CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 10876/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04C1H9R) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, preso atto della rinuncia ai motivi di appello effettuata da [OSCURATO:PERSONA], accoglieva la proposta di pena concordata in relazione ai reati allo stesso contestati. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che, con quattro motivi, contestava la illegittimità della duplicazione della condotta in due distinte rapine, la qualificazione giuridica della stessa condotta - che avrebbe dovuto essere qualificata come furto con strappo e non come tentata rapina- il riconoscimento della continuazione interna tra tentata rapina al supermercato e tentata rapina al cliente nonchèla sussistenza della recidiva. 3.Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti.[OSCURATO:PERSONA] riafferma,infatti,che nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-biscod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (tra le altre,Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 – 01 ). Nel caso di specie è chiara l’avvenutarinuncia ai motivi in ordine alla responsabilità, che,ciononostante, sono stati riproposti in sede di legittimità, pur essendo preclusi. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,il giorno 25 febbraio 2025 . [OSCURATO:PERSONA]