CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 dicembre 2025
Cassazione n. 32241/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6424/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ARNEO([OSCURATO:PERSONA] PUGLIA), con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA] -intimata- avverso la SENTENZA della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione di LECCE, n.2355/2022 depositata i l 05/09/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente, odierno ricorrente, proprietario di vari terreni nel comune di Brindisi, ha ricevuto, il 29 dicembre 2015, un avviso di pagamento dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per un importo complessivo di € 2.264,88 relativo al contributo di bonifica per l’anno 2014 a favore del Consorzio di Bonifica di Arneo (oggi divenuto Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]). Il 17 giugno 2016, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha emesso un’ingiunzione di pagamento di € 2.452,37, di cui € 2.259,00a titolo di capitale dovuto per il tributo di bonifica 630 relativo all’anno 2014. 2. Avverso tale provvedimento il contribuente ha formulato impugnazione e con sentenza del n. 2658 del 29/6/2017 la [OSCURATO:PERSONA] di Lecce ha accolto il ricorso ed ha annullato l’atto impugnato. 3. Il consorzio ha interposto appello. 4. La CTR di Lecce, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato le eccezioni preliminari del Consorzio ed ha confermato la legittimità dell’ingiunzione di pagamento, pur ritenendo ammissibile l’impugnazione del contribuente e non rilevante l’omessa contestazione dell’avviso di pagamento. Ha ritenuto che la consulenza tecnica prodotta in primo grado non avesse introdotto nuovi motivi e, sul merito, ha giudicato legittimo il Piano di Classifica e ha confermato la presunzione di beneficio dei terreni av vantaggiati dall’attività di bonifica, non superata dalle prove prodotte dal contribuente. Di conseguenza, l’appello del Consorzio è stato accolto e le spese sono state compensate. 5. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA] non ha depositato controricorso. 7. Successivamente ambedue le parti costituite hannodepositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va rigettata la eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla parte controricorrente e ribaditain memoria, in ragione della dedotta riproposizione in questa sede di una valutazione di merito già intervenuta nel I e II grado di giudizio. Si tratta, invero, di censura formulata in maniera generica e non valutabile nella sua globalità, così come proposta, ma, semmai, deducibile con riferimento ai singoli e specifici motivi di ricorso, per il che vale quanto ora si osserverà. 2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 13, 17, 18 e 42 l. r. Puglia n. 4 del 13/3/2012, in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] di Classifica del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe illegittimo perché non preceduto dal Piano Generale di Bonifica, come richiesto dalla L.R. Puglia n. 4/2012. In particolare, il ricorrente contesta l’interpretazione della CTR, secondo cui la normativa avrebbe legittimato l’uso del Piano di Classifica in attesa del Piano Generale di Bonifica, sostenendo invece che la mancata adozione del Piano Generale di Bonifica avrebbe dovuto far decadere la presunzione di beneficio a favore del consorzio e imporre a quest’ultimo l’onere di provare l’effettiva utilità delle opere eseguite sui terreni. La CTR, secondo il ricorrente, avrebbe applicato erroneamente la legge, ignorando che senza il Piano Generale di Bonifica la pretesa tributaria risulta infondata. 2.2. Il motivo non può essere accolto. 2.3. In particolare, si rileva come la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente riconosciuto la legittimità del Piano di Classifica, in quanto redatto in conformità alla normativa transitoria dell’art. 42, comma 7, della L.R. Puglia n. 4/2012, che consente la sua adozione in attesa dell’approvazione del Piano Generale di Bonifica, con obbligo di adeguamento successivo. Testualmente: “7. In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell’approvazione del Piano generale di bonifica di cui all’articolo 3. Per i consorzi di bonifica di Arneo, [OSCURATO:PERSONA], Stornara e Tara e Terre d’Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla l.r. 12/2011. Ai fini dell’articolo 12, in fase di applicazione della presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio”. 2.4. Si ritiene quindi di condividere le argomentazioni della CTR sul punto, la quale ha osservato che il Piano di Classifica, adottato il 30 aprile 2012 e approvato il 18 ottobre 2012, va inquadrato nel contesto della normativa regionale entrata in vigore il 13 marzo 2012. Tale normativa, infatti, prevedeva all’art. 2 la predisposizione di un progetto di delimitazione dei comprensori di bonifica da sottoporre alla Giunta regionale entro 180 giorni, e all’art. 3 l’obbligo, per ciascun consorzio territorialmente competente, di redigere entro i successivi 180 giorni dalla costituzione degli organi sociali il Piano Generale di Bonifica. Si tratta, quindi, di disposizioni programmatiche con scadenze destinate a maturare dopo l’entrata in vigore della legge. Da ciò deriva che la norma transitoria di cui all’art. 42, nel fare riferimento alla “prima fase di applicazione”, ha inteso mantenere in vigore la disciplina precedente fino all’approvazione dei [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica, che non potevano comunque essere adottati prima del decorso di circa un anno (180 + 180 giorni) dall’entrata in vigore della legge. 2.5. In ogni caso, anche a voler aderire alla prospettazione della parte ricorrente, ciò determinerebbe al più un’inversione dell’onere probatorio, non già l’illegittimità del Piano, imponendo alla parte interessata di dimostrare in concreto la sussistenza del beneficio fondiario o la riconducibilità del contributo agli indici classificatori adottati.Sennonchè, la CTR ha in effetti vagliato il quadro probatorio giungendo alla conclusione che il Consorzio aveva comunque fornito la prova degli interventi di bonifica e manutenzione eseguiti nell’anno 2014, prova ritenuta non inficiata dalla consulenza di parte contribuente, anche perché sorretta da accertamenti di alcuni anni successivi all’annualità qui in rilievo. 2.6. Il primo motivo vaquindi rigettato. 3. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contestala violazione e falsa applicazione dell’art. 11 r.d. n. 215/1933, degli artt. 17 e 18 l.r. n. 4/2012, in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.: l’applicazione della presunzione di legittimità della pretesa tributaria basata sul Piano di Classifica sarebbe errata, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto esonerato il Consorzio dalla prova del beneficio specifico sui terreni. Il ricorrente evidenzia gravi incongruenze del Piano di Classifica, tra cui la falsa rappresentazione dello stato dei canali di scolo e l’omogeneizzazione del comportamento idraulico dei terreni, ignorando le reali caratteristiche del suolo. A fronte di queste contestazioni, la CTR avrebbe dovuto rilevare l’illegittimità del Piano di Classifica, disapplicare la presunzione di beneficio e richiedere al Consorzio la prova concreta delle opere e del vantaggio diretto sui terreni, prova che non risulta fornita, rendendo così la pretesa tributaria illegittima. 3.1. Il motivo non è ammissibile. 3.2. La CTR ha offerto una risposta valutativa della prova, analizzando le prove offerte, con motivazione espressa a pag. 4, nei periodi immediatamente precedenti il dispositivo. 3.3. Il ricorrente, sotto la veste della violazione di legge, richiede in realtà una nuova lettura dei fatti, ed in particolare una più corretta rappresentazione dello stato dei canali di scolo e del comportamento idraulico dei terreni, nonché le reali caratteristiche del suolo. 3.4. È orientamento consolidato che non si possa prospettare una censura di violazione di legge sulla base di accertamenti in fatto (in tesi) erronei. Invero, come ripetutamente rimarcato dalla Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi -violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass., 27 luglio 2023, n. 22938; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., 11 gennaio 2016, n. 195; Cass., 22 febbraio 2007, n. 4178; Cass. Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., 11 agosto 2004, n. 15499). 3.5. Ne consegue l’inammissibilità della doglianza. 4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 r.d. n. 215/1933, dell’art. 860 c.c., degli artt. 17 e 18 l.r. Puglia n. 4/2012, della deliberazione G.R. Puglia n. 1150 del 18.6.2013, in relazione all’art. 360 1° comma n. 3 c.p.c.. 4.1. Si contesta, nello specifico, l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il beneficio idraulico derivante dall’attività consortile può ritenersi sufficiente anche se le opere non sono state effettivamente eseguite, basandosi sulla sola “fruibilità concreta”. Il ricorrente sostiene che la normativa richiede invece un nesso diretto tra le opere realmente realizzate e il beneficio effettivo sui terreni, prevedendo che le spese siano ripartite in base agli interventi programmati ed effettivamente eseguiti. La CTR, secondo il ricorrente, ha applicato erroneamente la legge, poiché senza la prova concreta dell’esecuzione delle opere nel 2014 la pretesa tributaria risulta illegittima e infondata. 4.2. Il motivo non è fondato. 4.3. Questa Corte ha in proposito già evidenziato che “Le funzioni del Consorzio di bonifica sono legate sia alla realizzazione e manutenzione delle opere volte a tutelare dal rischio idrogeologico, da cui deriva un beneficio specifico di carattere intrinseco, sia alla verifica e controllo della situazione, che potrebbe anche non richiedere in concreto, almeno per una certa durata di tempo, alcun intervento. Anche in tale situazione, tuttavia, la struttura – composta di risorse, servizi, personale – esplica la s ua funzione e necessita per il suo funzionamento del tributo dei soggetti i cui fondi ricadono nel perimetro, che restano pur sempre beneficiari del servizio fornito (eventualmente di temporanea mera vigilanza e controllo). Vi è invero una attività continuativa di manutenzione dei ricettori idraulici che viene svolta dal Consorzio (fossi e canali di scolo delle acque meteoriche), consistente nella loro continua pulizia, nella rimozione di materiale ostruttivo giacente nell’alveo e nell’esecuzione di opere di consolidamento delle sponde, in modo da assicurare il regolare deflusso delle acque raccolte, la quale assolve ad un’utile funzione di salvaguardia idrogeologica e idrica dei fondi e degli immobili extra- agricoli circostanti, perché previene fenomeni di esondazione e i danni che ne deriverebbero. Da ciò consegue un beneficio, attuale o eventualmente potenziale, in quanto determina condizioni di stabilità del suolo che vanno a garanzia dell’intero territorio, così riverberandosi in modo diretto su ogni singola proprietà”. (Cass. 17/02/2025, n. 4030) 4.4. Il motivo va dunque rigettato. 5. In conclusione il ricorso è infondato e va interamente rigettato. 6. Nulla deve disporsi quanto alle spese in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA], stante la mancata costituzione, mentre le spese di lite nei confronti del Consorzio sono liquidate come da dispositivo. 7. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delcontroricorrente C o nsorzio, che liquida in euro 1.200,00per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupp