CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09728/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con il quale si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per non avere i giudici di appello provveduto alla sostituzione della pena detentiva irrogata nei confronti dell'odierno ricorrente con quella della semidetenzione o della libertà controllata, non è consentito in questa sede, in quanto, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il giudizio in ordine alla sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (cfr. Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031; Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); che, nella specie, i giudici del merito hanno congruamente indicato, facendo corretto riferimento agli elementi negativi di cui all'art. 133 cod. pen., le ragioni del rigetto della richiesta di sostituzione (si veda pag. 5 della impugnata sentenza), peraltro proposta con l'atto di appello in termini del tutto generici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende/ P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, i