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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05277/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v 4 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è inammissibile poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da motivazione congrua e adeguato esame delle doglianze difensive, nonché manifestamente infondato in quanto afferente ad un difetto della motivazione che non emerge dalla sentenza impugnata, avendo la Corte di merito rilevato che la pena inflitta è proporzionata alla non modesta gravità del fatto sulla base della qualità e quantità delle sostanze stupefacenti detenute - 220 dosi singole quanto all'eroina, 10 dosi singole quanto all'hashish- nonché della negativa personalità dell'imputato, e che, in ogni caso, non sono presenti elementi che possano una mitigazione della pena, peraltro nemmeno evidenziati dal ricorrente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v 4 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è inammissibile poiché inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da motivazione congrua e adeguato esame delle doglianze difensive, nonché manifestamente infondato in quanto afferente ad un difetto della motivazione che non emerge dalla sentenza impugnata, avendo la Corte di merito rilevato che la pena inflitta è proporzionata alla non modesta gravità del fatto sulla base della qualità e quantità delle sostanze stupefacenti detenute - 220 dosi singole quanto all'eroina, 10 dosi singole quanto all'hashish- nonché della negativa personalità dell'imputato, e che, in ogni caso, non sono presenti elementi che possano una mitigazione della pena, peraltro nemmeno evidenziati dal ricorrente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 genn
Sentenza Cassazione n. 05277/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris