CassazionedecretoSezione 5Decisione del 2 marzo 2026
Cassazione n. 04611/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17632/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Angelo, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 379/2023 depositata il 01/02/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Numero registro generale 17632/2023 Numero sezionale 494/2026 Numero di raccolta generale 4611/2026 Data pubblicazione 02/03/2026 Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 20/02/2026. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 17632/2023 Numero sezionale 494/2026 Numero di raccolta generale 4611/2026 Data pubblicazione 02/03/2026