CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15863/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di Cassazioneudita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;udito il difensore delle parti civili, che ha chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, la confermadelle disposizioni civili, con condanna, in ogni caso, del ricorrente alla refusione delle spese dirappresentanza ed assistenza del presente grado, e ha depositato conclusioni scritte e notaspese;udito il difensore del [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorsodato atto che il difensore di parte civile, in data 03/02/2026, ha depositate note scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza dell’1 ottobre 2024, la Corte d’appello di Torino confermava la decisionedel Tribunale di Torino, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto dicalunnia, di cui all’art. 368 cod. pen.2. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’intervenuta prescrizione delreato, sul presupposto dell’illegittimità della sospensione dei termini disposta all’udienza del 10luglio 2024, poiché accordata su richiesta di un difensore che, secondo la prospettazionedifensiva, era già privo di valido titolo.3. Con sentenza n. 16995 del 29 aprile 2025, la Sesta Sezione penale di questa Cortedichiarava inammissibile il ricorso, ritenendo legittima la sospensione dei termini di prescrizione,in quanto disposta a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore fiduciario,intervenuta all’udienza del 10 luglio 2024, prima della revoca del mandato da parte dell’imputato.4. Avverso tale pronuncia l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorsostraordinario per errore di fatto, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo che lasentenza di questa Corte sarebbe incorsa in erronea percezione del contenuto delle trascrizionidell’udienza del 10 luglio 2024, in relazione alla sequenza temporale degli interventi dell’imputatoe del difensore.Secondo la prospettazione difensiva, infatti, l’imputato avrebbe previamente revocato ilmandato difensivo, sicché la successiva dichiarazione di rinuncia da parte del difensore si sarebbecollocata in un momento in cui questi era già privo di titolo, determinando l’illegittimità dellarichiesta di rinvio e della correlata sospensione dei termini di prescrizione.Da tale assunto il ricorrente fa derivare che, eliminato l’errore percettivo denunciato, lasospensione del corso della prescrizione tra il 10 luglio 2024 e il 1° ottobre 2024 dovrebberitenersi illegittima, con maturazione della causa estintiva alla data del 13 settembre 2024 enecessità di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso straordinario è inammissibile.2. Va preliminarmente ricordato che l’errore di fatto denunciabile ai sensi dell’art. 625-biscod. proc. pen. consiste esclusivamente in una svista percettiva, obiettivamente eimmediatamente rilevabile dagli atti, che abbia inciso in modo determinante sul processoformativo della decisione, e non può risolversi in una censura attinente alla valutazione oall’interpretazione del materiale processuale già esaminato dalla Corte. Qualora, infatti, ladecisione impugnata postuli un apprezzamento valutativo, l’errore eventualmente dedotto nonè di fatto, ma di giudizio e, come tale, resta estraneo all’ambito applicativo del rimediostraordinario (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280-01; Sez. 5, n. 29240 del01/06/2018, Barbato, Rv. 273193-01).Il ricorso straordinario costituisce, del resto, un rimedio eccezionale e di strettainterpretazione, non configurabile come ulteriore grado di giudizio né come strumento di riesamedelle questioni già decise dalla Corte di cassazione, essendo preordinato esclusivamente allarimozione delle conseguenze decisorie prodotte da errori meramente percettivi (Sez. 3, n. 47316del 01/06/2017, Vinci, Rv. 271145-01).Il rimedio è astrattamente proponibile anche al fine di far valere l’estinzione del reato perprescrizione, quando si deduca che l’omessa declaratoria sia conseguenza di un errore dipercezione relativo al decorso del termine prescrizionale (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012,Brunetto, Rv. 252935-01); tuttavia, non è ammissibile quando la questione in esame sia statagià esaminata e risolta sulla base di una ricostruzione valutativa del materiale processuale,poiché, in tal caso, la doglianza si risolve in una contestazione del giudizio espresso.Ed anche quando l’errore denunciato riguardi atti processuali, il rimedio non è esperibileove la diversa ricostruzione presupponga un apprezzamento del loro contenuto (Sez. U, n. 16103del 27/03/2002, Basile, cit.).3. Nel caso di specie, il ricorrente assume che la sentenza di questa Corte che ha dichiaratoinammissibile il ricorso ordinario sarebbe incorsa in un errore di percezione del contenuto delledichiarazioni spontanee rese dall’imputato all’udienza del 10 luglio 2024, avendo ritenuto che ildifensore fiduciario fosse ancora munito di mandato al momento della richiesta di rinvio,considerata, quindi, legittima ai fini della sospensione del corso della prescrizione.La doglianza non è fondata.Dalla lettura della sentenza della Sesta Sezione risulta, infatti, che la Corte di cassazioneha esaminato il contenuto delle dichiarazioni rese dall’imputato e gli interventi del difensore nelcorso dell’udienza del 10 luglio 2024, procedendo a una ricostruzione della sequenza degliaccadimenti processuali e attribuendo a tali elementi un determinato significato ai fini dellapermanenza del mandato difensivo e della conseguente operatività della sospensione dellaprescrizione.Il materiale processuale oggi richiamato, pertanto, non è rimasto estraneo alla cognizionedella Corte, ma è stato oggetto di valutazione, nell’ambito della quale la questione relativa allalegittimità della sospensione del corso della prescrizione disposta all’udienza del 10 luglio 2024– già devoluta con il ricorso ordinario – è stata risolta con motivata presa di posizione.Ne consegue che l’errore denunciato non attiene alla percezione di un dato processualeoggettivo e incontestabile, ma al significato giuridico da attribuire alle dichiarazioni dell’imputato.La deduzione secondo cui dalle dichiarazioni spontanee emergerebbe una revoca delmandato difensivo non si fonda su un dato testuale univoco e immediatamente percepibile, mapresuppone un’operazione interpretativa volta a qualificare come revoca espressioni chemanifestano dissenso o sfiducia nei confronti del difensore. Tale attività implica una valutazionedel contenuto e del contesto delle dichiarazioni, estranea alla nozione di errore di fatto rilevanteai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.Il rimedio straordinario non può, pertanto, essere utilizzato per ottenere una rinnovazionedel giudizio di legittimità su una questione già scrutinata, giacché, in tal modo, esso verrebbepiegato a una funzione surrettiziamente impugnatoria, incompatibile con la natura eccezionaledello strumento (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268982).Il dedotto errore, in definitiva, non integra una svista percettiva immediatamente rilevabiledagli atti, ma si risolve in una critica valutativa alla decisione già assunta.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favoredella Cassa delle ammende, non ricorrendo elementi idonei a escludere la colpa nellaproposizione del rimedio straordinario.Segue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, secondo il principio della soccombenza,trattandosi di ricorso proposto dalla parte e non attivato d’ufficio. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputatoalla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle particivili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro tremilasettecento,oltre accessori di legge.Così deciso, il 13/02/2026La Cons. est. La PresidenteCaterina [OSCURATO:PERSONA]