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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 dicembre 1989

Cassazione n. 02737/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1989 avverso l'ordinanza del 08/04/2021 del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza dell'8 aprile 2021, il Tribunale del riesame di Catania ha, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltagirone, con la quale è stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - in luogo della custodia cautelare richiesta - la misura cautelare dell'obbligo di dimora in ordine al reato di furto aggravato in concorso, la misura degli arresti domiciliari.

2. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso l'indagato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce vizio della motivazione per avere il Tribunale omesso di valorizzare - nella delibazione delle esigenze cautelari - il modesto valore della refurtiva e l'immediata ammissione degli addebiti, conferendo valenza prevalente alla personalità del ricorrente, reputata ostativa alla formulazione della valutazione di adeguatezza della meno afflittiva misura applica [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.La motivazione resa dal Tribunale del riesame non s'appalesa censurabile in questa sede.

2. Il giudizio di idoneità dell'obbligo di dimora, applicato all'indagato in luogo della richiesta misura della custodia in carcere - è stato reputato dal Tribunale del riesame espresso in modo contraddittorio, in quanto il giudice della cautela ha, da un lato, valorizzato, nel quadro dei precedenti specifici dell'indagato, le false e fuorvianti dichiarazioni rese agli operanti nell'immediatezza, reputandole rilevanti in riferimento alla gravità del fatto, e, dall'altro, ne ha depotenziato la valenza ai fini del giudizio di proporzionalità, contraddittoriamente apprezzando la condotta processuale e la mancanza di lecite fonti di sostentamento, poste a fondamento della formulazione del pericolo di recidiva.

Ed è proprio nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni testuali di segno opposto che il giudice dell'appello ha ravvisato un vulnus nell'apparato giustificativo dell'ordinanza impugnata in riferimento al giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, reputata tale da non contenere lo specifico profilo di pericolo di recidivanza, pure esplicitato nel provvedimento genetico.

Con motivazione che, nel ricostruire coerentemente il quadro delle esigenze di cautela, supera il vizio denunciato dal pubblico ministero appellante, il Tribunale del riesame ha, pertanto, rappresentato, con maggior grado di persuasività (Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278797), un percorso giustificativo che non evidenzia vizi censurabili in questa sede, ritenendo che il concreto pericolo di recidiva, già rappresentato dal Tribunale di primo grado, non fosse contenibile con la misura applicata.

Per contro, il ricorrente prospetta un vizio della motivazione che finisce per richiedere una inammissibile rivalutazione della gravità del fatto, peraltro asseritamente ridimensionato dal valore della refurtiva (invece consistente, tra l'altro, in ben 250 metri di cavi di rame), mentre alla Corte suprema spetta il solo compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e la sussistenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze indiziarie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828).

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione, che si stima equo determinare in €. 3000,00, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 settembre 2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/12/1989 avverso l'ordinanza del 08/04/2021 del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza dell'8 aprile 2021, il Tribunale del riesame di Catania ha, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltagirone, con la quale è stata disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - in luogo della custodia cautelare richiesta - la misura cautelare dell'obbligo di dimora in ordine al reato di furto aggravato in concorso, la misura degli arresti domiciliari. 2. Avverso l'ordinanza indicata ha proposto ricorso l'indagato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce vizio della motivazione per avere il Tribunale omesso di valorizzare - nella delibazione delle esigenze cautelari - il modesto valore della refurtiva e l'immediata ammissione degli addebiti, conferendo valenza prevalente alla personalità del ricorrente, reputata ostativa alla formulazione della valutazione di adeguatezza della meno afflittiva misura applica [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.La motivazione resa dal Tribunale del riesame non s'appalesa censurabile in questa sede. 2. Il giudizio di idoneità dell'obbligo di dimora, applicato all'indagato in luogo della richiesta misura della custodia in carcere - è stato reputato dal Tribunale del riesame espresso in modo contraddittorio, in quanto il giudice della cautela ha, da un lato, valorizzato, nel quadro dei precedenti specifici dell'indagato, le false e fuorvianti dichiarazioni rese agli operanti nell'immediatezza, reputandole rilevanti in riferimento alla gravità del fatto, e, dall'altro, ne ha depotenziato la valenza ai fini del giudizio di proporzionalità, contraddittoriamente apprezzando la condotta processuale e la mancanza di lecite fonti di sostentamento, poste a fondamento della formulazione del pericolo di recidiva. Ed è proprio nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni testuali di segno opposto che il giudice dell'appello ha ravvisato un vulnus nell'apparato giustificativo dell'ordinanza impugnata in riferimento al giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, reputata tale da non contenere lo specifico profilo di pericolo di recidivanza, pure esplicitato nel provvedimento genetico. Con motivazione che, nel ricostruire coerentemente il quadro delle esigenze di cautela, supera il vizio denunciato dal pubblico ministero appellante, il Tribunale del riesame ha, pertanto, rappresentato, con maggior grado di persuasività (Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278797), un percorso giustificativo che non evidenzia vizi censurabili in questa sede, ritenendo che il concreto pericolo di recidiva, già rappresentato dal Tribunale di primo grado, non fosse contenibile con la misura applicata. Per contro, il ricorrente prospetta un vizio della motivazione che finisce per richiedere una inammissibile rivalutazione della gravità del fatto, peraltro asseritamente ridimensionato dal valore della refurtiva (invece consistente, tra l'altro, in ben 250 metri di cavi di rame), mentre alla Corte suprema spetta il solo compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e la sussistenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze indiziarie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione, che si stima equo determinare in €. 3000,00, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 settembre 2021 Il
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