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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 29667/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 75_23 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di cui all'art. 629, primo comma, cod. pen. - espone censure manifestamente infondate perché contesta la violazione di legge per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato nel giudizio di rinvio determinato da annullamento concernente esclusivamente il punto del trattamento sanzionatorio, sebbene la sentenza impugnata abbia fatto applicazione del principio ampiamente consolidato in giurisprudenza di legittimità, ripetutamente enunciato anche dalle Sezioni Unite, e condiviso dal Collegio, secondo cui l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640-01, e Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050-01); Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio espone doglianze manifestamente infondate, in quanto, come evidenziato dal Giudice del rinvio, l'annullamento non aveva censurato le scelte concernenti la pena inflitta per il reato di estorsione per il quale è stata pronunciata condanna (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 75_23 Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di cui all'art. 629, primo comma, cod. pen. - espone censure manifestamente infondate perché contesta la violazione di legge per la mancata dichiarazione di prescrizione del reato nel giudizio di rinvio determinato da annullamento concernente esclusivamente il punto del trattamento sanzionatorio, sebbene la sentenza impugnata abbia fatto applicazione del principio ampiamente consolidato in giurisprudenza di legittimità, ripetutamente enunciato anche dalle Sezioni Unite, e condiviso dal Collegio, secondo cui l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione per motivi che non riguardano l'affermazione di responsabilità dell'imputato determina il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e conseguentemente comporta che nel successivo giudizio di rinvio non decorrono ulteriormente i termini di prescrizione (cfr., per tutte, Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640-01, e Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, M., Rv. 278050-01); Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio espone doglianze manifestamente infondate, in quanto, come evidenziato dal Giudice del rinvio, l'annullamento non aveva censurato le scelte concernenti la pena inflitta per il reato di estorsione per il quale è stata pronunciata condanna (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere este