CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 30114/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
26 della Corte d'appello di Salernodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Salernodel 3 febbraio 2026, con la quale è stata confermata la sentenza del Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nelcapo relativo alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 2della legge n. 895 del 1967 per avere detenuto illegalmente all’interno dellapropria abitazione un ordigno esplosivo di fattura artigianale del tipo bombacarte (c.d. tric trac), congegno micidiale ai sensi dell’art. 1 della legge citata;rilevato che il ricorrente articola tre motivi di ricorso con i quali chiede diriesaminare la vicenda: 1) sotto il profilo oggettivo, osservando che la condottadeve essere ricondotta alla previsione dell’art. 697 cod. pen. e non in quelladell’art. 2 della legge n. 895 del 1967; 2) sotto il profilo soggettivo, per nonessersi argomentato in ordine al dolo del reato contestato riconoscendo laresponsabilità del ricorrente “in mancanza di prove certe e inconfutabili chedimostrano la volontà di agire con dolo e premeditazione”; 3) per non avervalutato l’esistenza di cause di proscioglimento immediato ex art. 129 cod. proc.pen.;ritenuto, quanto al primo motivo di censura, che la vicenda sia stata vagliatadalla Corte territoriale in conformità alle risultanze processuali e in correttaapplicazione dei principi enunciati da questa Corte, la quale ha qualificato lacondotta di detenzione di materiale del tipo enunciato nell’imputazione (c.d. trictrac) nella fattispecie di cui all’art. 2 della legge n. 895 del 1967 (Sez. 1, n. 7994del 07/04/1982, Rv. 155079-01). La Corte ha, infatti, riferito che “dal verbaleredatto dall’artificiere dei carabinieri l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] si desume che la bomba avevanatura di ordigno esplosivo (non esplodente), con effetto detonante, ottimapotenza dirompente e ottima micidialità”; il ricorrente non si è confrontato condetta motivazione, non avendo fornito elementi, valutabili in questa sede dilegittimità, atti a negare in fatto o in diritto la correttezza della qualificazione,sicché il motivo di ricorso si palesa come meramente riproduttivo di censure giàadeguatamente vagliate e, quindi, inammissibile;quanto al secondo motivo, relativo all’elemento soggettivo del reato, lostesso è del tutto generico e, quindi, inammissibile, essendosi limitato adenunciare una mancanza di motivazione del dolo, rispetto ad una fattispeciesanzionata a titolo di dolo generico, per integrare il quale è sufficiente lacoscienza e volontà di detenere il materiale esplodente senza averne fattodenuncia (Sez. 1, n. 21355 del 10/04/2013, Rv. 256302-01);quanto, infine, al terzo motivo, è, parimenti, del tutto aspecifico, limitandosia denunciare la mancata enunciazione degli elementi che non consentono ilproscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., motivazione che deveritenersi assorbita ed implicita nella valutazione che la Corte ha effettuatoriconoscendo sussistenti gli elementi che consentono di ritenere integrata lafattispecie, senza dedurre le circostanze che, invece, avrebbero determinato unproscioglimento immediato ai sensi della norma citata;ritenuto, per i motivi esposti, che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]