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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 39915/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 474 c.p., perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 648 c.p., confermando nel resto la pronuncia impugnata.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il delitto di ricettazione, pur in difetto del dolo in capo all'imputato.

2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità.

Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha evidenziato (cfr. f. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata) che plurimi elementi deponevano per l'assenza di buona fede da parte dell'imputato, che aveva accettato il rischio della sua condotta, essendosi sicuramente rappresentato la possibilità che i profumi, recanti la dicitura "falso d'autore", fossero falsi e, di conseguenza, ne fosse vietato il commercio; "del resto, qualora l'imputato avesse ritenuto, erroneamente, di potere commerciare quei prodotti, ancorché non originali, si tratterebbe di mero errore di diritto, come tale inescusabile ex art. 5 c.p., poiché non dipendente da ignoranza inevitabile della legge penale" (cfr. f. 3 della sentenza impugnata).

In tal modo la Corte d'appello si è correttamente conformata ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, consolidata nel ritenere che l'apposizione della dicitura "copia d'autore" su prodotti industriali, recanti marchi contraffatti, non esclude l'integrazione del reato di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), il quale tutela la fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi, trattandosi di un reato di pericolo per la cui integrazione è necessaria soltanto l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione.

Nel caso di specie, l'evidenza del falso rendeva manifesto il reato presupposto ex art. 473 c.p., che, anche sul piano dell'elemento soggettivo, non poteva sfuggire all'imputato, che vive e lavora da 15 anni in Italia; né, come sottolineato dai Giudici del merito, poteva risultare scriminante la circostanza che l'acquisto non fosse stato clandestino, trattandosi di elementi non idonei ad escludere la mala fede dell'acquirente, desumibile da qualsiasi elemento, e, in particolare, dalla sua peculiare natura, in quanto tale da ingenerare in una persona di media levatura la certezza che la cosa proveniva da illecito Non presta il fianco ad alcuna censura nemmeno il rilievo della Corte d'appello sull'inescusabilità dell'errore di diritto.

Questa Corte (Sez. 3, n. 18928 del 15/03/2017, Rv. 269911; Sez. 5, n. 22205 del 26/02/2008, Rv. 240440) è ferma nel ritenere che l'inevitabilità dell'errore sulla legge penale non si configura quando l'agente - come nel caso di specie - svolge un'attività in uno specifico settore rispetto alla quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli ,Q. - ) IN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 474 c.p., perché estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 648 c.p., confermando nel resto la pronuncia impugnata. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il delitto di ricettazione, pur in difetto del dolo in capo all'imputato. 2. Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivo privo di specificità. Il ricorrente ha reiterato doglianze già disattese dalla Corte territoriale, che ha evidenziato (cfr. f. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata) che plurimi elementi deponevano per l'assenza di buona fede da parte dell'imputato, che aveva accettato il rischio della sua condotta, essendosi sicuramente rappresentato la possibilità che i profumi, recanti la dicitura "falso d'autore", fossero falsi e, di conseguenza, ne fosse vietato il commercio; "del resto, qualora l'imputato avesse ritenuto, erroneamente, di potere commerciare quei prodotti, ancorché non originali, si tratterebbe di mero errore di diritto, come tale inescusabile ex art. 5 c.p., poiché non dipendente da ignoranza inevitabile della legge penale" (cfr. f. 3 della sentenza impugnata). In tal modo la Corte d'appello si è correttamente conformata ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, consolidata nel ritenere che l'apposizione della dicitura "copia d'autore" su prodotti industriali, recanti marchi contraffatti, non esclude l'integrazione del reato di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.), il quale tutela la fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi, trattandosi di un reato di pericolo per la cui integrazione è necessaria soltanto l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione. Nel caso di specie, l'evidenza del falso rendeva manifesto il reato presupposto ex art. 473 c.p., che, anche sul piano dell'elemento soggettivo, non poteva sfuggire all'imputato, che vive e lavora da 15 anni in Italia; né, come sottolineato dai Giudici del merito, poteva risultare scriminante la circostanza che l'acquisto non fosse stato clandestino, trattandosi di elementi non idonei ad escludere la mala fede dell'acquirente, desumibile da qualsiasi elemento, e, in particolare, dalla sua peculiare natura, in quanto tale da ingenerare in una persona di media levatura la certezza che la cosa proveniva da illecito Non presta il fianco ad alcuna censura nemmeno il rilievo della Corte d'appello sull'inescusabilità dell'errore di diritto. Questa Corte (Sez. 3, n. 18928 del 15/03/2017, Rv. 269911; Sez. 5, n. 22205 del 26/02/2008, Rv. 240440) è ferma nel ritenere che l'inevitabilità dell'errore sulla legge penale non si configura quando l'agente - come nel caso di specie - svolge un'attività in uno specifico settore rispetto alla quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli ,Q. - ) IN
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