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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 07180/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la richiesta, depositata dalla difesa in data 11 dicembre 2025, di riassegnazione del ricorso alla sezione ordinaria; considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione delle prove dedotte dalla difesa, vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, nonché violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla erronea qualificazione giuridica del fatto, sono meramente riproduttivi di profili di censure in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, oltre che generici e tesi a una inammissibile rivalutazione nel merito delle prove assunte, ciò a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che appare immune da vizi; considerato, con particolare riferimento al secondo motivo, che l'istituto della desistenza volontaria non è applicabile ai reati di evento; ritenuto che il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, risulta sorretto da una motivazione sufficiente e immune da vizi; rilevato, pertanto, che la richiesta di riassegnazione del ricorso alla sezione ordinaria non può essere accolte e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la richiesta, depositata dalla difesa in data 11 dicembre 2025, di riassegnazione del ricorso alla sezione ordinaria; considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione delle prove dedotte dalla difesa, vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria, nonché violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla erronea qualificazione giuridica del fatto, sono meramente riproduttivi di profili di censure in punto di fatto già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, oltre che generici e tesi a una inammissibile rivalutazione nel merito delle prove assunte, ciò a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato che appare immune da vizi; considerato, con particolare riferimento al secondo motivo, che l'istituto della desistenza volontaria non è applicabile ai reati di evento; ritenuto che il quarto motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, risulta sorretto da una motivazione sufficiente e immune da vizi; rilevato, pertanto, che la richiesta di riassegnazione del ricorso alla sezione ordinaria non può essere accolte e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]