CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03217/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1114/07/1957 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; o n. 153 D'Ambrosio NRG 27258/2024 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze manifestamente inondate; Considerato, infatti, che i profili segnalati nel ricorso (prova dello scambio di stupefacente "osservato" dalla p.g.) sono stati adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, attraverso la indicazione di gravi, precisi e concordanti indizi (tra i quali l'oggetto di un ulteriore, analogo scambio, osservato dalla p.g. nel medesimo contesto, che aveva portato ad accertare, con narcotest, che si trattava di stupefacente), la cui tenuta non era stata neppure contestata dal ricorrente, fornendo una ipotesi alternativa quanto all'oggetto consegnato, ricevendo in cambio danaro; che, in mancanza del sequestro dello stupefacente, era stato comunque nel favor rei applicata l'ipotesi del fatto lieve; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa re della Cassa delle ammende. Così deciso il 2