CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 19471/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI061XRNL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen. in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che la Corte di merito ha offerto adeguata motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza l'assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio ed il carattere non occasionale della condotta illecita, come si desume dalle dichiarazione dell'acquirente della sostanza; considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 — 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "rado" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore