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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08965/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6742/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in Fallimento, sedente in Milano, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio del primo in Roma, viale Angelico, 36/b, il tutto come da procura a margine della procura 2 aprile 2019; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante; - intimata - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.108/36/13, depositata i l 29 luglio 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] estinzione

1. La contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento (n. 0682010002665390) avente ad oggetto IVA e IRAP (rispetto ai quali debiti non veniva proposta impugnativa) ed IRES, anno 2006, per ragioni formali e mancata comunicazione della liquidazione.

La CTP respingeva il ricorso e la CTR, adìta in appello, confermava la decisione.

La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a sette motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita per resistere all’impugnativa, mentre Equitalia è rimasta intimata.

2. In data 12 aprile 2019 la ricorrente depositava istanza per pronuncia di cessazione della materia del contendere in quanto aveva aderito alla definizione agevolata.

La difesa erariale con memoria 29 luglio 2019, dato atto della presentazione della domanda di definizione agevolata e dell’avvenuto pagamento di quanto previsto, a seguito di nota del 7 giugno 2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano dell’Agenzia, chiedeva la declaratoria di estinzione del processo. [OSCURATO:PERSONA]

1. La contribuente ha dimostrato di aver formulato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in relazione alla cartella in esame ai sensi dell’art. 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, come del resto si ricava dalla stessa nota dell’Agenzia, che dà altresì atto dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto.

E’ poi pacifico che la presente controversia riguarda la sola IRES, oggetto con altri tributi della surriferita cartella.

2. Alla luce di quanto precede dev’essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio, per cessata materia del contendere avendo altresì la contribuente corrisposto quanto dovuto in relazione al relativo oggetto.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate;

3. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782).

P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con spese a carico di ch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6742/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in Fallimento, sedente in Milano, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso lo studio del primo in Roma, viale Angelico, 36/b, il tutto come da procura a margine della procura 2 aprile 2019; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante; - intimata - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.108/36/13, depositata i l 29 luglio 2013. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] estinzione 1. La contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento (n. 0682010002665390) avente ad oggetto IVA e IRAP (rispetto ai quali debiti non veniva proposta impugnativa) ed IRES, anno 2006, per ragioni formali e mancata comunicazione della liquidazione. La CTP respingeva il ricorso e la CTR, adìta in appello, confermava la decisione. La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a sette motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita per resistere all’impugnativa, mentre Equitalia è rimasta intimata. 2. In data 12 aprile 2019 la ricorrente depositava istanza per pronuncia di cessazione della materia del contendere in quanto aveva aderito alla definizione agevolata. La difesa erariale con memoria 29 luglio 2019, dato atto della presentazione della domanda di definizione agevolata e dell’avvenuto pagamento di quanto previsto, a seguito di nota del 7 giugno 2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Milano dell’Agenzia, chiedeva la declaratoria di estinzione del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. La contribuente ha dimostrato di aver formulato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in relazione alla cartella in esame ai sensi dell’art. 1, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, come del resto si ricava dalla stessa nota dell’Agenzia, che dà altresì atto dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto. E’ poi pacifico che la presente controversia riguarda la sola IRES, oggetto con altri tributi della surriferita cartella. 2. Alla luce di quanto precede dev’essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio, per cessata materia del contendere avendo altresì la contribuente corrisposto quanto dovuto in relazione al relativo oggetto. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate; 3. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782). P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, con spese a carico di ch
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