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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 17334/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISI/dato avviso alle parin udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43565/2021 FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza in epigrafe, applicava all' imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di concorso in rapina aggravata.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento.

3. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazioni proposte contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella, che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. 3.1.

Va, invero, rilevato che il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, dal momento che il ricorso introduce la verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISI/dato avviso alle parin udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43565/2021 FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza in epigrafe, applicava all' imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di concorso in rapina aggravata. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento. 3. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazioni proposte contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella, che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. 3.1. Va, invero, rilevato che il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, dal momento che il ricorso introduce la verifica della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., ipotesi che il legislatore del 2017 ha voluto espressamente espungere dai motivi di ricorso. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17334/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris