CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 febbraio 2024
Cassazione n. 19240/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza n. 4017/2024, proposto d’ufficio dal Tribunale di Verona, con ordinanza del 17 febbraio 202 4 , nel procedimento promosso da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. contro [OSCURATO:SOCIETA]. Vista la memoria depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] CAUSACon ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Firenze, investito della controversia avente ad oggetto l’opposizione, proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., avverso il decreto ingiuntivo n. 4156/2022, con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., del saldo indicato in due fatture emesse sulla base del contratto di appalto concluso tra le parti in data 23.12.2020, ha declinato la propria competenza, in favore del Tribunale di Verona, dinanzi al quale pendevano altre cause tra le stesse parti, ravvisando la natura unitaria del rapporto intersoggettivo, pur articolato in diversi contratti, e dunque ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra i giudizi. Con provvedimento del 17.2.2024 il Tribunale di Verona ha sollevato regolamento di competenza, ravvisando la propria incompetenza funzionale a decidere della causa di opposizione al decreto ingiuntivo già pendente innanzi il Tribunale di Firenze, a cagionedella prevalenza della competenza funzionale prevista dall’art.645 c.p.c. rispetto alle esigenze di simultaneus processus poste a fondamento dei criteri di deroga alle ordinarie regole di competenza per motivi di connessione. Il P.M. ha depositato memoria, con cui ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] Il regolamento è fondato. Va ribadito, in proposito, il principio opportunamente richiamato dal Tribunale di Verona, inizialmente affermato in relazione alla fattispecie in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace, sia proposta una domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice predetto, ma in seguito esteso ad ogni rapporto tra l’opposizione al decreto ingiuntivo e le diverse domande inerenti la fattispecie sostanziale posta a fondamento della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, secondo cui “ La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art.645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d'ufficiodelle competenze cosiddetta forti in ogni stato e grado. Ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall'opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore, e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.” (Cass. Sez.U, Sentenza n. 9769 del 18/07/2001 , Rv. 550798; conf. Cass. Sez.U, Sentenza n. 9768 del 18/07/2001 , Rv. 550797; Cass. Sez.U, Sentenza n. 9770 del 18/07/2001 , Rv. 550799; Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 2011 del 12/02/2002 , Rv. 55221; Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 3106 del 04/03/2002 , Rv. 552777; Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 3107 del 04/03/2002 , Rv. 552778; Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 3637 del 12/03/2002 , Rv. 553032; Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 3998 del 19/03/2002 (Rv. 553162; Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 6375 del 03/05/2002 , Rv. 554103; Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 10998 del 25/07/2002 , Rv. 556243; Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 12321 del 21/08/2002 , Rv. 556993; Cass. Sez. 2 , Ordinanzan. 1040 del 23/01/2003 , Rv. 559942; Cass. Sez. 2 , Ordinanzan. 1021 del 23/01/2003 , Rv. 559937; Cass. Sez. 2 , Ordinanzan. 6894 del 06/05/2003 , Rv. 562694; Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 4286 del 02/03/2004 , Rv. 570752; Cass. Sez. 3 , Ordinanzan. 18905 del 20/09/2004 , Rv. 577211; Cass. Sez. 3 , Ordinanzan. 19127 del 29/09/2005 , Rv. 585594; Cass. Sez. 2 , Ordinanzan. 3163 del 14/02/2006 , Rv. 587508; Cass. Sez. 3 , Ordinanzan. 20324 del 20/09/2006 , Rv. 593568; Cass. Sez. 3 , Ordinanza n. 4751 del 26/02/2009 , Rv. 606622; Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanzan. 186 del 11/01/2012 , Rv. 620507; Cass. Sez. 6 - 3 , Ordinanzan. 272 del 12/01/2015 , Rv. 634351; Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanzan. 2237 del 28/01/2019 , Rv. 652385; Cass. Sez. 6 - 2 , Ordinanzan. 6232 del 02/03/2023 , Rv. 667065). In applicazione del richiamato principio, il Tribunale di Firenze – dinanzi al quale, peraltro, come emerge dal regolamento di competenza, non era stata proposta alcuna domanda riconvenzionale da parte opponente (cfr. pag. 2)–non avrebbe potuto spogliarsi della cognizione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4156/2022, ma avrebbe dovuto deciderlo, in quanto rientrante nella sua competenza funzionale, giusta la previsione di cui all’art. 645 c.p.c. Va, sul punto, ribadito il principio di diritto secondo cui “La competenza funzionale del giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo, prevista dall’art. 645 c.p.c., prevale sulle esigenze di celebrazione del simultaneus processus che sono sottese alle norme derogatorie degli ordinari criteri regolatori della competenza, previste per l’ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva di cause”. Nulla per le spese, trattandosi di regolamento promosso d’ufficio. PQM la Corte accoglie il regolamento e dichiara la competenza funzionale del Tribunale di Firenzea decidere la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 4156/2022, emesso da quel medesimo ufficio giudiziario, dinanzi al quale rimette le parti, con termine di legge per la riassunzione del giudizio. Così deciso in Roma