha apprezzato i presupposti della sproporzione ritenendola insussistente e riconoscendo quindi equivalenza tra titolarità effettiva e titolarità formale degli immobili confiscati. 2.2. Si rappresenta, pertanto, la assenza di prova circa la fittizietà della intestazione, non dovendo essere le istanti a dimostrare la effettiva capacità di acquisto del bene, quanto l'accusa a dover dimostrare il contrario. 2.3. Il pubblico ministero presso questa Corte, con memoria del 20 aprile 2022, chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al tribunale di Messina per nuova valutazione della istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 1.1 Pare opportuno preliminarmente chiarire quali questioni siano proponibili dinnanzi al giudice della esecuzione dal terzo che, rimasto suo malgrado estraneo al processo di cognizione, nel rivendicare la proprietà effettiva del bene confiscato all'imputato, introduca argomenti tesi a invalidare la legittimità della ablazione disposta sulla base di una presunzione fondante sulla apparente incapienza reddituale dell'intestatario formale del bene e dunque sulla mera apparenza di tale formale titolarità. 1.2 La precisazione è necessaria, nonostante i contenuti della requisitoria scritta del Procuratore generale, in ragione di una giurisprudenza di legittimità che non appare conforme sul punto. Questa stressa sezione, con la sentenza n. 15804 del 25/3/2015 (Rv. 263390), confermata nell'orientamento in diritto, di recente, dalla quinta Sezione (n. 8984 del 19/1/2022, n.m.; ma nello stesso senso v. anche Sez. 2, n. 31549 del 6/6/2019, Rv. 277725; Sez. 3, n. 36347 del 11/7/2019, Rv. 266700) ha ritenuto che il terzo che intenda opporsi a sequestro (o confisca) di beni formalmente a lui intestati deve limil:arsi «alla dimostrazione della effettiva titolarità del bene», senza che i motivi di sollecitazione alla giurisdizione possano estendersi alla verifica dei presupposti di fatto della ablazione (sproporzione e ragionevolezza cronologica tra arricchimento illecito ed investimento). 1.3 Tale orientamento interpretativo, pur prevalente, non può tuttavia dirsi incontrastato. Sì è infatti per converso anche sostenuto che, ove sia contestata la fittizietà della intestazione (da ritenersi aspetto indispensabile a concretizzare la legittimazione), il terzo può far valere l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura della confisca nei confronti del proposto (Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep.2018, Rv. 272608). Non si è mancato in tale pronuncia di affermare che il proprietario è interessato ed anche legittimato a cercare di demolire gli altri presupposti della confisca, laddove questi abbiano inferenza sulla attribuzione della titolarità sostanziale del bene. Tanto anche sulla base di una fondamentale precondizione alla valutazione: la considerazione che -in diritto- l'intestazione simulata di un bene non costituisce di per sé una situazione illecita, se non è preordinata al conseguimento di fini contrari alla legge, se il reale proprietario dissimulato non è un soggetto socialmente pericoloso o autore di gravi delitti e se i beni non hanno provenienza illecita. Del resto, la disciplina civilistica della simulazione, tutta orientata sul versante della opponibilità del negozio ai terzi e non sulla nullità dello stesso, conferma tale ovvia considerazione. 1.4 La materia non può dunque ritenersi sottratta al principio, di rilevanza costituzionale e convenzionale, di effettività della tutela giurisdizionale, secondo le linee argomentative che seguono. La predisposizione di garanzie procedurali «effettive» nel sistema interno, a tutela della posizione del soggetto terzo, coinvolto in procedure tese alla ablazione del diritto di proprietà, è condizione più volte rimarcata dalla Corte Edu come necessaria, a pena della violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla [OSCURATO:PERSONA] agli articoli 1 prot. add. (tutela della proprietà) e 13 Conv. (effettività della tutela giurisdizionale). Si richiamano sul punto le decisioni Corte Edu del 7/4/2000 nel caso [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA]; del 5 marzo 2019 nel caso Uzan e altri contro [OSCURATO:PERSONA]; del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel caso Bokova contro [OSCURATO:PERSONA]. La necessità di adeguata tutela della condizione del terzo, con pienezza di contraddittorio quale condizione legittimante l'ablazione del diritto di proprietà e necessaria dimostrazione delle condizioni di legge per la confisca in capo all'accusa, è stata in particolare rimarcata nella decisione Corte Edu del 5 gennaio 2010, nel caso Bongiorno e altri contro Italia, ove la Corte ha efficacemente rappresentato la necessità che i soggetti colpiti dalla ablazione debbano necessariamente prender parte al processo di cognizione. 1.5 Si tratta di un aspetto di particolare rilevanza, posto che solo con la riforma intervenuta nel 2017 (legge n. 161 del 17/10/2017) il sistema interno di tutela della posizione giuridica del soggetto terzo titolare formale dei beni, in sede di giudizio penale con sequestro funzionale alla confisca estesa, è stata «parificata» a quella del soggetto titolare formale di beni sequestrati in prevenzione (attraverso la novellazione dell'art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen. ed inserimento in tale articolo del comma I quinquies, che prevede la citazione del terzo nel giudizio di cognizione), mentre nei giudizi penali già pendenti o definiti è rimasta affidata allo strumento 'atipico' dell'incidente di esecuzione (come nel caso in esame), con tutto ciò che ne deriva in punto di 'peso ponderale' delle garanzie procedurali. E' dunque avvertita la necessità di evitare di ridurre, tramite la procedura esecutiva, le facoltà difensive di un soggetto che, pur interessato ad evitare l'ablazione, non ha preso parte, suo malgrado, come verificatosi nella fattispecie, al giudizio di cognizione approdato a decisione non più revocabile. 1.6 L'interesse del terzo di valorizzare la sua posizione di soggetto titolare -non solo apparente- del bene aggredito dalla confisca può essere diretto non soltanto a contestare la validità degli elementi introdotti dall'accusa a sostegno della fittizietà della intestazione, ma può dirigersi anche verso la dimostrazione della carenza di altri «presupposti legali» della confisca, tra cui in particolare la contestazione della ritenuta sproporzione valoriale tra capacità finanziarie e investimenti, soprattutto ove (come nella fattispecie) tale sproporzione sia stata presuntivamente determinante per qualificare la intestazione come solo apparente ed a maggior ragione ove (come ancora nella fattispecie) in altra sede giudiziaria, con una cognizione forse ancor più profonda dei presupposti della confisca (la materia della prevenzione patrimoniale), una tale sproporzione sia stata negala, con la conseguente restituzione degli immobili confiscati agli intestatari (ritenuti tali in quella sede in veste non solo formale). Naturalmente il terzo mai potrà spingersi a contestare la fondatezza dell'accusa in capo all'imputato colpito da confisca. Ciò perché mentre è evidente che la titolarità del diritto di difesa sul fatto di reato o sulla condizione di pericolosità spetta all'accusato e non a soggetti diversi, dall'altro impedire la interlocuzione del terzo su presupposti della confisca di carattere oggettivo (come la correlazione temporale o la sproporzione) finisce con invertire la presunzione di corrispondenza tra titolarità formale e titolarità sostanziale del bene, presunzione che deve accompagnare il trattamento della condizione giuridica del terzo, sino al provvedimento di confisca definitivo emesso in contraddittorio. Ergo, imporre al terzo la limitazione delle facoltà di introduzione di elementi di fatto o di diritto idonei - al di là dell'avvenuto accertamento del reato e del suo autore - a mantenere la titolarità del bene risulta lesivo del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale, posto che finisce con il presumere la fittizietà della titolarità, non ancora definitivamente accertata ed anzi, nella fattispecie contrastata dalla decisione definitiva intervenuta in diverso giudizio. 1.7. Il motivo proposto dai terzi al giudice della esecuzione non può dunque sbrigativamente esser liquidato come non consentito. Così come neppure pare corrispondere ad una logica stringente rigettare l'istanza evocando una "maggiore" profondità di accertamento nella decisione di merito sulla penale responsabilità, non foss'altro perché mentre a quel giudizio i terzi sono rimasti, loro malgrado, estranei, nel giudizio di prevenzione i terzi hanno potuto spiegare con pienezza di poteri le loro argomentazioni, che quel giudice ha ritenuto fondate, disponendo la restituzione dei beni ablati in prevenzione. 2. La decisione impugnata, che tali aspetti ha sbrigativamente liquida:o senza alcuna profonda e logica argomentazione, va pertanto annullata. Il giudice del rinvio dovrà pertanto confrontarsi funditus con la prospettata inconciliabilità delle due decisioni, consentendo ai terzi interessati di valorizzare tutti gli elementi afferenti alla proporzionai tà e autonoma capienza finanziaria rispetto alla reale entità dell'investimento, che costoro non hanno potuto esporre nel giudizio di cognizione, con un contraddittorio sulla prova della fittizietà della intestazione che non può esser relegato nei confini del mero formalismo. 2.1. Per le suddette ragioni, la decisione impugnata va annullata con rinvio, per nuovo giudizio sulla confisca dei bei intestati alle ricorrenti, al tribunale di Messina, ufficio del giudice per le indagini preliminari, quale giudice dell'esecuzione, diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al GIP del