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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2022

Cassazione n. 43355/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15 aprile 2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita fa relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la genericità delle censure che, in punto di responsabilità dell'imputato e di trattamento sanzionatorio, non si collegano al ragionato confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata che, ai fini della ricostruzione dei fatti e della responsabilità ai sensi dell'art. 110 cod. pen. dell'imputato ha correttamente evidenziato le risultanze probatorie che ne attestavano il contributo causale escludendo che lo stupefacente detenuto fosse destinato a consumo di gruppo e che, pur rideterminando la pena, ha escluso l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i precedenti dell'imputato, che gli sono valsi anche l'aumento di pena la recidiva, e le modalità del fatto Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 novembre 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15 aprile 2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita fa relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la genericità delle censure che, in punto di responsabilità dell'imputato e di trattamento sanzionatorio, non si collegano al ragionato confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata che, ai fini della ricostruzione dei fatti e della responsabilità ai sensi dell'art. 110 cod. pen. dell'imputato ha correttamente evidenziato le risultanze probatorie che ne attestavano il contributo causale escludendo che lo stupefacente detenuto fosse destinato a consumo di gruppo e che, pur rideterminando la pena, ha escluso l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i precedenti dell'imputato, che gli sono valsi anche l'aumento di pena la recidiva, e le modalità del fatto Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022 I
Sentenza Cassazione n. 43355/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris