CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03330/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20358-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - C011tratkatTC17te - avverso la sentenza n. 128/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 20358 sez. MT - ud. 18-10-2022 -2- Rg. n. 20358/2020 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana n. 128/2020, dep. il 27/02/2020, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento con il quale l'Agenzia ha rettificato la categoria catastale di una discarica per lo smaltimento di rifiuti urbani, nella quale viene prodotto percolato e biogas, ha accolto l'appello della società contribuente, riformando la decisione di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] della Toscana ha ritenuto che l'immobile in questione non rappresenti una discarica in funzionamento, bensì una ex discarica in fase post operativa e di ripristino ambientale, con conseguente esclusione della natura commerciale e/o industriale attuale dell'area, per cui la stessa risulta compatibile con la categoria E. La società, con procedura Docfa, aveva attribuito all'immobile la categoria catastale E/9 con una rendita di euro 3.036,00. L'Agenzia delle Entrate aveva rettificato tale categoria, attribuendo all'immobile la categoria D/7 e notificando alla società l'avviso di accertamento. La società impugnava tale avviso e la [OSCURATO:PERSONA] di Firenze respingeva il ricorso, ritenendo corretto l'operato dell'Agenzia, sull'assunto che, se anche la discarica non fosse più attiva, l'attività di produzione di biogas in essa svolta acquista natura di processo industriale che, in base alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 1/2/2016, non consente la classificazione dell'impianto nella categoria E/9. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha impugnato l'indicata sentenza e la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana ha accolto l'appello, preso atto che le attività svolte non sono produttive di reddito e non hanno natura industriale, in quanto l'impianto a combustione presente nel sito non è destinato al commercio del biogas, ma solo a controllare e gestire il gas prodotto dalla fermentazione dei rifiuti ancora presenti. Conseguentemente "non appare corretta l'attribuzione alla ex discarica della categoria D/7". "Diversamente, considerate le caratteristiche dell'area, la stessa appare compatibile con l'inserimento nella categoria E, che costituisce una categoria residuale in cui inserire immobili privi di autonomia funzionale e non produttivi di reddito.". [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., per la violazione dell' art. 36 e 61 del d.lgs. e degli artt. 112 e 132 c.p.c., per avere la [OSCURATO:PERSONA] negato che l'immobile oggetto di rettifica catastale fosse una discarica, trattandosi di un elemento di fatto incontestato. 2. Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione di legge, ex art. 360 n.3 c.p.c., per violazione dell'art. 2, commi 40, 41 e 42 d.l. 262/ 2006 conv. in I. 286/2006 e degli artt. 6 e 8 d.p.r. 1142/ 1949 e art. 23 RD n. 653/1939 conv. in I. 1249/1939, in relazione alla catastazione dell'immobile in E/9, operata dalla CTR, invece che D/7 correttamente applicabile alla fattispecie. 3. Con il terzo motivo del ricorso si deduce l'omessa motivazione su un fatto decisivo e controverso del giudizio, ex art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., per non avere la CTR adeguatamente considerato il carattere asseritamente industriale dell'attività di gestione della discarica e/o le caratteristiche intrinseche dell'immobile. 4. I primi due motivi del ricorso, da trattare congiuntamente per la stretta connessione delle questioni giuridiche dedotte, vanno accolti con assorbimento del terzo motivo. 4.1.Preliminarmente si evidenzia che il fatto che l'immobile sia una discarica è fatto pacifico dichiarato dalla stessa società contribuente nella pratica Docfa, riprodotta dall'Agenzia nel proprio ricorso. Ciò premesso, e preso atto che l'avviso di accertamento con l'allegata \ta.t.exr, zAk -r.„ relazione di stimonsente di superare l'eccezione di aspecificità del secondo motivo di ricorso, la motivazione del giudice di appello risulta incongruente, laddove esclude la natura di opificio sulla base del solo fatto che l'impianto non è finalizzato al commercio del biogas captato- senza peraltro che sia dato evincere da quali elementi ciò sia stato desunto. Pertanto, in mancanza di una congrua motivazione sulle ragioni poste a base della decisione assunta, non è dato comprendere quale sia l'iter logico-giuridico seguito, che ha portato ad escludere che, per la discarica oggetto di classamento, non potesse ravvisarsi l'esercizio di un'attività industriale. 4.2.La CTR ha inoltre omesso di spiegare le ragioni in base alle quali fa dipendere il classamento della categoria E sull'assunto che "poiché le attività svolte dalla società non sono produttive di reddito, queste non hanno natura industriale", atteso che non risulta necessaria la interdipendenza tra gestione reddituale della discarica e il carattere prettamente industriale o commerciale dell'attività da essa svolta. La qualificazione nel gruppo E è infatti propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.), con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rende sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale. Una conferma di tale impostazione è data dalla L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, a tenore del quale : "Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale". Dal che si evince come la legge instauri una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria «E», da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale. 4.3.Tale assunto trova convalida giurisprudenziale nel consolidato indirizzo di questa Corte secondo il quale "In tema di classamento, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del d.l. n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, nella legge n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto degli artt. 5 del r.d.l. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell'ente titolare" (Cass. n. 12741/2018, 4223/2019 e 9427/2019). 4.4. Sulla base di quanto suesposto la motivazione della CTR risulta per un verso incongruente, in relazione al primo motivo del ricorso, laddove esclude la natura di opificio per il solo fatto che l'impianto non è finalizzato al commercio del biogas captato, senza peraltro che sia dato comprendere da quali elementi ciò sia stato desunto, dovendosi riaffermare, in relazione al secondo motivo di ricorso, i principi di diritto espressi da questa Corte secondo cui in tema di classamento di immobili, la discarica pubblica oggetto di sfruttamento economico per la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas, in quanto connotata da autonomia funzionale e reddituale, costituisce un'unità immobiliare urbana soggetta ad accatastamento e rientra nella categoria D/7 - non in quella residuale E, concernente gli immobili a particolare destinazione pubblica - in quanto svolge attività industriale secondo parametri economico-imprenditoriali, senza che assuma rilevanza l'eventuale destinazione dell'immobile anche ad attività di pubblico interesse (Cass. sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12741; Cass. sez. 5, ord. 11 luglio 2020, n. 13354). 4.5.Risulta conseguentemente necessario comprendere se, nello specifico, l'attività svolta dalla società debba essere considerata o meno attività industriale, risultando insufficiente per la relativa determinazione la sola condizione di svolgere attività non produttiva di reddito in un impianto per lo smaltimento di rifiuti urbani in post- gestione. 5. Alla luce di quanto suesposto, vanno accolti i primi due motivi del ricorso e dichiarato assorbito il terzo motivo; la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, demandando in sede di rinvio al giudice di merito, se del caso anche a mezzo di CTU, l'accertamento sulla natura degli impianti in loco e la loro destinazione ad attività produttiva in uno al sito definito nella dichiarazione DOCFA "impianto per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani in post - gestione". P.Q.M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche sulle spese del presente gi