CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 46049/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso 11-31799-2020 [OSCURATO:PERSONA] .FATTO E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei limiti di cui in motivazione. 1.1. La difesa -che con le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. il 16 novembre u.s. insiste nella fondatezza del motivo processuale dedotto- deduce violazione della legge penale, sostanziale e processuale, essendo la motivazione della sentenza impugnata priva della sottoscrizione del consigliere estensore, senza che alcuna traccia argomentativa giustifichi tale omissione. Il fatto processuale dedotto viola la disposizione del comma due dell'art. 546 cod. proc. pen. e determina nullità della sentenza-documento ai sensi del successivo comma 3 del medesimo articolo. Ritiene il collegio di dover dare continuità sul punto dedotto alla giurisprudenza di questa Corte che ha già divisato, in casi consimili, la nullità del documento sentenza: La sentenza collegiale recante la sottoscrizione del solo presidente del collegio e mancante invece di quella del giudice estensore (in difetto di qualsiasi elemento che consenta di ritenere che il primo abbia cumulato le due figure o che, ai sensi dell'art. 546, comma due, cod. proc. pen., l'estensore sia impedito alla sottoscrizione) determina una nullità relativa che, non incidendo né sul giudizio né sulla decisione consacrata nel dispositivo, comporta l'annullamento della sentenza- documento e la restituzione degli atti al giudice collegiale affinchè provveda, nella fase successiva alla deliberazione, ad una nuova redazione della sentenza e al relativo deposito, con nuova decorrenza dei termini per l'impugnazione (Sez. 3, n. 3386, del 17/11/2016, Rv. 268806). Dalla lettura della sentenza impugnata e dagli altri atti trasmessi emerge infatti che alcuna giustificazione fu data alla mancanza della sottoscrizione, né è dato cogliere aliunde le ragioni di una tale mancanza. Non resta pertanto che cogliere il vizio denunziato e trasmettere gli atti alla Corte di Catanzaro per la nuova edizione del testo motivazionale da pubblicare. 1.2. Ma v'è di più, dalla lettura del testo motivazionale (pag. 5) emerge, come puntualmente rilevato con i motivi di ricorso, contraddizione intrinseca insanabile in ordine alla valutazione delle condizioni di accesso alla speciale causa di non punibilità di cui all'alt 131 bis cod. pen., il che si pone in contrasto logico con il dispositivo di conferma letto in udienza. Occorre dunque procedere a nuovo giudizio al fine di chiarire se sussistano o meno le condizioni legittimanti l'accesso alla causa di non punibilità invocata. 2. I restanti motivi di ricorso restano assorbiti dalla decisione di annullamento. 3. La pronta soluzione del quesito processuale proposto e la consolidata giurisprudenza a sostegno della decisione consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D