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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24204/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, resa in data 11 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in regime detentivo degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., che l'interessato doveva scontare, relativamente alla condanna per il reato di cui all'art. 73 TU Stup. avente ad oggetto 3 chili di marijuana, risalente al 2018.

1.1. In tale periodo, secondo la ricostruzione del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] era in regime di semilibertà cui era stato ammesso con provvedimento del Tribunale di Torino del 6 settembre 2017, ma la misura era stata revocata, per la commissione del reato cui l'esecuzione si riferisce, con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Torino, del 19 febbraio 2019. 1.2.Nel dichiarare inammissibili le istanze del condannato, il Tribunale di sorveglianza evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato la richiesta in un momento in cui non erano ancora trascorsi tre anni dall'intervenuta revoca, risultando, dunque, le misure inibite ai sensi dell'art. 58-quater, comma 1, Ord. pen. 2.

Avverso tale ordinanza ricorre tempestivamente il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv.

A. Ventura, deducendo due vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si denuncia mancanza di motivazione.

Si sostiene che il Tribunale, in nessuna parte del provvedimento, ha mostrato di aver esaminato il comportamento del condannato, rispetto alla misura in atto, nonché l'evoluzione della sua personalità.

Si sottolinea che, nel caso al vaglio, la declaratoria di inammissibilità è fondata soltanto sul riferimento al periodo intercorso rispetto alla revoca della semilibertà per espiazione di altra pena, applicando un automatismo che, indebitamente, non tiene conto, come invece richiesto dai principi tracciati dalla Corte Cost. n. 253 del 2019, il trascorrere del tempo e l'evoluzione della personalità del condannato. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione ai criteri stabiliti dalla Corte Cost. n. 187 del 2019, nonché in ordine alla questione di illegittimità costituzionale pendente in relazione all'art. 58-quater, comma 1, 2, 3 Ord. pen.Il Tribunale ha negato la richiesta con motivazione reputata dal ricorrente in contrasto con i principi espressi dalla sentenza n. 187 del 2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, Ord. pen. ove detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale (prevista dall'art. 47-quinquies Ord. pen.) e la detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lett. a) e b), Ord. pen., al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso art. 58-quater cit.

In ogni caso, si rileva, che alla data del 7 luglio 2021, quando la discussione è stata svolta, era pendente la questione di legittimità costituzionale di cui all'ordinanza n. 197 del 2020. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Va, preliminarmente, osservato, in relazione alle argomentazioni contenute nell'ultima parte del secondo motivo di ricorso, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 173 del 2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto.

Si è espressamente affermato che "il divieto triennale, previsto dalle disposizioni censurate, di concessione di benefici e misure alternative conseguente alla revoca di altra misura alternativa precedentemente concessa - evidentemente pensato dal legislatore in chiave di deterrenza contro eventuali violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura - si fonda, piuttosto, sul puntuale riscontro da parte dello stesso tribunale di sorveglianza di specifiche violazioni commesse dal condannato durante il godimento della misura medesima". 1.1.Ciò premesso, si osserva che il primo motivo è manifestamente infondato.

Va richiamato, in proposito, il principio affermato di recente da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 14860 del 19/02/2020, Grassano, Rv. 279123; Sez. 1, n. 19759 del 02/04/2003, Linnandri, Rv. 224235) secondo il quale il divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 2, Ord. pen., di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi al provvedimento di revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà o della detenzione domiciliare non è circoscritto al procedimento esecutivo nel cui ambito è intervenuta la revoca, ma ha portata generale e validità estesa anche ad altri e diversi procedimenti esecutivi.

Del resto, l'accertamento delle condizioni per procedere alla revoca della misura alternativa, passa attraverso la verifica della gravità del comportamento, che deve essere dimostrativa di una regressione del percorso rieducativo e che necessita, pertanto, di un temporaneo ripristino del regime di detenzione, in particolare in funzione di contenimento di un concreto rischio di recidiva.

