CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39566/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona, all'esito di giudizio abbreviato, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pesaro in data 18 maggio 2021, che condannava [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di concorso nell'acquisto di una partita di cocaina pari a oltre 200 grammi - capo 6) di imputazione che configurava il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] come quello del detentore della somma di 11.000 euro provento di spaccio e utilizzata per l'acquisto dei 200 grammi di cocaina - e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di detenzione, occultamento e trasporto di sostanza stupefacente pari a 100 grammi di cocaina, nonché tre panetti di hashish - capo 5) di imputazione -, ha escluso per entrambi gli imputati l'aggravante di cui all'articolo 73, comma 6, d.P.R. 309/90 e ha rideterminato la pena. 2. Avverso la sentenza, ricorrono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti, a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1.Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 2.1.1. Con il primo motivo, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce la mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione di colpevolezza per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 contestato al capo 6). La condanna si fonda su un'unica intercettazione, nel corso della quale il correo [OSCURATO:PERSONA] chiede a [OSCURATO:PERSONA] di portare "undici maschere", senza ulteriori precisazioni. Lo stesso Balla, nel corso dell'interrogatorio, ha escluso ogni forma di responsabilità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] viene sorpreso mentre si recava a casa di Balla, non era in possesso di stupefacente. Il denaro del quale era trovato in possesso costituiva quindi il saldo di vecchi debiti. Manca, in conclusione, la prova certa del possesso del denaro da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.2. Quanto al secondo motivo, la difesa lamenta il vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., essendo contestata al ricorrente unicamente la condotta di custode di 11.000 euro provento di altra attività di spaccio. 2.1.3. Con il terzo motivo si lamenta motivazione carente in ordine alla provenienza illecita del denaro sequestrato all'imputato (8.100,00 euro). L'imputato dal 2012 al 2020 ha svolto ininterrottamente attività lavorativa e custodiva il denaro in casa non avendo un conto corrente. Nessun elemento concreto è stato fornito circa la provenienza illecita del denaro sequestrato. 2.1.4. Con il quarto motivo, si deduce il vizio di motivazione in ordine all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/90. La pericolosità sociale del prevenuto viene desunta solamente dal reato commesso nella vicenda in esame senza tenere in alcun conto la sua vita anteatta (l'imputato è dotato di regolare permesso di soggiorno da dieci anni, e svolge ininterrottamente attività lavorativa) e dell'assenza di qualsivoglia ulteriore pregiudizio a suo carico. 2.2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Il primo motivo deduce l'erronea applicazione di legge e l'illogicità della motivazione nella parte in cui si afferma la responsabilità penale del prevenuto in relazione al capo 5) per il ritenuto ruolo di custode della sostanza stupefacente per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2.2.2.Con il secondo motivo, si assume violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90, a fronte del ruolo marginale del prevenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato e, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata nei suoi confronti, limitatamente alle misure di sicurezza della confisca e della espulsione, con rinvio per nuovo giudizio sui punti alla Corte di appello di Perugia. Il ricorso dell'imputato deve essere dichiarato inammissibile nel resto. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, interamente inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono meramente reiterativi di motivi dedotti in sede di merito e ai quali il giudice territoriale ha fornito ampia e adeguata risposta. Il provvedimento impugnato, invero, propone una motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, che si salda con quella del Giudice di primo grado, rispetto alla consapevole detenzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA] del denaro quale profitto del traffico di stupefacenti, richiedendo la difesa solamente una nuova valutazione delle prove. Quanto al secondo motivo in ordine alla circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza ex art. 114 cod. pen., la difesa si limita a fornire una chiave interpretativa diversa sulla rilevanza del ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] nella serie causale produttiva dell'evento, che, per contro, la Corte, in via del tutto logica, ha riconosciuto come non marginale nell'economia complessiva della condotta criminosa, posto che al prevenuto è attribuito di avere custodito e consegnato al complice il denaro, in ammontare apprezzabile (pari a euro 11.000,00), per l'acquisto dello stupefacente. 2.1. Non è, invece, sufficientemente motivata la sentenza impugnata nella parte in cui dispone il sequestro per sproporzione di 8.500,00 euro nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], avendo egli provato di avere a lungo svolto attività lavorativa (dal 2007 al 2020). La Corte di appello si limita, sul punto, a sostenere che i guadagni del figlio di [OSCURATO:PERSONA] erano depositati su un conto corrente, mentre il giudice di primo grado si sofferma solo sui redditi dell'imputato negli ultimi mesi. La Corte territoriale, pertanto, non ha fornito giustificazione alcuna in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto di dover disporre la confisca del denaro nella disponibilità dell'imputato, quantomeno in ordine al parametro dell'inattendibilità delle giustificazioni fornite sulla sua provenienza (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01) 2.2.Analogamente il Collegio dì appello ha motivato non adeguatamente quanto alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista dall'art. 86, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Occorre osservare che, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per la avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della condizione familiare dell'imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare (Sez. 1, n. 23826 del 26/06/2020, Aynla, Rv. 279987 - 01; Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257 - 01). Nel caso in esame, il Collegio di appello ha accertato e motivato unicamente sulla sussistenza in concreto della pericolosità sociale dei [OSCURATO:PERSONA], rispetto ai fatti di causa. Come si è detto, però, [OSCURATO:PERSONA] è regolare in Italia, ha svolto per lungo tempo attività lavorativa e proviene da un nucleo normoinserito. La Corte di appello non si è, pertanto, confrontata con le deduzioni della difesa sul punto. 3. Entrambi i motivi di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché generici, in quanto meramente reiterativi di motivi dedotti in sede di merito e ai quali il giudice territoriale ha fornito ampia e adeguata risposta facendo puntuale riferimento alle intercettazioni che consentono di inquadrarlo come colui che detiene lo stupefacente e al quale i correi si rivolgono di frequente per approvvigionarsi. 3.1. Del tutto inconsistente, per la sua genericità, è anche la doglianza in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.p.R. 309/90, motivato adeguatamente dalla Corte territoriale, sia in ragione dei 4 7/ quantitativi di stupefacente trattati, che delle modalità dell'azione, posto che è stata accertata una capacità di approvvigionamento continuo e sistematico di sostanza stupefacente del tipo cocaina. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle misure di sicurezza della confisca e della espulsione con rinvio per nuovo giudizio sui punti alla Corte d'appello di Perugia. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile nel resto. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile con condanna del predetto al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle misure di sicurezza della confisca e della espulsione con rinvio per nuovo giudizio sui punti alla Corte d'appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile i