CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 febbraio 2022
Cassazione n. 04771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5291-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] n. 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Civitavecchia, p.le P. Guglielmotti 7, presso la [OSCURATO:PERSONA]. rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrenti - nonchè contro F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5291/2021 Numero sezionale 996/2022 Numero di raccolta generale 4771/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] 02438750586, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - nonchè contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - resistenti - avverso la sentenza n. 12558/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di accoglimento di appello avverso sentenza del giudice di pace. 2. Atac e Comune di Roma hanno resistito con controricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 4. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2021 n. 05291 sez. M2 - ud. 27-01-2022 -2- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5291/2021 Numero sezionale 996/2022 Numero di raccolta generale 4771/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 1. Con unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 4 del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018 art. 91 c.p.c. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per aver il Tribunale liquidato le spese del doppio grado di giudizio in modo omnicomprensivo, anziché per fasi, e per aver liquidato i compensi senza tener conto della fase istruttoria. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: Il motivo appare manifestamente infondato, avendo il giudice espressamente liquidato le spese secondo i valori per fase con riduzione ex art. 4, comma 1, d.m. 55 del 2014 tenuto conto del ridotto valore della causa (8493) della semplicità delle questioni trattate, dell’assenza della fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria (pag. 5 sentenza impugnata). 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. 4. La memoria del ricorrente non aggiunge argomenti nuovi che possano determinare una decisione di accoglimento. 5. Il ricorrente non contesta la violazione dei minimi tariffari ma solo la mancata liquidazione delle spese del giudizio di primo grado con riferimento alla fase istruttoria che si sarebbe svolta a seguito della costituzione tardiva dell’agente della riscossione. Deve confermarsi la statuizione del giudice che ha liquidato le spese del primo grado restando nei limiti tariffari anche senza specificare quali siano le somme liquidate per ciascuna fase. La specificazione dell’assenza della fase istruttoria, infatti, deve ritenersi riferita al giudizio di appello. Pertanto deve darsi continuità al seguente principio di diritto: In tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la Ric. 2021 n. 05291 sez. M2 - ud. 27-01-2022 -3- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 5291/2021 Numero sezionale 996/2022 Numero di raccolta generale 4771/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (Sez. 1, Sent. n. 20289 del 2015). 6. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei solo confronti dell’ATAC e del Comune di Civitavecchia, non nei confronti del Ministero dell’Interno che non ha svolto attività difensiva. 8. Ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1500 più 200 per esborsi in favore rispettivamente di [OSCURATO:SOCIETA] e Comune di Civitavecchia. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dall’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 27 gennaio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 05291 sez. M2 - ud. 27-01-2022 -4- F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L