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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 ottobre 2026

Cassazione n. 26118/2026

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S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 BARONI;3419 - controricorrente -nonchè controdall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti - ricorrenti incidentali -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] ero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Numero sezionale 3419/2026 - inDtiamtaa ptuab b-l icazione 02/10/2026avverso la sentenza n. 274/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 04/08/2022 R.G.N. 1571/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 12178/2011 il Tribunale di Romadichiarò la contumacia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FusilloMarco, convenuti nell’indicata qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],e rigettò la domanda di accertamento dell’obbligo del terzoproposta da [OSCURATO:PERSONA], con la quale questi aveva chiestodi: A) accertare la sussistenza del rapporto di lavorosubordinato, a tempo determinato e/o indeterminato, tra Fusilloaltresì, l’esatto ammontare degli emolumenti percepitidall’esecutato [OSCURATO:PERSONA] dalla data del pignoramento e,comunque, erogati dalla [OSCURATO:SOCIETA]; C) accertare chealla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. era creditrice disubordinato, dell’importo di € 2.900 o del diverso importomaggiore o minore ritenuto di giustizia; D) condannare il soloresistente al pagamento delle spese di lite; E) fissare il termineper la riassunzione della procedura esecutiva sospesa in attesadella definizione dell’intrapreso giudizio di cognizione.2.

Con sentenza n. 8188/2015 la Corte d’appello di Romadichiarò improcedibile, per inesistenza della notifica, l’appelloproposto dallo [OSCURATO:PERSONA] contro la suddetta sentenza di primogrado.Numero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Num ero sezionale 3419/2026 Data pubblicazione 02/10/20263.

Con ordinanza n. 10846/2018 questa Corte Supremaaveva accolto il ricorso per cassazione proposto dallo Stanisciaavverso la su indicata sentenza d’appello, aveva cassatoquest’ultima ed aveva rinviato, anche per le spese, alla Corted’appello di Roma in diversa composizione.4.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diRoma, a seguito di riassunzione da parte dello [OSCURATO:PERSONA], cosìprovvedeva: “dichiara l’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] necessario pretermesso e, per l’effetto, rimette lacausa al Tribunale di Roma ai fini dell’integrazione delcontraddittorio nei suoi confronti; compensa integralmente tratutte le parti in causa le spese di lite del presente e deiprecedenti gradi di giudizio”.5.

Per quanto qui interessa, la Corte del rinvio premettevain sintesi: a) che il ricorrente in riassunzione aveva affermatoche con il provvedimento rescindente questa Corte dilegittimità, ritenendo che la notifica eseguita presso il domiciliodel de cuius oltre il termine di un anno dal decesso non potevaconsiderarsi inesistente, bensì nulla e poteva, di conseguenza,essere rinnovata, aveva cassato la sentenza con la quale lamedesima Corte d’appello aveva dichiarato improcedibilel’appello per inesistenza della notifica del gravame a FusilloMarco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) che lo stesso ricorrente,ricostruito il pregresso svolgimento del giudizio, avevasostenuto che [OSCURATO:SOCIETA] aveva riconosciuto il proprio debitonei confronti del [OSCURATO:PERSONA] “sia per retribuzioni e TFR, sia per saldosocietà; c) che si era costituita [OSCURATO:SOCIETA] riconoscendo chealtre competenze di fine rapporto pari ad € 6.425,47 ed avevaNumero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Num ero sezionale 3419/2026 Data pubblicazione 02/10/2026affermato che il relativo importo era tuttora accantonato, nonavendo gli eredi ancora provveduto a presentare ladocumentazione “per procedere all’istruzione della praticasuccessoria”; d) che si erano costituiti, altresì, [OSCURATO:PERSONA] eSanti [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano ribadito la propria carenza dilegittimazione passiva, sostenendo di non aver mai accettato,né espressamente, né tacitamente, l’eredità del de cuius Fusillodecorso del termine a tal fine previsto dall’art. 480 c.c.; nelmerito, avevano sostenuto la correttezza della sentenza emessadal tribunale capitolino, di cui avevano chiesto, pertanto, laconferma; e) che, invece, [OSCURATO:PERSONA], benché ritualmentecitata, non si era costituita in giudizio.6.

Tutto ciò premesso, la Corte del rinvio, dopo averricostruito più in dettaglio il pregresso svolgimento del giudizio,considerava anzitutto che la notifica dell’atto di appello fossestata ritualmente rinnovata dallo [OSCURATO:PERSONA] in esecuzionedell’ordinanza con la quale, all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corted’appello aveva dichiarato “la nullità della notifica agli appellatila rinnovazione entro il termine di 60 giorni.7.

Tuttavia, per la Corte doveva ritenersi che [OSCURATO:PERSONA],separato di quest’ultimo), non avessero mai acquistato laqualità di eredi.8.

Aggiungeva la Corte del rinvio che, essendo ormaidecorso il termine decennale di prescrizione a tal fine previstodall’art. 480 c.c., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MarcoNumero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Num ero sezionale 3419/2026 Data pubblicazione 02/10/2026erano definitivamente decaduti dalla possibilità di accettarel’eredità di [OSCURATO:PERSONA].9.

Pertanto, per la stessa Corte, come correttamenterichiesto (anche in subordine) dallo stesso ricorrente nell’atto diappello, ai fini della regolare instaurazione del procedimento,previa nomina di un curatore dell’eredità giacente ai sensidell’art. 528 c.c., il contraddittorio doveva essere integrato neiconfronti di detto curatore, e provvedeva quindi nei sensi di cuial dispositivo di sentenza sopra trascritto.10.

Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi.11. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con unicocontroricorso, contenente anche ricorso incidentale a mezzo diunico motivo; anche [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositatocontroricorso. [OSCURATO:PERSONA], invece, non ha svolto difese inquesta sede.12.

Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia“violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360n. 3 cpc con riguardo agli artt. 100, 112, 115, 116, 167 e 324CPC”.

Premette il ricorrente che il “Collegio ha respinto ladomanda sul presupposto della carenza di prova della qualità dieredi in assenza di un’accettazione espressa o tacitadell’eredità”.

Secondo detto ricorrente, la decisione sarebbecensurabile perché “nella pronuncia di Appello n. 8188/2015 ilNum ero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Numero sezionale 341C9/2o0l2l6egio aveva accertato, con efficacia di giudicatoD, actah ep ugbblil icazione 02/10/2026appellati si era(no) costituiti al fine di fare accertare la nullitàdella notifica dell’appello stessa.

In detta pronuncia, pertanto,risulta accertato con efficacia di giudicato, che la qualità (dierede) per cui gli appellati erano stati convenuti in giudizio nonsolo NON era stata espressamente contestata al momento dellaloro costituzione ma detta qualità risultava, pureimplicitamente, ammessa con la formulazione dell’eccezione dinullità della notifica dell’appello”.2.

Con il secondo motivo dello stesso ricorso principale sidenuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 111,112 e 416 CPC; art. 467, 674 e 2697 CC in relazione all’art. 360n. 3 CPC”.

Deduce il ricorrente “la violazione dell’art. 112 cpcdal momento che l’eventuale difetto di qualità di erede deiresistenti non poteva essere rilevato d’ufficio dal Giudice delrinvio in assenza di tempestiva e reiterata contestazione sulpunto da parte degli eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA]”.3.

I due motivi, esaminabili congiuntamente per evidenteconnessione, sono infondati.4.

Osserva il Collegio che nel primo motivo il ricorrenteprincipale prospetta anzitutto il contrasto dell’impugnatasentenza con un giudicato interno (implicito) circal’accertamento della qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] in capo ache sarebbe integrato dalla precedente sent. n. 8188/2015 dellaCorte d’appello di Roma.5.

Tale deduzione è priva di qualsiasi fondamento.Numero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Num ero sezionale 3419/2026 Data pubblicazione 02/10/2026In tal senso è sufficiente considerare che la sentenzad’appello cui si riferisce il ricorrente principale era una decisionedi mero rito, in quanto si era limitata a chiudere il secondo gradocon la declaratoria dell’improcedibilità dell’appello a suo tempoproposto dallo [OSCURATO:PERSONA].

Tale sentenza, inoltre, come riferito innarrativa, fu integralmente annullata da questa Corte Supremacon ordinanza n. 10846/2018.

In particolare, come specificatoin motivazione, essa fu “cassata, con rinvio alla Corte d’appellodi Roma, in diversa composizione, affinché, in applicazione delprincipio di diritto enunciato, disponga la rinnovazione delprocedimento notificatorio o, se avvenuta, ne accerti il correttoadempimento, provvedendo, ove occorra, per la prosecuzionedel giudizio”.

Sicché, in base a detta decisione rescindente,restava del tutto impregiudicato il merito dell’eventuale seguitodel giudizio, anche in relazione all’essere o meno [OSCURATO:PERSONA],Di conseguenza, alcun giudicato interno (implicito) neitermini ora sostenuti dal ricorrente principale (ma non davantialla Corte del rinvio) può trarsi dalla ridetta sentenza ormaiannullata.6.

In proposito giova chiarire che il suddetto aspettodell’essere o no i suddetti eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA] FrancoIn particolare, la Corte del rinvio, pur avendo all’inizio dellapropria motivazione (a pag. 3) discorso dell’accoglimento diun’eccezione “di carenza di legittimazione passiva”, come risultachiaramente dalla motivazione seguente (v. pagg. 5-6 della suasentenza), ha ritenuto “che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SantiSantina, benché chiamati all’eredità di [OSCURATO:PERSONA] (in quanto,Numero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Num ero sezionale 3419/2026 Data pubblicazione 02/10/2026rispettivamente, figli e coniuge separato di quest’ultimo) nonabbiano mai acquistato la qualità di eredi”.Insomma, emerge limpidamente dall’esame dellerisultanze processuali operato dalla Corte distrettuale chequesta ha così risolto non una questione processuale dilegittimazione passiva ad causam, bensì una questione di meritorelativa alla titolarità sostanziale dal lato passivo del rapportodedotto dallo [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio da lui intrapreso ex art. 548c.p.c.7.

Il chiarimento risulta utile anche per disattendere leulteriori argomentazioni svolte dal ricorrente principale nelprimo e nel secondo motivo.Più in particolare, dalla copia del ricorso ex art. 414 e 548c.p.c. prodotta dal ricorrente principale risulta che questi avevaindicato (a pag. 1), oltre a [OSCURATO:SOCIETA]., anche SantiSantina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti “n.q. di erede dimedesimo atto quando e dove quest’ultimo fosse deceduto, nécomunque come e perché i suddetti fossero divenuti suoi eredi.Tanto, del resto, era stato oggetto di puntuale rilievo delprimo giudice, il quale aveva considerato che il ricorrente nonaveva adempiuto all’onere di provare che i tre suddetti, oltreche meri chiamati all’eredità, avessero assunto la qualità dieredi del debitore, “non avendo in alcun modo documentato nonsolo la qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FusilloMarco, non costituiti, ma neanche il decesso del debitoreesecutato”.Num ero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Numero sezionale 3419/2026 Aveva aggiunto il Tribunale che “l’omessa indDicaataz ipounbeb,l icazione 02/10/2026nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti,e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto”non fossero nella specie rimediabili (v. in extenso pagg. 3-4della sent. n. 12178/2011 del Tribunale di Roma).7.1.

La Corte del rinvio, poi, ha osservato che: “In primoluogo, contrariamente a quanto sostenuto dallo [OSCURATO:PERSONA] nelgiudizio d’appello, nessuna rilevanza può assumere il fatto chein primo grado i convenuti, contumaci, non abbiano contestatola loro qualità di eredi (peraltro neppure dedotto nell’attointroduttivo del giudizio di primo grado), atteso che allacontumacia non può essere attribuito alcun valore diriconoscimento della fondatezza delle deduzioni dellacontroparte: infatti, l’art. 115 C.P.C. attribuisce tale valoresoltanto ai “fatti non specificamente contestati dalla partecostituita”.E tale primo rilievo non forma oggetto di alcuna censuraspecifica del ricorrente principale.7.2.

Questi addebita piuttosto alla Corte del rinvio di “averomesso di valutare l’esistenza di un’accettazione tacitadell’eredità come conseguenza dell’omessa contestazione dellaqualità (di erede) in cui i convenuti erano stati evocati” nelgiudizio di appello (così a pag. 11 del ricorso).Ma anche tale deduzione è priva di fondamento.Una volta chiarito che alla sentenza d’appello n.8188/2015, in quanto cassata da questa Corte, non puòannettersi alcun valore di giudicato interno, innanzitutto nonassume il benché minimo rilievo il dato che alla pag. 1 dellaNumero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Num ero sezionale 3419/2026 Data pubblicazione 02/10/2026stessa (riprodotta fotostaticamente a pag. 9 del ricorso) si leggeche, a seguito di riassunzione, “Si costituivano gli appellati SantiSantina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai soli fini di rilevare laimprocedibilità dell’appello per difetto di notifica dell’originarioricorso”.D’altronde, il ricorrente principale non considera che laCorte del rinvio ha accertato che: “Rinnovata la notifica, si sonocostituiti in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hannoeccepito la propria carenza di legittimazione passiva,contestando la loro qualità di eredi e sostenendo di esseresoltanto chiamati all’eredità, non essendo mai stati nel possessodei beni ereditari, non avendo posto in essere alcun atto diaccettazione, né espressa, né tacita, dell’eredità, ma avendo lapossibilità di accettare, non essendo decorso il termine a tal fineprevisto dall’art. 480 C.C.[OSCURATO:PERSONA], benché ritualmente citata, non si è costituitain giudizio” (così a pag. 4 dell’impugnata sentenza).Quest’ultimo rilievo è, tuttavia, impreciso.Come riconosce lo stesso ricorrente (a pag. 3 del ricorsoper cassazione), anche “la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]” si costituì, aseguito del rinnovo della notifica, sebbene, secondo il ricorrente,“tardivamente” in data 17/11/15.Più precisamente, come risulta dagli atti prodotti dallostesso ricorrente principale, a seguito della rinnovata notificadell’atto di appello (la sola notifica, poi, reputata valida in sededi rinvio, all’esito dell’ordinanza rescindente), [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Num ero sezionale 3419/2026 Data pubblicazione 02/10/2026limine dedussero di non aver acquisito la qualità di eredi del decuius [OSCURATO:PERSONA] (v. in extenso pagg. 4-9 di tale atto), e,quindi, in via preliminare, l’inammissibilità dell’atto di appello edella riassunzione per nullità della notifica nei confronti di tutti ilitisconsorti necessari (v. pagg. 9-10 dello stesso atto),rassegnando correlative conclusioni (v. pag. 14).A sua volta, anche [OSCURATO:PERSONA] si costituì in data17.11.2015, spiegando difese e proponendo conclusionipraticamente identiche a quelle dei due fratelli [OSCURATO:PERSONA].In definitiva, tutti i pretesi eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA],diversamente da quanto asserito dal ricorrente principale, nelcostituirsi quando il contraddittorio fu regolarmente instauratoin secondo grado, contestarono anzitutto ed in modo preciso eargomentato di aver mai assunto tale qualità in un qualsiasisenso.8.

Mette conto aggiungere che il principio di non specificacontestazione ex art. 115 c.p.c., che invoca il ricorrente sia nelprimo che nel secondo motivo, riguarda “fatti”.Pertanto, erroneamente lo stesso attribuisce allecontroparti persone fisiche una mancata “contestazione dellaqualità di erede”, che rappresenta non un fatto, bensì appuntouna qualità che si acquisisce nel nostro ordinamento in virtù difatti di natura giuridica ben precisa, vale a dire, in forza diaccettazione espressa o tacita.

Sono, perciò, questi ultimi fattiche possono risultare non contestati o non specificamentecontestati.Ebbene, il ricorrente neppure deduce di aver sostenutonelle fasi di merito, prima che dimostrato, che i tre suddetti,Numero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Num ero sezionale 3419/2026 Data pubblicazione 02/10/2026avessero accettato l’eredità di [OSCURATO:PERSONA] in una qualsiasiforma; e devesi sottolineare che in giudizio l’onere di allegare,e quindi dimostrare, tali fatti (un’accettazione espressa o tacitadell’eredità in questione da parte di tutti i suddetti o almeno ditaluni di loro), incombeva sull’istante (come già correttamenteconsiderato dal primo giudice).Ad ogni buon conto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SantiSantina avevano tutti dedotto di essere meri chiamati all’ereditàdel loro congiunto, ma di non aver mai accettato detta eredità,e tali loro deduzioni costituiscono mere difese, perché erapiuttosto sull’attore ex art. 548 c.p.c. che incombevano isuddetti oneri di allegazione e di prova (ex art. 2697, commaprimo, c.c.) circa fatti che costituivano il fondamento del dirittoazionato nei loro confronti.Il dato, quindi, che la sola [OSCURATO:PERSONA] non si fossecostituita in sede di rinvio risulta ininfluente.9.

