CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 23066/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34133/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in R oma, via Cicerone n. 28, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro FALLIMENTO di S . A . [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. -intimata - avverso il decreto del Tribunale di Taranto n.5265/2019 depositat o i l 25/10/2019; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 12/5/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Ilgiudice delegato al [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , in sede di procedura competitiva ex art. 107 l. fall, il 21.5.2018 aggiudicò in via provvisoria il lotto unico costituito dall’azienda e dagli immobili della fallita a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] c. s.a.s. per il prezzo di € 568.850,40; successivamente, a seguito della presentazione di un’offerta migliorativa da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., il 14.1.2019 fu indetta una nuova gara fra l’aggiudicataria provvisoria e la nuova offerente, la quale si aggiudicò i beni al prezzo offerto, di € 626.000,00, che, secondo il disciplinare di vendita, avrebbe d ovuto essere corrispostoentro il termine perentorio del 15.3.2019. 1.2. L’11.3 2019 [OSCURATO:SOCIETA] chiese una proroga di 60 giorni per il versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione. 1.3. L’istanza fu accolta dal G.D. ma, su reclamo di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Taranto, con decreto del 27 maggio 2019, r evocò il provvedimento autorizzativo della proroga e rilevò che tornava a rivivere l’offerta irrevocabile, non ritirata, della reclamante, in tal modo dichiarando, seppure implicitamente, la decadenza di A.C. Elements dall’aggiudicazione. 1.4. Quest’ultima impugnò tempestivamente il decreto con ricorso per cassazione. 1.5. Nelle more,il G.D. accolse l ’istanza di sospensione della vendita ex art. 107, comma 4, l. fall. presentata il 29.5.2019 da una terza società, [OSCURATO:SOCIETA]., con testualmente al deposito un’offerta irrevocabile di acquisto (per € 689.000), e, con decreto pronunziato ai sensi dell’art. 108, comma 1, ultima parte, l. fall., dispose una nuovavendita dei beni mediant e procedura competitiva a un prezzo non inferiore a quello da ultimo offerto. 1.6. I reclami ex art. 26 l.fall. propost i contro detto provvedimento sia da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia da [OSCURATO:SOCIETA]. sono stati respinti dal Tribunale di Taranto con decreto del 25.10.2019. Il giudice del merito ha dichiarato infondate le eccezioni svolte in rito dalle reclamanti e, nel merito, ha ritenuto, con ampia motivazione, che i prezzi offert i da entrambe fossero notevolmente inferiori a quello giusto e che dunque ricorressero i presupposti per impedire il perfezionamento della vendita in favore di [OSCURATO:PERSONA] (o in favore di [OSCURATO:SOCIETA], in caso di annullamento del decreto del 27.5.2019 già impugnato da detta società in sede di legittimità). 2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione anche di questo decreto, sorretto da un unico motivo, cui [OSCURATO:SOCIETA]. e il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione hanno resistito con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. La ricorrente e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4. Va rilevato in limine che, nelle more del presente giudizio, questa Corte, con l’ordinanza n. 26076/2022 , ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro il decreto del Tribunale di Taranto del 27.5.2019 che, revocato il provvedimento del G.D. che aveva concesso alla società un a proroga per il versamento de l prezzo di aggiudicazione, ha rilevato che tornava a rivivere l’offerta, mai ritirata, di [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende l’inammissibilità del ricorso in esame per il sopravvenuto venir meno di un interesse attuale e concreto di [OSCURATO:SOCIETA], decaduta in via definitiva dall’aggiudicazione, a sentir annullare il decreto emesso ai sensi dell’art. 108, comma 1, l. fall. Le spese, tenuto conto che [OSCURATO:SOCIETA] non ha ritenuto di rinunciare al ricorso, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato: la ratio P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore di ciascuno dei controricorrenti in € 5.700, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per leg