CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 gennaio 2023
Cassazione n. 29652/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di FROSINONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, pervenute in data 10 maggio 2023, del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che nel replicare alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 dicembre 2022, depositata in data 30 gennaio 2023, il Tribunale del Riesame di Frosinone ha confermato il decreto di sequestro preventivo disposto ai sensi dell'art. 321 commi primo e secondo cod. proc. pen. dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della medesima città in data 14 novembre 2022, avente ad oggetto l'autorizzazione relativa al servizio di autonoleggio con conducente rilasciata a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi di doglianza. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato violazione di legge tradottasi in assenza di motivazione del provvedimento impugnato.L'ordinanza, quanto al fumus commissi delicti, contiene una motivazione apparente, riferibile ad altro indagato e priva di risposte alle specifiche censure contenute nell'atto di riesame relative: -alla mancata decisività delle dichiarazioni rese dalla proprietaria della rimessa; - alla assenza di motivazione circa la "inservibilità della rimessa" allo scopo cui era destinata; -al brevissimo lasso di tempo durante il quale sono stati effettuati i controlli. - all'intervenuto provvedimento amministrativo che ha dichiarato la legittimità della licenza e della idoneità della rimessa, con conseguente insussistenza del fumus commissi delícti del reato contestato (falso per induzione). L'ordinanza impugnata appare priva di motivazione anche in relazione al requisito del periculum in mora dal momento che il ricorrente ha sempre disposto di una rimessa regolarmente locata nel Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in ordine al mancato rispetto dei termini di cui all'art. 309 comma 10 cod. proc. pen. Seppure il termine fissato a pena di efficacia sia indicato con riferimento alle misure cautelari personali, la giurisprudenza di questa Corte ha valorizzato il significato da attribuire a siffatto termine anche in relazione alle misure cautelari reali. Nelle conclusioni pervenute in data 10 maggio 2023 la difesa ha approfondito con riferimenti giurisprudenziali le argomentazioni contenute nel ricorso insistendo per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 1. Il primo motivo di ricorso risulta infondato. 1.1. La giurisprudenza di questa Corte, confrontandosi con la medesima fattispecie oggetto di contestazione, ha stabilito che: In tema di misure cautelari reali, è legittimo il sequestro preventivo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio di vetture con conducente (N.C.C.) per il reato di falso ideologico per induzione del pubblico funzionario che l'abbia rilasciata (artt. 48 e 480 cod. pen.) ove non sia veritiera l'attestazione del richiedente di disporre dell'effettiva sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio dell'ente autorizzante, avendo egli inteso operare sin dall'inizio in un diverso ambito territoriale (Conf.: n. 31852/2020, n. 31855/2020 e n. 31856/2020). (Sez. 5, n. 31851 del 06/10/2020, Rv. 279830). 1.2. La motivazione del provvedimento non può considerarsi apparente (con la conseguente inammissibilità di altri vizi motivazionali) dal momento che, sia pure sinteticamente, risponde alle censure relative: - alla valenza delle dichiarazioni della proprietaria; pur essendo l'immobile formalmente locato, la proprietaria in sede di sommarie informazioni ha riferito che lo stesso era adibito a legnaia e dunque inservibile per lo scopo cui era destinato; - il telefono cellulare nel periodo monitorato non ha agganciato le celle telefoniche ubicate nella provincia di Frosinone; - i fogli di giornata acquisiti nel periodo relativo ai mesi giugno/settembre 2021 confermano l'assenza di viaggi e /o permanenza in Ciociaria. Conseguentemente, il Tribunale attraverso un percorso motivazionale né assente, né apparente, ha argomentato che non vi era sede operativa effettiva ed efficiente nel comune di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rilasciato l'autorizzazione. Né al fine della ravvisabilità del fumus e della interpretazione delle norme di settore, possono considerarsi decisivi atti amministrativi (quali le determine) da ritenersi in contrasto con le indicazioni di questa Corte. 1.3. Le doglianze proposte quanto alla sussistenza del periculum in mora come argomentato dal Tribunale del Riesame relative ancora una volta alla apparenza della motivazione (condizione quest'ultima che consentirebbe di ravvisare una violazione di legge), sono anche esse infondate. L'ordinanza impugnata soddisfa i criteri motivazionali esprimendosi con motivazione logica e non contraddittoria, in ordine alla sussistenza del periculum in mora, richiamando ancora una volta la sentenza di questa Corte che si è pronunciata in relazione all'ipotesi di autorizzazioni rilasciate in assenza di presupposti di legge e successivamente superate dalla regolarizzazione della situazione illegittima. 2. Il terzo motivo è manifestamente infondato essendo chiaramente superato dalla pronunzia di questa Corte a Sezioni Unite secondo cui, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, il rinvio al comma 9-bis dell'art.309 cod. proc. pen., contenuto nell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen. (come modificato dalla L. 8 aprile 2015, n. 47), comporta l'applicazione integrale delle disposizioni concernenti la facoltà di richiedere il differimento dell'udienza camerale, dovendosi peraltro aver riguardo - nell'individuazione del termine per il deposito dell'ordinanza, che in caso di accoglimento della richiesta è prorogato in misura pari al differimento - al termine ordinatorio di cinque giorni dalla deliberazione, previsto dall'art. 128 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266788). 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso