CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05227/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Venezia avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile; sentito l'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Venezia, adito ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., ha accolto l'appello del Pubblico ministero presso il Tribunale di Venezia e ha disposto il ripristino della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziato del delitto dì turbata libertà della gara indetta il 18 gennaio 2023 dalla società partecipata dal Comune di Venezia, [OSCURATO:SOCIETA], per l'affidamento del servizio di pulizia quadriennale degli edifici, dei depositi, delle officine, dei mezzi e delle pertinenze aziendali del gruppo, in concorso con il direttore generale della stazione appaltante, [OSCURATO:PERSONA], con il dirigente dell'ufficio gare e contratti, [OSCURATO:PERSONA], e con l'allora assessore alla mobilità del Comune di Venezia, [OSCURATO:PERSONA], per favorire l'aggiudicazione alla società [OSCURATO:PERSONA] di cui all'epoca era il legale rappresentante. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo censura violazione di legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari in quanto il provvedimento impugnato non ha tenuto conto che Rossini aveva avuto come unico interlocutore l'assessore Boraso, sottoposto alla misura cautelare della custodia carcere, mentre per gli altri pubblici ufficiali, come Seno, non era stata avanzata alcuna richiesta cautelare. 2.2. Con il secondo motivo censura violazione di legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari in quanto le conversazioni intercettate erano state solo quelle tra Rossini e Boraso e gli unici riferimenti a terzi li aveva fatti quest'ultimo, così non potendo desumersi rapporti stabili del ricorrente con funzionari pubblici. 2.3. Con il terzo motivo censura violazione di legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari in quanto non si è tenuto conto della mutazione in concreto del contesto che ha reso impossibile la recidiva, soprattutto per la condizione detentiva di Boraso. 2.4. Con il quarto motivo censura violazione di legge in relazione alla proporzionalità ed adeguatezza della misura cautelare applicata alla luce dell'assenza di indicazione di quali fossero i diversi pubblici funzionari su cui Rossini esercitasse la sua influenza. 2.5. Con il quinto motivo censura violazione di legge in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari in quanto il ricorrente dal 18 luglio 2024 si è dimesso dalla carica di consigliere di amministrazione della società [OSCURATO:PERSONA] e non ha più alcun potere gestionale così da rendere impossibili ingerenze o nomine di comodo che costituiscono mere illazioni. Inoltre, il provvedimento impugnato non argomenta circa l'adeguatezza della sola misura interdittiva. 2.6. Con il sesto motivo censura violazione di legge in relazione alla sospensione condizionale della pena, incidente sulla non applicabilità degli arresti domiciliari, in quanto il suo precedente recente, per il quale non può essere 2 v contestata la recidiva, è dato da una sentenza di patteggiamento per due mesi e 20 giorni di reclusione per il reato di lesioni colpose stradali verificatesi nel 2016. 2.7. Con il settimo motivo censura violazione di legge in relazione alle condizioni di salute del ricorrente che si trova in cura presso una clinica di Milano e deve eseguire periodici controlli ed esami ostacolati da un eventuale misura detentiva. 2.8. Con l'ottavo motivo censura violazione di legge in quanto il provvedimento impugnato ha adottato una motivazione identica a quella del riesame non considerando gli elementi sopravvenuti a distanza di mesi. 3. E' pervenuta memoria difensiva nell'interesse del ricorrente in cui, richiamando la più recente giurisprudenza di questa Corte circa i presupposti del pericolo di reiterazione del reato, si insiste per l'accoglimento del ricorso documentando come Rossini non abbia più alcun potere gestionale, anche indiretto, della società [OSCURATO:PERSONA] soprattutto alla luce della rinuncia alla procura speciale di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto dal Pubblico ministero solo formale titolare di poteri di rappresentanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. Al ricorrente è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, poi sostituita con le misure interdittive, per avere turbato la gara pubblica indetta il 18 gennaio 2023 dalla società A.V.M., partecipata dal Comune di Venezia, per l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici e dei mezzi del gruppo (capo 35), ottenendo la modifica del bando a favore della società [OSCURATO:PERSONA], di cui era il legale rappresentante, grazie alle pressioni operate sull'assessore [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti assessore alla mobilità del Comune di Venezia, e a rapporti con pubblici funzionari tra i quali [OSCURATO:PERSONA] (direttore generale della stazione appaltante). 3. I motivi di ricorso, tutti declinati con riferimento all'assenza di esigenze cautelari, ruotano intorno alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto contatti con il solo assessore Boraso, attualmente sottoposto a misura cautelare custodiale, e, in un'occasione, con [OSCURATO:PERSONA], non attinto da provvedimenti restrittivi, così da dimostrare l'assenza di una stabile e continuativa relazione con pubblici funzionari e, dunque, il pericolo di reiterazione del reato.Il provvedimento impugnato, riportando testualmente quello del Tribunale del riesame e dell'ordinanza genetica di cui ha condiviso il contenuto, con argomenti non illogici, ha dato conto come dal contenuto delle conversazioni intercettate e dal complessivo compendio investigativo fossero, invece, emersi i continuativi contatti del ricorrente non solo con l'allora assessore Boraso, ma anche con altri pubblici funzionari, da ciò desumendone la notevole spregiudicatezza ed il rischio elevato di recidiva, tanto da richiedere una misura custodiale. Si tratta di una motivazione che se vale a descrivere il contesto in cui si sono consumate le condotte contestate e a delineare gli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza, ai fini dell'accertamento della persistenza delle esigenze cautelari non tiene conto, in modo specifico, non soltanto delle dimissioni di Rossini dagli incarichi della [OSCURATO:PERSONA] srl e degli avvicendamenti all'interno di questa (da ultimo la documentata rinuncia alla procura speciale di [OSCURATO:PERSONA]), ma soprattutto delle ragioni per le quali una misura più afflittiva, quale quella degli arresti domiciliari, sia maggiormente in grado di garantire dal rischio di reiterazione del reato rispetto a quelle interdittive in corso (divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione e di esercitare attività imprenditoriali per la durata di 12 mesi) di cui non risultano essere avvenute violazioni. Gli altri motivi di ricorso si ritengono assorbiti. 4. Alla stregua di tali argomenti l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza