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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05762/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10715/2025R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 8642 / 1 5 / 20 2 4 , depositata in data 18 novembre2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 4 marzo 2026 del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I l c ontribuente impugnava l’avviso di accertamento n.

TYS01SC01910, con il quale l’Ufficio accertava, in relazione all’anno di imposta 2012, una maggiore IRPEF (per Euro 6.047,00) e una maggiore IVA (per Euro 4.308,00), a seguito del controllo incrociato Oggetto: Sentenza - Motivazione apparente della dichiarazione del ricorrente (in cui erano indicati Euro 28.714,00 a titolo di compensi) con quelle comunicate dai sostituti d’imposta, in cui risultavano, invece, corrisposti compensidi lavoro autonomo per Euro 48.443,00.

Sosteneva che la differenza era dovuta ad un errore materiale compiuto dal sostituto d’imposta, che aveva digitato l’importo di Euro 20.800,00 in luogo di quello reale, pari ad Euro 2.080,00. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania rigettava il ricorso rilevando la mancanza della dichiarazione integrativa e rettificativa, da parte del sostituto d’imposta, dell’originario modello 770/2013 e l’assenza di documentazione attestante le somme effettivamente ottenute.

2. Il contribuente interponeva gravame innanzi alla Commissionetributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Sicilia, Sezione Staccata di Catania , che riformava la decisione di primo grado.

3. L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 4 marzo 2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., la ricorrente deduce l a nullità del procedimento e/o della sentenza perviolazione dell’art. 36, comma 1, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 , per essere la sentenza impugnata fondata su una motivazione apparente .

Precisamente la CGT - 2 avrebbe omesso di illustrare le ragioni che hanno reso “più plausibile quanto dedotto dal contribuente”.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez.

U., 07/94/2014 n. 8053).

Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U. n. 8053/2014 cit.).

Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).

1.3. Nella specie la CGT-2, dopo averrilevato che ‘dall’esame degli atti, si evincono, tuttavia, le ragioni del contribuente che insiste sulla errata compilazione del Mod. 770 da parte del sostituto d’imposta, come da documentazione già prodotta nel primo grado di giudizio’, afferma essere ‘più plausibile quanto dedotto dal contribuente tenendo conto che trattasi di rimborso spese fuori base imponibile, ex art. 15, 3° comma del DPR 633/1972’.

1.4. Trattasi di affermazioni apodittiche ed assertive, che non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CGT-2 a ritenere fondato il gravame del contribuente.

Nella sentenza manca l a specifica indicazione de lla documentazione prodotta dal contribuente a sostegno del proprio assunto e delle ragioni che hanno condotto il giudice di appello a ritenere più plausibile la tesi della parte privata.

Inoltre, ilriferimento all’art. 15, 3° comma d.P.R. n. 633/1972, è, alla luce dello scarno contenuto (anche) dello svolgimento del processo, incomprensibile.

2. In definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10715/2025R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 8642 / 1 5 / 20 2 4 , depositata in data 18 novembre2024. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 4 marzo 2026 del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I l c ontribuente impugnava l’avviso di accertamento n. TYS01SC01910, con il quale l’Ufficio accertava, in relazione all’anno di imposta 2012, una maggiore IRPEF (per Euro 6.047,00) e una maggiore IVA (per Euro 4.308,00), a seguito del controllo incrociato Oggetto: Sentenza - Motivazione apparente della dichiarazione del ricorrente (in cui erano indicati Euro 28.714,00 a titolo di compensi) con quelle comunicate dai sostituti d’imposta, in cui risultavano, invece, corrisposti compensidi lavoro autonomo per Euro 48.443,00. Sosteneva che la differenza era dovuta ad un errore materiale compiuto dal sostituto d’imposta, che aveva digitato l’importo di Euro 20.800,00 in luogo di quello reale, pari ad Euro 2.080,00. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catania rigettava il ricorso rilevando la mancanza della dichiarazione integrativa e rettificativa, da parte del sostituto d’imposta, dell’originario modello 770/2013 e l’assenza di documentazione attestante le somme effettivamente ottenute. 2. Il contribuente interponeva gravame innanzi alla Commissionetributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Sicilia, Sezione Staccata di Catania , che riformava la decisione di primo grado. 3. L’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il contribuente resiste con controricorso. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 4 marzo 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., la ricorrente deduce l a nullità del procedimento e/o della sentenza perviolazione dell’art. 36, comma 1, n. 4), d.lgs. n. 546/1992 , per essere la sentenza impugnata fondata su una motivazione apparente . Precisamente la CGT - 2 avrebbe omesso di illustrare le ragioni che hanno reso “più plausibile quanto dedotto dal contribuente”. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053). Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.). Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090). 1.3. Nella specie la CGT-2, dopo averrilevato che ‘dall’esame degli atti, si evincono, tuttavia, le ragioni del contribuente che insiste sulla errata compilazione del Mod. 770 da parte del sostituto d’imposta, come da documentazione già prodotta nel primo grado di giudizio’, afferma essere ‘più plausibile quanto dedotto dal contribuente tenendo conto che trattasi di rimborso spese fuori base imponibile, ex art. 15, 3° comma del DPR 633/1972’. 1.4. Trattasi di affermazioni apodittiche ed assertive, che non consentono in alcun modo di apprezzare l'iter logico posto a fondamento della decisione di appello e di verificare le ragioni che hanno indotto la CGT-2 a ritenere fondato il gravame del contribuente. Nella sentenza manca l a specifica indicazione de lla documentazione prodotta dal contribuente a sostegno del proprio assunto e delle ragioni che hanno condotto il giudice di appello a ritenere più plausibile la tesi della parte privata. Inoltre, ilriferimento all’art. 15, 3° comma d.P.R. n. 633/1972, è, alla luce dello scarno contenuto (anche) dello svolgimento del processo, incomprensibile. 2. In definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza gravata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare l
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