Incensurabilmente, perciò, la Corte del rinvio, nonessendo vincolata da alcun giudicato interno, o dall’omessaspecifica contestazione di fatti, oppure da eccezioni di merito insenso stretto riservate alla parte, in base alla documentazioneconsiderata, ha concluso che “non risulta che alcuno deichiamati abbia accettato, né espressamente, né tacitamente,l’eredità” (v. in extenso pagg. 5-6 della sua sentenza).Pertanto, nell’impugnata sentenza non è riscontrabile labenché minima violazione degli artt. 100, 112, 116, 167, 324 e416 c.p.c., né dell’art. 2697 c.c. (gli artt. 467 e 674 c.p.c., puremenzionati nella rubrica del secondo motivo, sono stati datempo abrogati).Numero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Num ero sezionale 3419/2026 Data pubblicazione 02/10/202610.

Devesi notare, infine, che il ricorrente principale nonmuove alcuna censura specifica al punto della sentenza di rinviodove si è aggiunto che: “essendo ormai decorso il terminedecennale di prescrizione a tal fine previsto dall’art. 480 C.C.,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono definitivamentedecaduti dalla possibilità di accettare l’eredità di [OSCURATO:PERSONA]”.Rileva, comunque, il Collegio che, stando a quanto riferitoin narrativa dalla Corte di merito, erano stati gli stessi FusilloMarco e [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in sede di rinvio, a dedurredi essere ormai decaduti dal diritto di accettare l’eredità inquestione, “stante il decorso del termine a tal fine previstodall’art. 480 C.C.”.

Non si tratta, perciò, di rilievo officioso dellaprescrizione.11.

Da ultimo, occorre evidenziare che, con attosignificativamente denominato “memoria ex art. 378 CPC concontestuale ricorso ex art. 372 CPC”, il ricorrente ha propostoanche una sorta di ricorso “aggiuntivo” in quanto, come emergedal corpo di tale atto, contiene motivi di ricorso ulteriori rispettoai due motivi svolti nel ricorso per cassazione; il che va ben oltreil limite delle “memorie illustrative” previste (nella specie, nondall’art. 378 c.p.c., bensì dall’art. 380 bis.1, comma primo,c.p.c., trattandosi di giudizio camerale) (v.

Cass. n.30760/2018).12.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denunciano “violazione e falsa applicazione degliartt. 528 c.c. e 480 c.c. con riguardo agli artt. 100, 112, 113 exart. 360 n. 3 c.p.c..

Vizio di motivazione contraddittoria eillogicità in merito all’iter argomentativo”.

Deducono i ricorrentiincidentali che la sentenza impugnata merita di essere cassataNumero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Num ero sezionale 3419/2026 Data pubblicazione 02/10/2026unicamente nella parte in cui ha ritenuto fondata la richiestasubordinata formulata al ricorrente principale riguardo allaregolare instaurazione del procedimento, previa nomina di uncuratore dell’eredità giacente ai sensi dell’art. 528 c.c.dichiarando l’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] e rimettendo perl’effetto la causa al Tribunale Civile di Roma ai sensi dell’art. 354I comma c.p.c. ai fini dell’integrazione del contraddittorio neisuoi confronti.

Secondo gli stessi, sebbene la Corte d’appelloabbia legittimamente e fondatamente ritenuto decorso iltermine decennale di cui all’art. 480 c.c., ritenendo gli attualicontroricorrenti definitivamente decaduti dalla possibilità diaccettare l’eredità di [OSCURATO:PERSONA], aveva poi ritenuto in mododel tutto contraddittorio e contrario alle norme di diritto l’obbligodi integrare il contraddittorio nei confronti del curatoredell’eredità giacente ex art. 528 c.c.13.

Tale motivo è inammissibile.14.

I ricorrenti, infatti, sono privi del benché minimointeresse concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile ex art.100 c.p.c. ad impugnare per cassazione in via incidentale lesuddette statuizioni della Corte del rinvio, che, giuste o errateche siano, ormai non li riguardano perché l’eventuale seguitodel giudizio ex art. 548 c.p.c. avrà come parti [OSCURATO:PERSONA].p.a. in qualità di terzo e, quale litisconsorte necessarioritenuto pretermesso, il curatore dell’eredità giacente deldefunto debitore [OSCURATO:PERSONA], se nominato; e non più FusilloMarco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei quali, in base adecisione di merito qui confermata, è stato escluso che sianodivenuti eredi di [OSCURATO:PERSONA].Num ero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Numero sezionale 3419/2026

15. Attesa la reciproca soccombenza le spese deDl agtiau dpuizbiobl icazione 02/10/2026di cassazione possono essere integralmente compensate tra ilricorrente principale e i ricorrenti incidentali.

Il ricorrenteprincipale dev’essere condannato al pagamento delle spese diquesto giudizio in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].p.a., liquidate come in dispositivo.

Nulla dev’essere dispostoquanto alle spese tra le parti costituite e [OSCURATO:PERSONA], rimastamera intimata in questa sede.Il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali sono tenutial pagamento del c.d. raddoppio del contributo unificato, ovedovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibileil ricorso incidentale.

Compensa interamente le spese delgiudizio di legittimità tra il ricorrente principale e i ricorrentiincidentali.

Condanna il ricorrente principale al pagamento infavore della controricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese diquesto giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €2.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAPcome per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrentiincidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorsoincidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sedovuto.Numero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Num ero sezionale 3419/2026 Data pubblicazione 02/10/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella Pagetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
S.P.A., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 BARONI;3419 - controricorrente -nonchè controdall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti - ricorrenti incidentali -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] ero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Numero sezionale 3419/2026 - inDtiamtaa ptuab b-l icazione 02/10/2026avverso la sentenza n. 274/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 04/08/2022 R.G.N. 1571/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 12178/2011 il Tribunale di Romadichiarò la contumacia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FusilloMarco, convenuti nell’indicata qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA],e rigettò la domanda di accertamento dell’obbligo del terzoproposta da [OSCURATO:PERSONA], con la quale questi aveva chiestodi: A) accertare la sussistenza del rapporto di lavorosubordinato, a tempo determinato e/o indeterminato, tra Fusilloaltresì, l’esatto ammontare degli emolumenti percepitidall’esecutato [OSCURATO:PERSONA] dalla data del pignoramento e,comunque, erogati dalla [OSCURATO:SOCIETA]; C) accertare chealla data dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]. era creditrice disubordinato, dell’importo di € 2.900 o del diverso importomaggiore o minore ritenuto di giustizia; D) condannare il soloresistente al pagamento delle spese di lite; E) fissare il termineper la riassunzione della procedura esecutiva sospesa in attesadella definizione dell’intrapreso giudizio di cognizione.2. Con sentenza n. 8188/2015 la Corte d’appello di Romadichiarò improcedibile, per inesistenza della notifica, l’appelloproposto dallo [OSCURATO:PERSONA] contro la suddetta sentenza di primogrado.Numero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Num ero sezionale 3419/2026 Data pubblicazione 02/10/20263. Con ordinanza n. 10846/2018 questa Corte Supremaaveva accolto il ricorso per cassazione proposto dallo Stanisciaavverso la su indicata sentenza d’appello, aveva cassatoquest’ultima ed aveva rinviato, anche per le spese, alla Corted’appello di Roma in diversa composizione.4. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diRoma, a seguito di riassunzione da parte dello [OSCURATO:PERSONA], cosìprovvedeva: “dichiara l’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] necessario pretermesso e, per l’effetto, rimette lacausa al Tribunale di Roma ai fini dell’integrazione delcontraddittorio nei suoi confronti; compensa integralmente tratutte le parti in causa le spese di lite del presente e deiprecedenti gradi di giudizio”.5. Per quanto qui interessa, la Corte del rinvio premettevain sintesi: a) che il ricorrente in riassunzione aveva affermatoche con il provvedimento rescindente questa Corte dilegittimità, ritenendo che la notifica eseguita presso il domiciliodel de cuius oltre il termine di un anno dal decesso non potevaconsiderarsi inesistente, bensì nulla e poteva, di conseguenza,essere rinnovata, aveva cassato la sentenza con la quale lamedesima Corte d’appello aveva dichiarato improcedibilel’appello per inesistenza della notifica del gravame a FusilloMarco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; b) che lo stesso ricorrente,ricostruito il pregresso svolgimento del giudizio, avevasostenuto che [OSCURATO:SOCIETA] aveva riconosciuto il proprio debitonei confronti del [OSCURATO:PERSONA] “sia per retribuzioni e TFR, sia per saldosocietà; c) che si era costituita [OSCURATO:SOCIETA] riconoscendo chealtre competenze di fine rapporto pari ad € 6.425,47 ed avevaNumero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Num ero sezionale 3419/2026 Data pubblicazione 02/10/2026affermato che il relativo importo era tuttora accantonato, nonavendo gli eredi ancora provveduto a presentare ladocumentazione “per procedere all’istruzione della praticasuccessoria”; d) che si erano costituiti, altresì, [OSCURATO:PERSONA] eSanti [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano ribadito la propria carenza dilegittimazione passiva, sostenendo di non aver mai accettato,né espressamente, né tacitamente, l’eredità del de cuius Fusillodecorso del termine a tal fine previsto dall’art. 480 c.c.; nelmerito, avevano sostenuto la correttezza della sentenza emessadal tribunale capitolino, di cui avevano chiesto, pertanto, laconferma; e) che, invece, [OSCURATO:PERSONA], benché ritualmentecitata, non si era costituita in giudizio.6. Tutto ciò premesso, la Corte del rinvio, dopo averricostruito più in dettaglio il pregresso svolgimento del giudizio,considerava anzitutto che la notifica dell’atto di appello fossestata ritualmente rinnovata dallo [OSCURATO:PERSONA] in esecuzionedell’ordinanza con la quale, all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corted’appello aveva dichiarato “la nullità della notifica agli appellatila rinnovazione entro il termine di 60 giorni.7. Tuttavia, per la Corte doveva ritenersi che [OSCURATO:PERSONA],separato di quest’ultimo), non avessero mai acquistato laqualità di eredi.8. Aggiungeva la Corte del rinvio che, essendo ormaidecorso il termine decennale di prescrizione a tal fine previstodall’art. 480 c.c., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] MarcoNumero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Num ero sezionale 3419/2026 Data pubblicazione 02/10/2026erano definitivamente decaduti dalla possibilità di accettarel’eredità di [OSCURATO:PERSONA].9. Pertanto, per la stessa Corte, come correttamenterichiesto (anche in subordine) dallo stesso ricorrente nell’atto diappello, ai fini della regolare instaurazione del procedimento,previa nomina di un curatore dell’eredità giacente ai sensidell’art. 528 c.c., il contraddittorio doveva essere integrato neiconfronti di detto curatore, e provvedeva quindi nei sensi di cuial dispositivo di sentenza sopra trascritto.10. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a due motivi.11. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con unicocontroricorso, contenente anche ricorso incidentale a mezzo diunico motivo; anche [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositatocontroricorso. [OSCURATO:PERSONA], invece, non ha svolto difese inquesta sede.12. Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia“violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360n. 3 cpc con riguardo agli artt. 100, 112, 115, 116, 167 e 324CPC”. Premette il ricorrente che il “Collegio ha respinto ladomanda sul presupposto della carenza di prova della qualità dieredi in assenza di un’accettazione espressa o tacitadell’eredità”. Secondo detto ricorrente, la decisione sarebbecensurabile perché “nella pronuncia di Appello n. 8188/2015 ilNum ero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Numero sezionale 341C9/2o0l2l6egio aveva accertato, con efficacia di giudicatoD, actah ep ugbblil icazione 02/10/2026appellati si era(no) costituiti al fine di fare accertare la nullitàdella notifica dell’appello stessa. In detta pronuncia, pertanto,risulta accertato con efficacia di giudicato, che la qualità (dierede) per cui gli appellati erano stati convenuti in giudizio nonsolo NON era stata espressamente contestata al momento dellaloro costituzione ma detta qualità risultava, pureimplicitamente, ammessa con la formulazione dell’eccezione dinullità della notifica dell’appello”.2. Con il secondo motivo dello stesso ricorso principale sidenuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 110, 111,112 e 416 CPC; art. 467, 674 e 2697 CC in relazione all’art. 360n. 3 CPC”. Deduce il ricorrente “la violazione dell’art. 112 cpcdal momento che l’eventuale difetto di qualità di erede deiresistenti non poteva essere rilevato d’ufficio dal Giudice delrinvio in assenza di tempestiva e reiterata contestazione sulpunto da parte degli eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA]”.3. I due motivi, esaminabili congiuntamente per evidenteconnessione, sono infondati.4. Osserva il Collegio che nel primo motivo il ricorrenteprincipale prospetta anzitutto il contrasto dell’impugnatasentenza con un giudicato interno (implicito) circal’accertamento della qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] in capo ache sarebbe integrato dalla precedente sent. n. 8188/2015 dellaCorte d’appello di Roma.5. Tale deduzione è priva di qualsiasi fondamento.Numero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Num ero sezionale 3419/2026 Data pubblicazione 02/10/2026In tal senso è sufficiente considerare che la sentenzad’appello cui si riferisce il ricorrente principale era una decisionedi mero rito, in quanto si era limitata a chiudere il secondo gradocon la declaratoria dell’improcedibilità dell’appello a suo tempoproposto dallo [OSCURATO:PERSONA]. Tale sentenza, inoltre, come riferito innarrativa, fu integralmente annullata da questa Corte Supremacon ordinanza n. 10846/2018. In particolare, come specificatoin motivazione, essa fu “cassata, con rinvio alla Corte d’appellodi Roma, in diversa composizione, affinché, in applicazione delprincipio di diritto enunciato, disponga la rinnovazione delprocedimento notificatorio o, se avvenuta, ne accerti il correttoadempimento, provvedendo, ove occorra, per la prosecuzionedel giudizio”. Sicché, in base a detta decisione rescindente,restava del tutto impregiudicato il merito dell’eventuale seguitodel giudizio, anche in relazione all’essere o meno [OSCURATO:PERSONA],Di conseguenza, alcun giudicato interno (implicito) neitermini ora sostenuti dal ricorrente principale (ma non davantialla Corte del rinvio) può trarsi dalla ridetta sentenza ormaiannullata.6. In proposito giova chiarire che il suddetto aspettodell’essere o no i suddetti eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA] FrancoIn particolare, la Corte del rinvio, pur avendo all’inizio dellapropria motivazione (a pag. 3) discorso dell’accoglimento diun’eccezione “di carenza di legittimazione passiva”, come risultachiaramente dalla motivazione seguente (v. pagg. 5-6 della suasentenza), ha ritenuto “che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SantiSantina, benché chiamati all’eredità di [OSCURATO:PERSONA] (in quanto,Numero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Num ero sezionale 3419/2026 Data pubblicazione 02/10/2026rispettivamente, figli e coniuge separato di quest’ultimo) nonabbiano mai acquistato la qualità di eredi”.Insomma, emerge limpidamente dall’esame dellerisultanze processuali operato dalla Corte distrettuale chequesta ha così risolto non una questione processuale dilegittimazione passiva ad causam, bensì una questione di meritorelativa alla titolarità sostanziale dal lato passivo del rapportodedotto dallo [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio da lui intrapreso ex art. 548c.p.c.7. Il chiarimento risulta utile anche per disattendere leulteriori argomentazioni svolte dal ricorrente principale nelprimo e nel secondo motivo.Più in particolare, dalla copia del ricorso ex art. 414 e 548c.p.c. prodotta dal ricorrente principale risulta che questi avevaindicato (a pag. 1), oltre a [OSCURATO:SOCIETA]., anche SantiSantina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti “n.q. di erede dimedesimo atto quando e dove quest’ultimo fosse deceduto, nécomunque come e perché i suddetti fossero divenuti suoi eredi.Tanto, del resto, era stato oggetto di puntuale rilievo delprimo giudice, il quale aveva considerato che il ricorrente nonaveva adempiuto all’onere di provare che i tre suddetti, oltreche meri chiamati all’eredità, avessero assunto la qualità dieredi del debitore, “non avendo in alcun modo documentato nonsolo la qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e FusilloMarco, non costituiti, ma neanche il decesso del debitoreesecutato”.Num ero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Numero sezionale 3419/2026 Aveva aggiunto il Tribunale che “l’omessa indDicaataz ipounbeb,l icazione 02/10/2026nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti,e l’omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto”non fossero nella specie rimediabili (v. in extenso pagg. 3-4della sent. n. 12178/2011 del Tribunale di Roma).7.1. La Corte del rinvio, poi, ha osservato che: “In primoluogo, contrariamente a quanto sostenuto dallo [OSCURATO:PERSONA] nelgiudizio d’appello, nessuna rilevanza può assumere il fatto chein primo grado i convenuti, contumaci, non abbiano contestatola loro qualità di eredi (peraltro neppure dedotto nell’attointroduttivo del giudizio di primo grado), atteso che allacontumacia non può essere attribuito alcun valore diriconoscimento della fondatezza delle deduzioni dellacontroparte: infatti, l’art. 115 C.P.C. attribuisce tale valoresoltanto ai “fatti non specificamente contestati dalla partecostituita”.E tale primo rilievo non forma oggetto di alcuna censuraspecifica del ricorrente principale.7.2. Questi addebita piuttosto alla Corte del rinvio di “averomesso di valutare l’esistenza di un’accettazione tacitadell’eredità come conseguenza dell’omessa contestazione dellaqualità (di erede) in cui i convenuti erano stati evocati” nelgiudizio di appello (così a pag. 11 del ricorso).Ma anche tale deduzione è priva di fondamento.Una volta chiarito che alla sentenza d’appello n.8188/2015, in quanto cassata da questa Corte, non puòannettersi alcun valore di giudicato interno, innanzitutto nonassume il benché minimo rilievo il dato che alla pag. 1 dellaNumero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Num ero sezionale 3419/2026 Data pubblicazione 02/10/2026stessa (riprodotta fotostaticamente a pag. 9 del ricorso) si leggeche, a seguito di riassunzione, “Si costituivano gli appellati SantiSantina, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai soli fini di rilevare laimprocedibilità dell’appello per difetto di notifica dell’originarioricorso”.D’altronde, il ricorrente principale non considera che laCorte del rinvio ha accertato che: “Rinnovata la notifica, si sonocostituiti in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hannoeccepito la propria carenza di legittimazione passiva,contestando la loro qualità di eredi e sostenendo di esseresoltanto chiamati all’eredità, non essendo mai stati nel possessodei beni ereditari, non avendo posto in essere alcun atto diaccettazione, né espressa, né tacita, dell’eredità, ma avendo lapossibilità di accettare, non essendo decorso il termine a tal fineprevisto dall’art. 480 C.C.[OSCURATO:PERSONA], benché ritualmente citata, non si è costituitain giudizio” (così a pag. 4 dell’impugnata sentenza).Quest’ultimo rilievo è, tuttavia, impreciso.Come riconosce lo stesso ricorrente (a pag. 3 del ricorsoper cassazione), anche “la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]” si costituì, aseguito del rinnovo della notifica, sebbene, secondo il ricorrente,“tardivamente” in data 17/11/15.Più precisamente, come risulta dagli atti prodotti dallostesso ricorrente principale, a seguito della rinnovata notificadell’atto di appello (la sola notifica, poi, reputata valida in sededi rinvio, all’esito dell’ordinanza rescindente), [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Num ero sezionale 3419/2026 Data pubblicazione 02/10/2026limine dedussero di non aver acquisito la qualità di eredi del decuius [OSCURATO:PERSONA] (v. in extenso pagg. 4-9 di tale atto), e,quindi, in via preliminare, l’inammissibilità dell’atto di appello edella riassunzione per nullità della notifica nei confronti di tutti ilitisconsorti necessari (v. pagg. 9-10 dello stesso atto),rassegnando correlative conclusioni (v. pag. 14).A sua volta, anche [OSCURATO:PERSONA] si costituì in data17.11.2015, spiegando difese e proponendo conclusionipraticamente identiche a quelle dei due fratelli [OSCURATO:PERSONA].In definitiva, tutti i pretesi eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA],diversamente da quanto asserito dal ricorrente principale, nelcostituirsi quando il contraddittorio fu regolarmente instauratoin secondo grado, contestarono anzitutto ed in modo preciso eargomentato di aver mai assunto tale qualità in un qualsiasisenso.8. Mette conto aggiungere che il principio di non specificacontestazione ex art. 115 c.p.c., che invoca il ricorrente sia nelprimo che nel secondo motivo, riguarda “fatti”.Pertanto, erroneamente lo stesso attribuisce allecontroparti persone fisiche una mancata “contestazione dellaqualità di erede”, che rappresenta non un fatto, bensì appuntouna qualità che si acquisisce nel nostro ordinamento in virtù difatti di natura giuridica ben precisa, vale a dire, in forza diaccettazione espressa o tacita. Sono, perciò, questi ultimi fattiche possono risultare non contestati o non specificamentecontestati.Ebbene, il ricorrente neppure deduce di aver sostenutonelle fasi di merito, prima che dimostrato, che i tre suddetti,Numero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Num ero sezionale 3419/2026 Data pubblicazione 02/10/2026avessero accettato l’eredità di [OSCURATO:PERSONA] in una qualsiasiforma; e devesi sottolineare che in giudizio l’onere di allegare,e quindi dimostrare, tali fatti (un’accettazione espressa o tacitadell’eredità in questione da parte di tutti i suddetti o almeno ditaluni di loro), incombeva sull’istante (come già correttamenteconsiderato dal primo giudice).Ad ogni buon conto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SantiSantina avevano tutti dedotto di essere meri chiamati all’ereditàdel loro congiunto, ma di non aver mai accettato detta eredità,e tali loro deduzioni costituiscono mere difese, perché erapiuttosto sull’attore ex art. 548 c.p.c. che incombevano isuddetti oneri di allegazione e di prova (ex art. 2697, commaprimo, c.c.) circa fatti che costituivano il fondamento del dirittoazionato nei loro confronti.Il dato, quindi, che la sola [OSCURATO:PERSONA] non si fossecostituita in sede di rinvio risulta ininfluente.9. Incensurabilmente, perciò, la Corte del rinvio, nonessendo vincolata da alcun giudicato interno, o dall’omessaspecifica contestazione di fatti, oppure da eccezioni di merito insenso stretto riservate alla parte, in base alla documentazioneconsiderata, ha concluso che “non risulta che alcuno deichiamati abbia accettato, né espressamente, né tacitamente,l’eredità” (v. in extenso pagg. 5-6 della sua sentenza).Pertanto, nell’impugnata sentenza non è riscontrabile labenché minima violazione degli artt. 100, 112, 116, 167, 324 e416 c.p.c., né dell’art. 2697 c.c. (gli artt. 467 e 674 c.p.c., puremenzionati nella rubrica del secondo motivo, sono stati datempo abrogati).Numero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Num ero sezionale 3419/2026 Data pubblicazione 02/10/202610. Devesi notare, infine, che il ricorrente principale nonmuove alcuna censura specifica al punto della sentenza di rinviodove si è aggiunto che: “essendo ormai decorso il terminedecennale di prescrizione a tal fine previsto dall’art. 480 C.C.,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono definitivamentedecaduti dalla possibilità di accettare l’eredità di [OSCURATO:PERSONA]”.Rileva, comunque, il Collegio che, stando a quanto riferitoin narrativa dalla Corte di merito, erano stati gli stessi FusilloMarco e [OSCURATO:PERSONA], nel costituirsi in sede di rinvio, a dedurredi essere ormai decaduti dal diritto di accettare l’eredità inquestione, “stante il decorso del termine a tal fine previstodall’art. 480 C.C.”. Non si tratta, perciò, di rilievo officioso dellaprescrizione.11. Da ultimo, occorre evidenziare che, con attosignificativamente denominato “memoria ex art. 378 CPC concontestuale ricorso ex art. 372 CPC”, il ricorrente ha propostoanche una sorta di ricorso “aggiuntivo” in quanto, come emergedal corpo di tale atto, contiene motivi di ricorso ulteriori rispettoai due motivi svolti nel ricorso per cassazione; il che va ben oltreil limite delle “memorie illustrative” previste (nella specie, nondall’art. 378 c.p.c., bensì dall’art. 380 bis.1, comma primo,c.p.c., trattandosi di giudizio camerale) (v. Cass. n.30760/2018).12. Con l’unico motivo del ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] denunciano “violazione e falsa applicazione degliartt. 528 c.c. e 480 c.c. con riguardo agli artt. 100, 112, 113 exart. 360 n. 3 c.p.c.. Vizio di motivazione contraddittoria eillogicità in merito all’iter argomentativo”. Deducono i ricorrentiincidentali che la sentenza impugnata merita di essere cassataNumero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Num ero sezionale 3419/2026 Data pubblicazione 02/10/2026unicamente nella parte in cui ha ritenuto fondata la richiestasubordinata formulata al ricorrente principale riguardo allaregolare instaurazione del procedimento, previa nomina di uncuratore dell’eredità giacente ai sensi dell’art. 528 c.c.dichiarando l’eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] e rimettendo perl’effetto la causa al Tribunale Civile di Roma ai sensi dell’art. 354I comma c.p.c. ai fini dell’integrazione del contraddittorio neisuoi confronti. Secondo gli stessi, sebbene la Corte d’appelloabbia legittimamente e fondatamente ritenuto decorso iltermine decennale di cui all’art. 480 c.c., ritenendo gli attualicontroricorrenti definitivamente decaduti dalla possibilità diaccettare l’eredità di [OSCURATO:PERSONA], aveva poi ritenuto in mododel tutto contraddittorio e contrario alle norme di diritto l’obbligodi integrare il contraddittorio nei confronti del curatoredell’eredità giacente ex art. 528 c.c.13. Tale motivo è inammissibile.14. I ricorrenti, infatti, sono privi del benché minimointeresse concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile ex art.100 c.p.c. ad impugnare per cassazione in via incidentale lesuddette statuizioni della Corte del rinvio, che, giuste o errateche siano, ormai non li riguardano perché l’eventuale seguitodel giudizio ex art. 548 c.p.c. avrà come parti [OSCURATO:PERSONA].p.a. in qualità di terzo e, quale litisconsorte necessarioritenuto pretermesso, il curatore dell’eredità giacente deldefunto debitore [OSCURATO:PERSONA], se nominato; e non più FusilloMarco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dei quali, in base adecisione di merito qui confermata, è stato escluso che sianodivenuti eredi di [OSCURATO:PERSONA].Num ero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Numero sezionale 3419/2026 15. Attesa la reciproca soccombenza le spese deDl agtiau dpuizbiobl icazione 02/10/2026di cassazione possono essere integralmente compensate tra ilricorrente principale e i ricorrenti incidentali. Il ricorrenteprincipale dev’essere condannato al pagamento delle spese diquesto giudizio in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].p.a., liquidate come in dispositivo. Nulla dev’essere dispostoquanto alle spese tra le parti costituite e [OSCURATO:PERSONA], rimastamera intimata in questa sede.Il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali sono tenutial pagamento del c.d. raddoppio del contributo unificato, ovedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibileil ricorso incidentale. Compensa interamente le spese delgiudizio di legittimità tra il ricorrente principale e i ricorrentiincidentali. Condanna il ricorrente principale al pagamento infavore della controricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese diquesto giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed €2.000,00 per compensi professionali, oltre al rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAPcome per legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrentiincidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorsoincidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, sedovuto.Numero registro generale 3691/2023 Numero di raccolta generale 26118/2026Num ero sezionale 3419/2026 Data pubblicazione 02/10/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteAntonella Pagetta
Sentenza Cassazione n. 26118/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris