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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32849/2026

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dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A.M. [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza specificata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione digiudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento diprecedente ordinanza da parte della Corte di cassazione, ha rigettato l’istanzaavanzata da [OSCURATO:PERSONA] di revoca, per precedente giudicato parziale,della sentenza dello stesso Tribunale, in data 12 gennaio 2017, irrevocabile il 7novembre 2019, di condanna per il reato di furto di energia elettrica commesso il6 dicembre 2013.2.

Avverso tale ordinanza l’interessata ha proposto ricorso per cassazionesvolgendo un’unica censura con cui lamenta violazione di legge in relazione all’art.627 cod. proc. pen. per non essersi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] conformato allapronuncia della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio la precedenteordinanza del medesimo Tribunale.

La Corte di legittimità, infatti, aveva ravvisatonella specie un caso di revoca parziale del giudicato, in presenza della quale ilgiudice dell’esecuzione avrebbe dovuto procedere unicamente al calcolo della penaresidua e non già entrare nel merito della questione prospettata con l’istanza.3.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiestol’annullamento dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale diMarsala.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Conviene preliminarmente dare atto del fatto che la ricorrente era statacondannata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data 12 gennaio 2017,irrevocabile il7 novembre 2019, alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 200di multa per il reato di furto di energia elettrica commesso il 6 dicembre 2013.

Consuccessiva sentenza del medesimo Tribunale in data 6 aprile 2022, irrevocabile il22 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di furto di energia elettricacommesso dal 20 febbraio 2013 al 27 febbraio 2018.Questa Corte, con sentenza n. 22467 del 28 marzo 2025, nell’annullare conrinvio la precedente ordinanza del giudice dell’esecuzione, ha ritenuto sussistentii presupposti di cui all’art. 649 cod. proc. pen., ravvisando una corrispondenzatemporale tra le due condanne, dal momento che quella pronunciata in data 6aprile 2022 comprendeva anche il primo reato, giudicato con la precedentecondanna del 12 gennaio 2017 e che pertanto ricorreva un’ipotesi di revocaparziale del giudicato.

Disponeva, quindi, che il giudice dell’esecuzione procedesseal calcolo della pena residua.Il giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio, ha effettuato una nuovavalutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 649 cod. proc.pen., esaminando il merito dell’istanza formulata dall’interessata, benché alriguardo si fosse già espressa in via definitiva questa Corte, e rigettandola.

In talmodo, l’ordinanza impugnata ha disatteso il mandato della sentenza rescindente,violando l’obbligo che, ai sensi dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., grava sulgiudice di rinvio, il quale è tenuto ad uniformarsi alla sentenza della Corte dicassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa.3.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovoesame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell’esecuzione, il quale sidel 28 marzo 2025.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica.Così deciso il 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paolo A.M. [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza specificata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione digiudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento diprecedente ordinanza da parte della Corte di cassazione, ha rigettato l’istanzaavanzata da [OSCURATO:PERSONA] di revoca, per precedente giudicato parziale,della sentenza dello stesso Tribunale, in data 12 gennaio 2017, irrevocabile il 7novembre 2019, di condanna per il reato di furto di energia elettrica commesso il6 dicembre 2013.2. Avverso tale ordinanza l’interessata ha proposto ricorso per cassazionesvolgendo un’unica censura con cui lamenta violazione di legge in relazione all’art.627 cod. proc. pen. per non essersi il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] conformato allapronuncia della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio la precedenteordinanza del medesimo Tribunale. La Corte di legittimità, infatti, aveva ravvisatonella specie un caso di revoca parziale del giudicato, in presenza della quale ilgiudice dell’esecuzione avrebbe dovuto procedere unicamente al calcolo della penaresidua e non già entrare nel merito della questione prospettata con l’istanza.3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiestol’annullamento dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale diMarsala.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Conviene preliminarmente dare atto del fatto che la ricorrente era statacondannata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza in data 12 gennaio 2017,irrevocabile il7 novembre 2019, alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 200di multa per il reato di furto di energia elettrica commesso il 6 dicembre 2013. Consuccessiva sentenza del medesimo Tribunale in data 6 aprile 2022, irrevocabile il22 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di furto di energia elettricacommesso dal 20 febbraio 2013 al 27 febbraio 2018.Questa Corte, con sentenza n. 22467 del 28 marzo 2025, nell’annullare conrinvio la precedente ordinanza del giudice dell’esecuzione, ha ritenuto sussistentii presupposti di cui all’art. 649 cod. proc. pen., ravvisando una corrispondenzatemporale tra le due condanne, dal momento che quella pronunciata in data 6aprile 2022 comprendeva anche il primo reato, giudicato con la precedentecondanna del 12 gennaio 2017 e che pertanto ricorreva un’ipotesi di revocaparziale del giudicato. Disponeva, quindi, che il giudice dell’esecuzione procedesseal calcolo della pena residua.Il giudice dell’esecuzione, decidendo in sede di rinvio, ha effettuato una nuovavalutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 649 cod. proc.pen., esaminando il merito dell’istanza formulata dall’interessata, benché alriguardo si fosse già espressa in via definitiva questa Corte, e rigettandola. In talmodo, l’ordinanza impugnata ha disatteso il mandato della sentenza rescindente,violando l’obbligo che, ai sensi dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., grava sulgiudice di rinvio, il quale è tenuto ad uniformarsi alla sentenza della Corte dicassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa.3. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovoesame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell’esecuzione, il quale sidel 28 marzo 2025. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica.Così deciso il 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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