Sicché, acclarate dette condizioni nel procedimento esecutivo in cui viene disposta la revoca, il divieto finisce per avere portata generale anche per altri procedimenti in atto nei confronti del condannato.

Da ultimo, va rilevato che è stato affermato che con la sentenza n. 253 del 2019, la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 354 del 1975 nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a determinate condizioni.

Si tratta di pronuncia che riguarda la concessione dei permessi premio e non di altri benefici penitenziari, come si evince dalla lettura della sentenza che dimostra che la Corte Costituzionale, consapevole della possibilità di un'estensione di tale pronuncia a benefici penitenziari differenti dai permessi premio, aveva inteso espressamente delimitare a questi ultimi la portata della decisione.

Quindi, nessuna applicazione per analogia è possibile (Sez. 1, n. 17100 del 01/04/2021, Gallico, Rv. 281416). 2.11 secondo motivo è, del pari, inammissibile.

Del tutto inconferente rispetto al caso di specie, risulta il richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 187 del 2019, tenuto conto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3, dell'art. 58 -quater Ord. pen., nella parte in cui prevedono, nel loro combinato disposto, che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47-quinquies della legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso art. 58-quater, è stata limitata alla misura della detenzione domiciliare "speciale" nonché alla detenzione domiciliare "ordinaria", ma soltanto nei casi previsti dall'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), Ord. pen. (detenzione domiciliare, prevista per madri e padri di prole inferiore a dieci anni condannati a pene detentive non superiori a quattro anni, anche se costituenti residuo di maggior pena, ritenuta dal Giudice delle leggi non assoggettabile ad una disciplina deteriore rispetto a quella applicabile per condannati a pene superiori ai quattro anni, cui si rivolge la disciplina della detenzione domiciliare speciale).

Si tratta di casi del tutto diversi da quello di specie, ove nel procedimento di esecuzione rigettata perché l'istanza era intervenuta nel triennio dalla revoca della semilibertà, era stata chiesta la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova al servizio sociale. 3.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, resa in data 11 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in regime detentivo degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., che l'interessato doveva scontare, relativamente alla condanna per il reato di cui all'art. 73 TU Stup. avente ad oggetto 3 chili di marijuana, risalente al 2018. 1.1. In tale periodo, secondo la ricostruzione del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] era in regime di semilibertà cui era stato ammesso con provvedimento del Tribunale di Torino del 6 settembre 2017, ma la misura era stata revocata, per la commissione del reato cui l'esecuzione si riferisce, con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Torino, del 19 febbraio 2019. 1.2.Nel dichiarare inammissibili le istanze del condannato, il Tribunale di sorveglianza evidenziava che [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato la richiesta in un momento in cui non erano ancora trascorsi tre anni dall'intervenuta revoca, risultando, dunque, le misure inibite ai sensi dell'art. 58-quater, comma 1, Ord. pen. 2. Avverso tale ordinanza ricorre tempestivamente il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. A. Ventura, deducendo due vizi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si denuncia mancanza di motivazione. Si sostiene che il Tribunale, in nessuna parte del provvedimento, ha mostrato di aver esaminato il comportamento del condannato, rispetto alla misura in atto, nonché l'evoluzione della sua personalità. Si sottolinea che, nel caso al vaglio, la declaratoria di inammissibilità è fondata soltanto sul riferimento al periodo intercorso rispetto alla revoca della semilibertà per espiazione di altra pena, applicando un automatismo che, indebitamente, non tiene conto, come invece richiesto dai principi tracciati dalla Corte Cost. n. 253 del 2019, il trascorrere del tempo e l'evoluzione della personalità del condannato. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione ai criteri stabiliti dalla Corte Cost. n. 187 del 2019, nonché in ordine alla questione di illegittimità costituzionale pendente in relazione all'art. 58-quater, comma 1, 2, 3 Ord. pen.Il Tribunale ha negato la richiesta con motivazione reputata dal ricorrente in contrasto con i principi espressi dalla sentenza n. 187 del 2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, Ord. pen. ove detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale (prevista dall'art. 47-quinquies Ord. pen.) e la detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lett. a) e b), Ord. pen., al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso art. 58-quater cit. In ogni caso, si rileva, che alla data del 7 luglio 2021, quando la discussione è stata svolta, era pendente la questione di legittimità costituzionale di cui all'ordinanza n. 197 del 2020. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Va, preliminarmente, osservato, in relazione alle argomentazioni contenute nell'ultima parte del secondo motivo di ricorso, che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 173 del 2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto. Si è espressamente affermato che "il divieto triennale, previsto dalle disposizioni censurate, di concessione di benefici e misure alternative conseguente alla revoca di altra misura alternativa precedentemente concessa - evidentemente pensato dal legislatore in chiave di deterrenza contro eventuali violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura - si fonda, piuttosto, sul puntuale riscontro da parte dello stesso tribunale di sorveglianza di specifiche violazioni commesse dal condannato durante il godimento della misura medesima". 1.1.Ciò premesso, si osserva che il primo motivo è manifestamente infondato. Va richiamato, in proposito, il principio affermato di recente da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 14860 del 19/02/2020, Grassano, Rv. 279123; Sez. 1, n. 19759 del 02/04/2003, Linnandri, Rv. 224235) secondo il quale il divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 2, Ord. pen., di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi al provvedimento di revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà o della detenzione domiciliare non è circoscritto al procedimento esecutivo nel cui ambito è intervenuta la revoca, ma ha portata generale e validità estesa anche ad altri e diversi procedimenti esecutivi. Del resto, l'accertamento delle condizioni per procedere alla revoca della misura alternativa, passa attraverso la verifica della gravità del comportamento, che deve essere dimostrativa di una regressione del percorso rieducativo e che necessita, pertanto, di un temporaneo ripristino del regime di detenzione, in particolare in funzione di contenimento di un concreto rischio di recidiva. Sicché, acclarate dette condizioni nel procedimento esecutivo in cui viene disposta la revoca, il divieto finisce per avere portata generale anche per altri procedimenti in atto nei confronti del condannato. Da ultimo, va rilevato che è stato affermato che con la sentenza n. 253 del 2019, la Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 354 del 1975 nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a determinate condizioni. Si tratta di pronuncia che riguarda la concessione dei permessi premio e non di altri benefici penitenziari, come si evince dalla lettura della sentenza che dimostra che la Corte Costituzionale, consapevole della possibilità di un'estensione di tale pronuncia a benefici penitenziari differenti dai permessi premio, aveva inteso espressamente delimitare a questi ultimi la portata della decisione. Quindi, nessuna applicazione per analogia è possibile (Sez. 1, n. 17100 del 01/04/2021, Gallico, Rv. 281416). 2.11 secondo motivo è, del pari, inammissibile. Del tutto inconferente rispetto al caso di specie, risulta il richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 187 del 2019, tenuto conto che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi 1, 2 e 3, dell'art. 58 -quater Ord. pen., nella parte in cui prevedono, nel loro combinato disposto, che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47-quinquies della legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso art. 58-quater, è stata limitata alla misura della detenzione domiciliare "speciale" nonché alla detenzione domiciliare "ordinaria", ma soltanto nei casi previsti dall'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), Ord. pen. (detenzione domiciliare, prevista per madri e padri di prole inferiore a dieci anni condannati a pene detentive non superiori a quattro anni, anche se costituenti residuo di maggior pena, ritenuta dal Giudice delle leggi non assoggettabile ad una disciplina deteriore rispetto a quella applicabile per condannati a pene superiori ai quattro anni, cui si rivolge la disciplina della detenzione domiciliare speciale). Si tratta di casi del tutto diversi da quello di specie, ove nel procedimento di esecuzione rigettata perché l'istanza era intervenuta nel triennio dalla revoca della semilibertà, era stata chiesta la detenzione domiciliare e l'affidamento in prova al servizio sociale. 3.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro