Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2016/2026
ECLI:EU:C:2026:538
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 2 luglio 2026 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]300/25 [Duftošek]
(
i
)
SQ
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca)]
« Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – [OSCURATO:PERSONA] (UE) 2016/1103 – Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi – Articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, lettera g) – Articolo 3, paragrafo 1, lettera a) – Nozione di “regime patrimoniale tra coniugi” – Coniugi che hanno optato per il regime di separazione dei beni – Bene immobile acquistato in comproprietà indivisa unicamente da tali coniugi, in costanza di matrimonio – Azione di scioglimento e liquidazione di tale comproprietà intentata dopo il divorzio »
I.
Introduzione
1.
Due coniugi residenti nella Repubblica ceca, che hanno scelto un regime convenzionale di separazione dei beni, hanno acquistato in comproprietà indivisa un complesso di beni immobili situato in Francia. A seguito del loro divorzio, uno di essi si è rivolto a un giudice ceco per ottenere lo scioglimento e la liquidazione di tale comproprietà, sulla base delle norme di diritto comune ceco.
2.
Il Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca), che è il giudice del rinvio, deve pronunciarsi sulla competenza internazionale del giudice adito. Esso si chiede se il collegamento della controversia con il matrimonio incida ai fini di stabilire se essa rientri nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1103 (
2
), il quale ha definito la nozione di «regime patrimoniale tra coniugi», o del regolamento (UE) n. 1215/2012 (
3
), con la motivazione che i coniugi hanno scelto un regime patrimoniale che non organizza i loro rapporti patrimoniali e che l’esistenza di una comproprietà indivisa tra di loro non dipende dal mantenimento del loro vincolo matrimoniale.
3.
Tale domanda di interpretazione della nozione di «regime patrimoniale tra coniugi» si presenta in un contesto inedito, tenuto conto della giurisprudenza della Corte in materia civile e commerciale precedente al regolamento 2016/1103, applicabile in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, e delle conseguenti scelte del legislatore dell’Unione.
4.
Dal momento che dall’ambito di applicazione di tale regolamento sono escluse le questioni relative alla «natura dei diritti reali» (
4
), che, ai sensi dell’articolo 24, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis, in materia di diritti reali immobiliari, le autorità giurisdizionali competenti sono esclusivamente quelle dello Stato membro in cui l’immobile è situato e che la comproprietà in questione è disciplinata da siffatti diritti, il problema appare subito. È evidente che si contrappongono due forze di attrazione, vale a dire quella della legge sul regime patrimoniale tra coniugi e quella della legge del luogo in cui il bene è situato (
lex rei sitae
).
5.
Si offre quindi alla Corte l’occasione di definire con precisione quanto rientri nei rapporti patrimoniali tra coniugi in relazione al matrimonio o al suo scioglimento in un contesto fattuale molto frequente, quello dell’acquisto di un bene immobile in comune da parte di coniugi in regime di separazione dei beni. Si tratta di un compito complesso, in quanto tale definizione dovrebbe essere coordinata con quella derivata dalla giurisprudenza della Corte in materia di diritti reali immobiliari che disciplina l’ambito di applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis e del regolamento (UE) n. 650/2012 (
5
). È inoltre necessario un atteggiamento vigile a causa dell’impatto che la delimitazione dell’ambito di applicazione del regolamento 2016/1103 ha su altre possibili tipologie di comproprietà indivisa tra (ex) coniugi, eventualmente in funzione del momento in cui interviene lo scioglimento della comproprietà (durante il matrimonio o in seguito al suo scioglimento) e sui diritti dei terzi.
6.
Posto che i contorni della nozione di «regime patrimoniale tra coniugi» devono essere esaminati alla luce della sua definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1103 e dell’esclusione sancita all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), dello stesso, esporrò le ragioni per le quali, a mio avviso:
– tale nozione comprende i rapporti patrimoniali dei coniugi organizzati nell’ambito di una comproprietà indivisa che non è disciplinata dal regime patrimoniale convenzionale da essi scelto, e
– la controversia relativa allo scioglimento e alla liquidazione di una comproprietà indivisa su un bene immobile non riguarda la natura dei diritti reali su tale bene, ai sensi del suddetto regolamento.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
[OSCURATO:PERSONA] I bis
7.
L’articolo 1 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis, che è contenuto nel suo capo I, rubricato «Ambito di applicazione e definizioni», così dispone:
«1. Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. (…)
2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
(…)».
8.
Sotto il titolo «Competenza», il capo II di tale regolamento contempla diverse sezioni, in particolare la sezione 6, rubricata «Competenze esclusive». L’articolo 24, punto 1, primo comma, contenuto in tale sezione, è così formulato:
«Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:
1) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato».
2.
[OSCURATO:PERSONA] 2016/1103
9.
I considerando 15, 18 e 52 del regolamento 2016/1103 enunciano quanto segue:
«(15) Al fine di garantire alle coppie sposate la certezza del diritto quanto ai loro beni e una certa prevedibilità è opportuno riunire in un solo strumento tutte le norme applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi.
(…)
(18) È opportuno che l’ambito di applicazione del presente regolamento comprenda tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un coniuge. Ai fini del presente regolamento, il termine “regime patrimoniale tra coniugi” deve essere interpretato autonomamente e dovrebbe comprendere non soltanto le norme alle quali i coniugi non possono derogare ma anche le norme facoltative eventualmente concordate dai coniugi in conformità alla legge applicabile, nonché le eventuali norme dispositive della legge applicabile. Esso comprende non soltanto il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in caso di matrimonio, ma anche tutti i rapporti patrimoniali, tra i coniugi e rispetto ai terzi, che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo.
(…)
(52) La legge designata come legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi dovrebbe regolare quest’ultimo dal momento della classificazione dei beni di uno o entrambi i coniugi in varie categorie durante il matrimonio e dopo il suo scioglimento, fino alla liquidazione dei beni. Essa dovrebbe includere gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi. Tuttavia, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi può essere fatta valere da un coniuge contro un terzo per disciplinare tali effetti solo qualora i rapporti giuridici tra il coniuge e il terzo siano sorti in un momento in cui il terzo era a conoscenza di tale legge o sarebbe stato tenuto ad esserne a conoscenza».
10.
L’articolo 1 di tale regolamento, rubricato «Ambito di applicazione», così recita:
«1. Il presente regolamento si applica ai regimi patrimoniali tra coniugi.
Esso non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa.
2. Sono esclusi dall’ambito d’applicazione del presente regolamento:
(…)
c) le obbligazioni alimentari;
d) la successione a causa di morte del coniuge;
(…)
f) il diritto di trasferimento o adeguamento tra coniugi, in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante il matrimonio e che non hanno generato reddito da pensione nel corso dello stesso;
g) la natura dei diritti reali;
h) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro».
11.
Rubricato «Definizioni», l’articolo 3 del suddetto regolamento, al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “regime patrimoniale tra coniugi”: l’insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento;
b) “convenzione matrimoniale”: qualsiasi accordo tra i coniugi o i nubendi con il quale essi organizzano il loro regime patrimoniale;
(…)».
12.
L’articolo 6 del medesimo regolamento, rubricato «Competenza negli altri casi», alla lettera b) così dispone:
«Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 e 5 o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
(…)
b) nel cui territorio si trova l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale (…)».
13.
L’articolo 21 del regolamento 2016/1103, rubricato «Unità della legge applicabile», enuncia quanto segue:
«La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 22 o 26 si applica alla totalità dei beni rientranti in tale regime, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni».
14.
L’articolo 27 di tale regolamento, rubricato «Ambito della legge applicabile», così dispone:
«La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi del presente regolamento determina tra l’altro:
a) la classificazione dei beni di uno o entrambi i coniugi in varie categorie durante e dopo il matrimonio;
b) il passaggio dei beni da una categoria all’altra;
c) la responsabilità di un coniuge per le passività e i debiti dell’altro coniuge;
d) i poteri, i diritti e gli obblighi di uno dei coniugi o di entrambi i coniugi con riguardo ai beni;
e) lo scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi e la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni;
f) gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi;
g) la validità sostanziale di una convenzione matrimoniale».
B.
Diritto ceco
15.
Lo zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (legge n. 89/2012 recante il codice civile) (in prosieguo: il «codice civile»), stabilisce, al suo articolo 708, che i beni appartenenti ai coniugi, che abbiano un valore patrimoniale e non siano esclusi dai rapporti giuridici, costituiscono la comunione dei beni tra i coniugi. Ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, tale comunione dei beni è soggetta o ad un regime legale o ad un regime convenzionale o ad un regime stabilito con decisione giudiziaria.
16.
Ai sensi dell’articolo 709, paragrafo 1, del codice civile, nel regime legale la comunione dei beni comprende ciò che è stato acquisito da uno dei coniugi, o da entrambi i coniugi congiuntamente, in costanza di matrimonio, ad eccezione dei beni di cui alla presente disposizione.
17.
L’articolo 716, paragrafo 1, prima frase, del suddetto codice dispone che i coniugi possono concordare un regime patrimoniale tra coniugi diverso da quello legale.
18.
Ai sensi dell’articolo 717, paragrafo 1, prima frase, di detto codice, tra i regimi convenzionali figura il regime patrimoniale tra coniugi di separazione dei beni.
19.
Conformemente all’articolo 729 del medesimo codice, in regime di separazione dei beni, ciascun coniuge può disporre liberamente dei propri beni senza il consenso dell’altro coniuge.
20.
Ai sensi dell’articolo 1115, paragrafo 1, del codice civile, le persone alle quali il diritto di proprietà su un bene appartiene congiuntamente sono comproprietari.
21.
L’articolo 1140 di tale codice stabilisce che nessuno può essere obbligato a restare in comproprietà e che ciascuno dei comproprietari può, in qualsiasi momento, chiedere la propria parte del bene comune, qualora l’oggetto della comproprietà possa essere diviso, o lo scioglimento della comproprietà.
22.
Ai sensi dell’articolo 1143 del codice civile, in caso di mancato accordo dei comproprietari riguardo allo scioglimento della comproprietà, decide il giudice, su domanda di uno dei comproprietari. Quando decide sullo scioglimento della comproprietà, il giudice stabilisce, al tempo stesso, le modalità di ripartizione tra i comproprietari.
III.
Fatti di causa e questione pregiudiziale
23.
Il ricorrente, SQ, e la convenuta, YR, si sono sposati il 1º maggio 2015 e hanno deciso di assoggettare i loro rapporti patrimoniali al regime convenzionale della separazione dei beni (
6
) e alla legge ceca.
24.
Durante il loro matrimonio, essi hanno acquistato in comproprietà indivisa un immobile (
7
) situato a Parigi (Francia), in cui ciascuno di loro è titolare della metà ideale, secondo quanto allegato da SQ (
8
). Nel corso del 2020 il loro matrimonio è stato sciolto. L’ultima residenza abituale dei coniugi si trovava nella Repubblica ceca. La controversia tra gli ex coniugi ha per oggetto lo scioglimento e la liquidazione della comproprietà indivisa sul bene immobile (
9
).
25.
Con ordinanza del 26 ottobre 2022, l’Obvodní soud pro Prahu 5 (Tribunale del distretto di [OSCURATO:PERSONA] 5, Repubblica ceca), statuendo in primo grado, ha dichiarato che il procedimento per lo scioglimento e la liquidazione di tale comproprietà indivisa rientra in un rapporto di diritto comune e, di conseguenza, nell’ambito di applicazione
ratione materiae
del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis. Conformemente all’articolo 24, punto 1, di tale regolamento, la competenza a conoscere di un siffatto procedimento spetterebbe alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato, nel caso di specie i giudici francesi.
26.
Tale decisione è stata invalidata dal Městský soud v Praze (Corte regionale di [OSCURATO:PERSONA] capitale, Repubblica ceca), adito in appello dal ricorrente, SQ. [OSCURATO:PERSONA] detto giudice, la controversia rientrerebbe nell’ambito di applicazione del regolamento 2016/1103, per il motivo che la nozione di «regime patrimoniale tra coniugi», la quale è una nozione autonoma del diritto dell’Unione, comprende qualsiasi norma facoltativa eventualmente concordata dai coniugi in conformità alla legge applicabile. Pertanto, anche il regime di separazione dei beni costituirebbe un regime patrimoniale tra coniugi ai sensi di tale regolamento, per quanto riguarda i diritti patrimoniali derivanti dal matrimonio. Di conseguenza, le autorità giurisdizionali ceche sarebbero competenti a livello internazionale a conoscere di tale causa sulla base dell’articolo 6, lettera b), di detto regolamento.
27.
La convenuta, YR, ha proposto ricorso per cassazione avverso detta decisione dinanzi al Nejvyšší soud (Corte suprema).
28.
Quest’ultimo rileva che la controversia relativa allo scioglimento e alla liquidazione della comproprietà indivisa esistente tra gli ex coniugi sul loro immobile è disciplinata dal diritto comune previsto dal diritto privato nazionale (
10
), indipendentemente dal matrimonio o dal diritto che disciplina i rapporti patrimoniali tra coniugi, e che è generalmente ammesso che un procedimento del genere rientri nella materia civile e commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis. Trattandosi di una comproprietà indivisa avente ad oggetto un bene immobile, la competenza giurisdizionale internazionale esclusiva spetterebbe alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il bene è situato, conformemente all’articolo 24, punto 1, di tale regolamento.
29.
Tuttavia, il giudice del rinvio si interroga sull’incidenza dell’esistenza del matrimonio ai fini della soluzione della controversia, nonché del fatto che la comproprietà indivisa di beni esiste esclusivamente tra gli (ex) coniugi e che essa deriva dalla loro scelta di convenire un regime convenzionale di separazione dei beni.
30.
A tal proposito, esso precisa che, secondo il diritto ceco, una comproprietà indivisa tra coniugi che hanno optato per il regime di separazione dei beni non si distingue da altre forme di comproprietà parimenti disciplinate dal diritto comune, anche per quanto riguarda i motivi che possono giustificarne lo scioglimento o le modalità della sua divisione e i relativi termini.
31.
Tale giudice constata che la Corte non si è ancora pronunciata sulla questione se, in una situazione come la presente, si tratti di una particolare controversia patrimoniale tra coniugi derivante direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di quest’ultimo (
11
) – che rientrerebbe pertanto nell’ambito dei regimi patrimoniali tra coniugi ai sensi del regolamento 2016/1103 – oppure di una controversia patrimoniale di diritto comune tra coniugi senza alcun nesso con il matrimonio – che rientrerebbe quindi nella materia civile e commerciale ai sensi del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis.
32.
È in tale contesto che il Nejvyšší soud (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il procedimento per lo scioglimento e la liquidazione di una comproprietà indivisa su un bene immobile acquistato dai coniugi in comproprietà indivisa nell’ambito di un regime patrimoniale convenzionale di separazione dei beni costituisca un procedimento in materia di regime patrimoniale tra coniugi ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [2016/1103]».
33.
SQ, YR, il governo ceco nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte e hanno partecipato all’udienza tenutasi il 16 aprile 2026, nel corso della quale hanno risposto ai quesiti per risposta orale posti dalla Corte.
IV.
Analisi
34.
La questione pregiudiziale mira a determinare la competenza internazionale dell’autorità giurisdizionale ceca sulla base dell’articolo 6 del regolamento 2016/1103 (
12
) in relazione a un’istanza di scioglimento (
13
) e liquidazione di una comproprietà indivisa derivante dall’acquisto di un bene immobile situato in Francia da parte di due coniugi in regime di separazione dei beni (
14
). Tale questione riguarda l’ambito di applicazione di detto regolamento (
15
), il che comporta la necessità di precisare il perimetro della nozione di «regime patrimoniale tra coniugi», quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento e quale deducibile dall’esclusione di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, lettera g).
35.
I criteri dovrebbero essere elaborati tenendo conto dei limiti imposti al giudice nella fase della verifica della sua competenza internazionale. Dalla giurisprudenza della Corte relativa ai regolamenti dell’Unione in materia civile e commerciale risulta infatti che il giudice adito non valuta né la ricevibilità né la fondatezza della domanda, ma individua unicamente gli elementi che, nella specifica situazione giuridica e secondo il diritto invocato, giustificano la sua competenza (
16
).
36.
Preciso che l’esposizione delle circostanze del procedimento principale, completata in udienza (
17
), mi induce a escludere
a priori
dalla riflessione la nozione di «convenzione matrimoniale», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2016/1103, non essendo stato concluso alcun accordo tra i coniugi per disciplinare la comproprietà indivisa esistente tra loro al fine di organizzare il regime di separazione dei beni da essi scelto (
18
).
A.
Osservazioni preliminari di ordine metodologico ai fini dell’interpretazione della nozione di «regime patrimoniale tra coniugi»
37.
Occorre, in primo luogo, constatare che, come sostengono diversi autori (
19
), la nozione di «regime patrimoniale tra coniugi» è utilizzata nella maggior parte degli altri regolamenti dell’Unione europea come criterio di eccezione o di delimitazione, in particolare all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis (
20
), all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento Roma I (
21
), all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento Roma II (
22
) e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 650/2012. La disposizione più precisa è l’articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento Roma III (
23
). Essa stabilisce che quest’ultimo non si applica agli effetti patrimoniali del matrimonio. Di conseguenza, per definire la nozione di «regime patrimoniale tra coniugi» è possibile fare riferimento alla giurisprudenza e ai commentari a tali articoli.
38.
In secondo luogo, nella sentenza del 1º marzo 2018,
Mahnkopf
(
24
), la Corte ha definito gli elementi che consentono di distinguere l’ambito di applicazione di due regolamenti relativi ad alcune materie escluse dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis, vale a dire le successioni e i regimi patrimoniali tra coniugi. Mi sembra quindi importante sottolineare anzitutto che la domanda di interpretazione sottoposta alla Corte si presenta in un contesto diverso. In effetti, il regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis, che costituisce il fondamento della cooperazione in materia civile (
25
), è applicabile in tutti gli Stati membri. Il regolamento 2016/1103, invece, vincola soltanto 18 Stati membri nell’ambito di una cooperazione rafforzata (
26
). Di conseguenza, le norme relative alla competenza delle autorità giurisdizionali e al riconoscimento delle decisioni emesse, che si fondano sul principio della fiducia reciproca, si applicano solo tra Stati membri vincolati da tale regolamento. Una concezione estensiva dell’ambito di applicazione di detto regolamento avrà l’effetto di restringere quello del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis e di non riconoscere la competenza esclusiva dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui è situato l’immobile di cui trattasi. Le autorità giurisdizionali degli Stati non vincolati dal regolamento 2016/1103 dovranno quindi applicare le norme interne per determinare la propria competenza a livello internazionale e riconoscere le decisioni emesse. A mio avviso, tali conseguenze non dovrebbero incidere sull’interpretazione della nozione di «regime patrimoniale tra coniugi» (
27
). Aggiungo, a tal proposito, che occorre prendere in considerazione il fatto che talune norme sulla competenza sono applicabili in situazioni che riguardano Stati non vincolati dal regolamento 2016/1103 (
28
) o Stati terzi (
29
) e che le disposizioni relative ai conflitti di leggi sono applicabili anche nei rapporti con gli Stati non vincolati da tale regolamento (
30
).
39.
In terzo luogo, il capo I del regolamento 2016/1103 contempla gli articoli da 1 a 3, che sono dedicati alla delimitazione del suo ambito di applicazione e alle definizioni, e questo costituisce una differenza significativa rispetto alla convenzione sulla legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi (
31
).
40.
L’articolo 1 di tale regolamento, che ne delimita, al paragrafo 1, primo comma, l’ambito di applicazione
ratione materiae
ai «regimi patrimoniali tra coniugi», è presentato dalla dottrina come determinante per l’interpretazione dello stesso, dal momento che precisa in modo esaustivo le materie escluse (
32
). Quelle che non vi sono menzionate sono considerate incluse se rientrano nell’ambito di applicazione di detto regolamento (
33
).
41.
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1103 definisce il «regime patrimoniale tra coniugi» come «l’insieme delle
norme
che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento» (
34
).
42.
In quarto luogo, al considerando 18 di tale regolamento si precisa quanto segue:
– «il termine “regime patrimoniale tra coniugi” deve essere interpretato autonomamente»;
– esso «dovrebbe comprendere non soltanto le norme alle quali i coniugi non possono derogare ma anche le norme facoltative eventualmente concordate dai coniugi in conformità alla legge applicabile, nonché le eventuali norme dispositive della legge applicabile», e
– «comprende non soltanto il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in caso di matrimonio, ma anche tutti i rapporti patrimoniali, tra i coniugi e rispetto ai terzi, che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo».
43.
In quinto luogo, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e il considerando 18 del regolamento 2016/1103 sono in linea con la giurisprudenza della Corte relativa all’esclusione dei regimi patrimoniali tra coniugi dall’ambito di applicazione degli strumenti europei in materia civile e commerciale. Essi comprendono, inoltre, i rapporti tra i coniugi e i terzi derivanti direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di quest’ultimo.
44.
Occorre quindi richiamare tale giurisprudenza al fine di determinare in che modo, nelle particolari circostanze del procedimento principale, essa possa essere funzionale all’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1103 (B) prima di precisare quanto risulta dal quadro definito da tale regolamento, con riferimento sia al suo ambito di applicazione (C) sia ai limiti che esso impone in materia di diritti reali in funzione dell’oggetto della questione da esaminare e della determinazione della legge applicabile (D).
B.
Giurisprudenza precedente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1103
45.
Il giudice del rinvio cita, correttamente, due decisioni della Corte che definiscono la nozione di «regime patrimoniale tra coniugi» nel contesto dell’esclusione dall’ambito di applicazione della convenzione di [OSCURATO:PERSONA], al suo articolo 1, secondo comma, punto 1 (
35
), e del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis, al suo articolo 1, paragrafo 2, lettera a).
46.
Nella sentenza
de Cavel
, la Corte ha dichiarato che «la nozione “regime patrimoniale fra coniugi” comprende non solo il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in vista del matrimonio, ma pure tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo; le liti vertenti sui beni dei coniugi in pendenza della causa di divorzio [(
36
)] possono quindi, a seconda dei casi, riguardare o essere strettamente connesse a: 1) questioni relative allo stato delle persone; 2) rapporti giuridici patrimoniali fra coniugi derivanti direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo; 3) rapporti giuridici patrimoniali in atto fra essi, ma indipendenti dal matrimonio [e,] mentre le liti dell’ultima categoria rientrano nel campo d’applicazione della convenzione, quelle relative alle due prime ne vanno escluse» (
37
).
47.
[OSCURATO:PERSONA] , la Corte ha dichiarato, applicando il secondo di tali criteri, che una controversia tra ex coniugi relativa alla
liquidazione di un bene mobile
acquistato in costanza di matrimonio riguarda i rapporti giuridici patrimoniali derivanti
direttamente dallo scioglimento del matrimonio
e non rientra quindi nell’ambito di applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis (
38
).
48.
Per quanto riguarda le cause che hanno dato luogo a tali decisioni, le questioni patrimoniali sottoposte ai giudici del rinvio erano connesse al procedimento di divorzio, nel primo caso. Nel secondo, la controversia, sorta dopo il divorzio, verteva sulla natura di bene comune o meno di un autoveicolo acquistato e immatricolato a nome della moglie, che doveva essere determinata in base a norme specifiche del codice di famiglia relative ai beni acquistati in comune, ai fini della liquidazione (
39
).
49.
Dato che il criterio relativo ai rapporti giuridici patrimoniali tra coniugi derivanti dal matrimonio o dallo scioglimento di quest’ultimo figura all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1103, occorre interrogarsi sull’applicazione della sentenza
de Cavel
e dell’ordinanza [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, per analogia.
50.
Il giudice del rinvio ha correttamente sottolineato gli elementi che giustificano la formulazione di riserve.
51.
Infatti, nel caso di specie, la situazione è diversa per due motivi. Da un lato, la controversia verte su un immobile il cui carattere comune non ha un nesso diretto con il regime patrimoniale tra coniugi prescelto, in quanto i coniugi hanno optato per quello della separazione dei beni, il quale, per definizione, non organizza alcuna comunione di beni. Dall’altro, il regime giuridico di tale immobile è quello della comunione di diritto comune, applicabile a tutte le persone, sposate o meno (
40
).
52.
Aggiungo che, sebbene il rapporto giuridico patrimoniale tra gli ex coniugi costituito dalla comproprietà indivisa sia sorto in costanza di matrimonio, appare difficile considerarlo direttamente derivante dal vincolo coniugale a causa della scelta dei coniugi di separare i loro patrimoni sin dall’inizio della loro unione (
41
). In tali circostanze, i rapporti giuridici patrimoniali esistenti tra i medesimi non dovrebbero non avere alcuna relazione con il matrimonio? Una tale constatazione dovrebbe indurre a fare riferimento al terzo criterio enunciato nella sentenza
de Cavel
(
42
), in applicazione del quale la controversia non sarebbe esclusa dalla materia civile e commerciale.
53.
Di conseguenza, la Corte è invitata a stabilire se la circostanza che tale comproprietà indivisa sussista tra i soli coniugi e sia necessariamente connessa alla loro scelta di un regime patrimoniale tra coniugi convenzionale, che esclude qualsiasi comunione di beni, sia sufficiente per ritenere che siffatta situazione rientri nell’ambito di applicazione del regolamento 2016/1103.
54.
La risposta a tale questione richiede di determinare in quale misura il legislatore dell’Unione si sia ispirato alla giurisprudenza della Corte e abbia adottato una concezione estensiva della nozione di «regime patrimoniale tra coniugi» nel definirla nel regolamento in parola.
C.
Nozione di «regime patrimoniale tra coniugi» nell’ambito del regolamento 2016/1103
55.
Dai metodi interpretativi della Corte risultano diverse ragioni per giustificare che tale nozione sia intesa in senso estensivo.
1.
Sulla formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1103
56.
In primo luogo, la definizione della nozione di «regime patrimoniale tra coniugi» enunciata a tale articolo dev’essere collegata alla sentenza
de Cavel
nella quale si afferma che essa comprende «tutti i rapporti patrimoniali che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo» (
43
). Tale enunciato si ispira all’espressione contenuta nella relazione [OSCURATO:PERSONA], vale a dire «diritti su un bene o ad un bene risultanti dal rapporto matrimoniale» (
44
). In essa si precisa che «[i] diritti reciproci dei coniugi fondati sui regimi patrimoniali fra coniugi corrispondono in larga misura a ciò che in inglese trova la miglior espressione nelle parole: “rights in property arising out of a matrimonial relationship”» (
45
).
57.
A questo proposito, si fa riferimento alle difficoltà poste dalla nozione di «regime patrimoniale tra coniugi» derivanti dal fatto che, nel [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA], non esiste un istituto giuridico comparabile. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono retti in via generale dal diritto comune (
46
).
58.
Si constata parimenti che la nozione di «regimi patrimoniali tra coniugi» non comprende in tutti gli «Stati membri originari» gli stessi rapporti giuridici (
47
). Il prof. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia in tal senso l’esistenza di diverse tipologie di sistemi non esclusivi, in quanto tali Stati membri hanno potuto elaborare istituti giuridici specifici che sono caratterizzati essenzialmente dal fatto di costituire una regolamentazione patrimoniale globale, ma non unica, che può essere convenzionale o legale e che è integrata, se del caso, da norme relative ai rapporti patrimoniali applicabili a tutti i coniugi, indipendentemente dallo specifico regime patrimoniale scelto (
48
).
59.
Tali elementi tratti dalla relazione [OSCURATO:PERSONA] sulla diversità dei sistemi giuridici, sempre di attualità (
49
), mi sembrano essenziali. Ne deduco che
la definizione della nozione di «regime patrimoniale tra coniugi» comprende i rapporti patrimoniali tra coniugi disciplinati dal diritto comune e non soltanto da un sistema giuridico globale
.
60.
La Corte non ha ancora avuto occasione di statuire su tale questione, essendosi pronunciata con riferimento a circostanze che rientravano nell’ambito di applicazione di disposizioni particolari disciplinanti i rapporti patrimoniali tra i coniugi, vale a dire provvedimenti cautelari nel corso di un procedimento di divorzio (sentenza
de Cavel
) o una contestazione sul carattere comune del bene acquistato in costanza di matrimonio (ordinanza
[OSCURATO:PERSONA]
) (
50
).
61.
In secondo luogo, rilevo che, sebbene il considerando 18 del regolamento 2016/1103 si riferisca a tutti i rapporti patrimoniali tra i coniugi «che derivano
direttamente
dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo» (
51
), l’avverbio qui utilizzato non figura nella definizione del concetto di «regime patrimoniale tra coniugi» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.
62.
Alla stregua di [OSCURATO:PERSONA] (
52
), sono dell’avviso che dal testo di tale disposizione, analogo nelle diverse versioni linguistiche (
53
), si debba dedurre che il mero nesso causale con il matrimonio o con il suo scioglimento sia un criterio sufficiente. Si può quindi ritenere che non sia più necessario ricercare il carattere
diretto
del nesso enunciato nella sentenza
de Cavel
e nell’ordinanza
[OSCURATO:PERSONA]
(
54
).
63.
Ciò premesso, occorre verificare che un’interpretazione estensiva della nozione di «regime patrimoniale tra coniugi» in ragione della formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1103 sia giustificata anche alla luce degli obiettivi perseguiti dal legislatore dell’Unione, dell’impianto sistematico di tale regolamento e del suo contesto.
2.
Sugli obiettivi perseguiti dal regolamento 2016/1103, sul suo impianto sistematico e il suo contesto
64.
In primo luogo, il legislatore dell’Unione ha chiaramente espresso l’intenzione di adottare uno strumento volto ad eliminare le difficoltà incontrate dalle coppie nella gestione o nella divisione dei loro beni (
55
), raggruppando nel regolamento 2016/1103 tutte le norme applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi costituite dalle disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento o, secondo il caso, all’accettazione, all’esecutività e all’esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie (
56
).
65.
Il regolamento 2016/1103 si basa sul principio fondamentale dell’unità: un’unica autorità è in linea di principio competente a statuire sull’insieme delle questioni relative ai rapporti patrimoniali tra coniugi; essa applica un’unica legge (
57
) scelta dai coniugi (
58
) o stabilita secondo criteri di collegamento oggettivi definiti da tale regolamento (
59
), opponibile a terzi a determinate condizioni (
60
). Tale legge si applica alla totalità dei loro beni indipendentemente dal luogo in cui questi si trovano (
61
) e ai loro debiti.
66.
L’obiettivo di semplificare la situazione giuridica dei coniugi si manifesta molto chiaramente attraverso le conseguenze di questo principio di unità in materia di competenza e di legge applicabile.
67.
In tal senso, per quanto riguarda la competenza, in particolare quando la controversia ha per oggetto un bene immobile, la volontà di preservare l’unità della stessa (
62
) e della legge applicabile all’intero patrimonio (
63
) ha prevalso sui criteri che giustificano la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova l’immobile. Nel regolamento 2016/1103, tale competenza è stata concepita come sussidiaria (
64
), mentre, nella sentenza del 17 dicembre 2015,
Komu e a.
(
65
), relativa all’interpretazione dell’articolo 22, punto 1, primo comma, del regolamento n. 44/2001 (
66
), la Corte ha statuito che una domanda giudiziale diretta allo scioglimento mediante vendita della comproprietà indivisa tra più persone relativa a beni immobili situati in Spagna, promossa dinanzi a un giudice finlandese da comproprietari residenti in Finlandia (
67
), era sussumibile nella categoria delle controversie in materia di diritti reali immobiliari di competenza esclusiva dei tribunali dello Stato membro in cui è situato l’immobile (
68
), fondandosi principalmente su considerazioni di buona amministrazione della giustizia (
69
).
68.
Per quanto riguarda la legge applicabile ai rapporti patrimoniali della coppia, l’immutabilità (
70
) di tale legge rafforza il principio di unità. Inoltre, con riferimento ai beni immobili, si deve rilevare la mancanza di uno speciale collegamento alla legge del luogo in cui è situato l’immobile per disciplinare la protezione della casa familiare (
71
). Come precisa il considerando 53, seconda frase, del regolamento 2016/1103, le norme relative a tale abitazione rientrano dell’ambito di applicazione del regolamento in parola (
72
). Inoltre, non è consentito prevedere l’applicazione di leggi diverse per taluni beni o in base alla natura degli stessi (
73
). Infine, in un’ottica più generale, occorre constatare che detto regolamento comprende non soltanto le norme alle quali i coniugi non possono derogare, ma anche le norme facoltative e dispositive (
74
).
69.
Di conseguenza, risulta che
la nozione di «regime patrimoniale tra coniugi» ai sensi del regolamento 2016/1103 dovrebbe comprendere tutte le conseguenze patrimoniali del matrimonio, nella misura in cui queste non rientrino in un regime particolare
, come, segnatamente, il regime delle obbligazioni alimentari o quello della compensazione dei diritti a pensione (
75
) o, ancora, della successione del coniuge deceduto (
76
).
70.
In secondo luogo, altri argomenti relativi all’impianto sistematico del regolamento 2016/1103 corroborano l’interpretazione secondo la quale la definizione della nozione autonoma di «regime patrimoniale tra coniugi» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento è volutamente ampia. Essi possono essere desunti dall’articolazione tra tale definizione e l’articolo 27 del regolamento medesimo, che disciplina l’ambito della legge applicabile (
77
), durante il matrimonio e dopo il suo scioglimento.
71.
[OSCURATO:PERSONA] (
78
), l’articolo 27 del regolamento 2016/1103 annovera, in un elenco positivo e non esaustivo, quanto deve in ogni caso rientrare nel regime patrimoniale tra coniugi. Egli aggiunge che tale articolo 27 costituisce la chiara consacrazione di un regime globale nonché del principio dell’unità del regime. La nozione di «regime patrimoniale tra coniugi» ai sensi di tale regolamento è, per sua concezione, estremamente ampia e di per sé molto eterogenea (
79
).
72.
Nello specifico, tale articolo 27, lettera d), stabilisce che «i poteri, i diritti e gli obblighi di uno dei coniugi o di entrambi i coniugi con riguardo ai beni» sono soggetti alla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
80
) sono del parere che tale disposizione si applichi in caso di acquisto di un bene in comproprietà indivisa, specialmente quando questa è disciplinata da un regime convenzionale di separazione dei beni. Non condivido tale riserva, dato l’approccio imposto dal regolamento 2016/1103. In caso di comproprietà indivisa, i rapporti patrimoniali tra coniugi che hanno optato per il regime di separazione dei beni, che non sono disciplinati da disposizioni imperative della legge del regime patrimoniale tra coniugi, possono rientrare solo nell’ambito del diritto comune. Se non si tenesse in considerazione il fatto che questa è la propria conseguenza di tale regime, l’ambito di applicazione del regolamento in parola sarebbe limitato.
73.
In più, l’articolo 27, lettera e), di detto regolamento prevede che la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi disciplini «lo scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi e la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni».
74.
Alcuni autori sostengono, su tale base, che il regolamento 2016/1103
si applica alla divisione dei beni tra coniugi, indipendentemente dal fatto che essa si fondi sulle disposizioni di un particolare regime patrimoniale tra coniugi o su basi generali del diritto delle obbligazioni o del diritto reale, purché esista un nesso intrinseco con il matrimonio
(
81
), e che l’organizzazione dei rapporti patrimoniali è sufficiente senza che occorra esigere un regime particolare che implichi necessariamente una condivisione tra i coniugi (
82
).
75.
Di conseguenza, per quanto riguarda la situazione in cui i coniugi si sono sposati scegliendo un regime di separazione dei beni e in cui hanno acquistato tutti i beni esclusivamente in forma indivisa, si può dedurre dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1103, interpretato in combinato disposto con il suo articolo 27, che la liquidazione di tale comproprietà indivisa rientra nell’ambito di applicazione di detto regolamento e che dovrebbe essere disciplinata dalla legge designata da detto regolamento, a prescindere dal fatto che intervenga prima dello scioglimento del matrimonio o dopo.
76.
In terzo luogo, anche il contesto in cui si inserisce l’obiettivo del legislatore dell’Unione, consistente nel dare ampia attuazione al principio dell’unità delle norme che disciplinano i rapporti patrimoniali delle coppie (
83
), depone a favore di una concezione estensiva della nozione di «regime patrimoniale tra coniugi». Occorre infatti tenere conto, in una certa misura, del fatto che il regolamento 2016/1103 si inserisce nel solco del regolamento n. 650/2012. La Corte ha confermato che il «principio dell’unità delle competenze giurisdizionale e legislativa (…) ispira tale regolamento» nella maggior parte dei casi (
84
) e che esso è sotteso anche alla regola di cui all’articolo 4 di quest’ultimo, nei limiti in cui tale articolo precisa che detta regola determina la competenza degli organi giurisdizionali degli Stati membri a decidere «sull’intera successione» (
85
). Tuttavia, come rilevano taluni autori (
86
), la coerenza tra il regolamento n. 650/2012 e il regolamento 2016/1103 presenta alcuni limiti all’atto pratico, dato che alle relazioni patrimoniali della coppia, da un lato, e alla successione, dall’altro, possono applicarsi due leggi distinte a causa dei diversi collegamenti previsti da tali regolamenti. Inoltre, uno degli obiettivi del regolamento n. 650/2012, il quale mira a garantire che l’autorità giurisdizionale adita applichi la legge del foro, non è sempre raggiunto nell’ambito del regolamento 2016/1103 a causa del principio dell’immutabilità della legge applicabile (
87
).
77.
Infine, occorre sottolineare i risultati concreti del principio di unità in materia di competenza e di legge applicabile, che avvalorano l’interesse per un’interpretazione estensiva della nozione di «regime patrimoniale tra coniugi», in situazioni analoghe a quelle del procedimento principale. Quando due coniugi sono comproprietari indivisi di più immobili situati in diversi Stati membri e il contenzioso ha per oggetto lo scioglimento e la liquidazione di ciascuna di tali comproprietà, la circostanza che il regolamento 2016/1103 disciplini la designazione dell’autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile riveste un interesse prevalente (
88
). Per di più, al momento dello scioglimento e della liquidazione di una comproprietà indivisa tra coniugi in separazione dei beni, si possono anche porre questioni connesse ai rapporti familiari e patrimoniali, il che giustifica la concentrazione della definizione delle controversie. Può trattarsi di eventuali conti tra i coniugi, ad esempio se un coniuge ha finanziato il bene in una proporzione diversa dalla quota definita al momento dell’acquisto dell’immobile in virtù di condizioni inerenti alla vita comune o dell’assegnazione della casa familiare (
89
).
78.
Per come interpretata, ritengo che la nozione di «regime patrimoniale tra coniugi», quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2016/1103, debba comprendere il rapporto patrimoniale tra coniugi in regime di separazione dei beni creato da una comproprietà indivisa di diritto comune costituita tra loro.
79.
Tuttavia, la constatazione che, nel diritto dell’Unione, i beni immobili sono oggetto di disposizioni speciali (
90
) impone di evidenziare alcuni limiti da tenere in considerazione per quanto riguarda l’interpretazione del concetto di «regime patrimoniale tra coniugi».
D.
Limiti in materia di diritti reali
80.
Da un punto di vista metodologico (
91
), a causa delle esclusioni enunciate all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2016/1103, non è sufficiente, a mio avviso, constatare che una comproprietà indivisa tra coniugi in regime di separazione dei beni rientra, in linea generale, nella nozione di «regime patrimoniale tra coniugi», quale risulta da tale regolamento. Occorre accertare, in funzione della questione che l’autorità giurisdizionale adita è chiamata a definire, l’assenza di limiti relativi all’oggetto della controversia e alla legge applicabile.
1.
Oggetto della controversia e nesso con la «natura dei diritti reali»
81.
A mio parere, il fatto che la controversia abbia per oggetto una comproprietà indivisa tra (ex) coniugi non implica necessariamente che essa ricada nell’ambito di applicazione del regolamento 2016/1103, a prescindere dalle domande formulate (
92
). Infatti, a causa dello stretto nesso tra il diritto dei rapporti patrimoniali tra coniugi e i diritti reali (
93
), in particolare in una controversia del genere, occorre interrogarsi sull’ambito di applicazione dell’esclusione enunciata all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), di tale regolamento relativa alle questioni connesse alla «natura dei diritti reali».
82.
Innanzitutto, si può constatare che, sebbene altri regolamenti trattino i diritti reali come motivo di competenza esclusiva o di esclusione (
94
), non ne viene data alcuna definizione (
95
).
83.
La Corte, poi, allorché ha definito le azioni aventi ad oggetto «diritti reali immobiliari» ai sensi dell’articolo 24, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis, ha dichiarato che la competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro ove si trova l’immobile ingloba non il complesso delle azioni che si riferiscono ai diritti reali immobiliari, ma solo quelle che, al tempo stesso, rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento e tendono, da un lato, a determinare l’estensione, la consistenza, la proprietà, il possesso di beni immobili o l’esistenza di altri diritti reali su tali beni e, dall’altro, ad assicurare ai titolari di questi diritti la protezione delle prerogative derivanti dal loro titolo (
96
). Il criterio più importante è quello dell’opponibilità ai terzi delle prerogative conferite dal diritto (
97
).
84.
Infine, per quanto riguarda la «natura dei diritti reali», anch’essa espressamente esclusa all’articolo 1, paragrafo 2, lettera k), del regolamento n. 650/2012, la Corte ha dichiarato che tale disposizione ha ad oggetto
la qualificazione
dei beni e dei diritti e la determinazione delle prerogative del titolare di tali diritti (
98
) e che rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione l’esistenza e il numero dei diritti reali nell’ordinamento giuridico degli Stati membri («
numerus clausus
») (
99
).
85.
Inoltre, la correlazione tra l’esclusione enunciata all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2016/1103 e l’articolo 29 di quest’ultimo (
100
), intitolato «Adattamento dei diritti reali», conferma che tali disposizioni mirano a garantire l’autonomia degli Stati membri in materia di diritti reali affinché non sia imposto il riconoscimento di diritti invocati in forza di una legge straniera che sarebbero sconosciuti.
86.
Di conseguenza, alla luce del considerando 24 del regolamento 2016/1103, l’esclusione enunciata al suo articolo 1, paragrafo 2, lettera g), non trova applicazione quando, ad esempio, la questione consiste nell’appurare se i beni acquistati congiuntamente da coniugi separati costituisca una comproprietà indivisa tra i medesimi (
101
). Ciò vale anche per la domanda, come quella di cui al procedimento principale, diretta allo scioglimento e alla liquidazione della comproprietà indivisa, dal momento che essa conduce a stabilire i diritti di ciascun coniuge secondo la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali (
102
). Inoltre, dall’articolo 29 di tale regolamento, che ha per oggetto i diritti reali derivanti dai rapporti patrimoniali tra i coniugi, si può dedurre che
la constatazione che tali diritti sono disciplinati da altre disposizioni rispetto a quelle del regime patrimoniale tra coniugi in senso stretto
è ininfluente (
103
). Infine, il meccanismo di adattamento che esso istituisce legittima di ricercare la funzione del diritto reale invocato all’interno del regime patrimoniale tra coniugi.
87.
Ritengo pertanto che una siffatta analisi dei diritti reali rientri nella definizione della nozione di «regime patrimoniale tra coniugi», quale adottata dal legislatore dell’Unione. Risulta quindi che l’esclusione della «natura dei diritti reali» deve essere interpretata restrittivamente sulla base di criteri che non impongono al giudice adito un livello di esame del ricorso che vada oltre quanto richiesto dalla verifica della sua competenza
ab initio
.
88.
Inoltre, benché, nel caso di specie, non trovino applicazione altri limiti relativi alla legge applicabile in ragione dell’oggetto della controversia, mi sembra che essi debbano essere evidenziati, per il motivo che mettono in luce il fatto che talune questioni che non vertono sulla «natura dei diritti reali» rientrano, tuttavia, nell’ambito della
lex rei sitae
e sono, di conseguenza, escluse dall’ambito di applicazione del regolamento 2016/1103.
2.
Oggetto della controversia e ambito della
lex rei sitae
89.
Si possono menzionare diversi limiti. In tal senso, [OSCURATO:PERSONA] spiega che le modalità di acquisto di un diritto reale su un bene da parte di un coniuge sono disciplinate sia dalla
lex rei sitae
sia dalla legge che regola la modalità di acquisto di un bene (
104
). Alla stregua di altri autori, anch’egli ritiene che l’intervento della
lex rei sitae
potrebbe essere riservato agli atti che danno concretamente esecuzione alla divisione dei beni (
105
).
90.
Una riserva deve essere formulata anche per quanto riguarda l’esecuzione di una siffatta divisione che implichi un’iscrizione in un registro. Le formalità di registrazione sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento 2016/1103, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera h) (
106
).
91.
Al termine dell’esame dei diversi elementi di valutazione dell’ambito di applicazione del regolamento 2016/1103, ritengo, ai fini dell’interpretazione della nozione di «regime patrimoniale tra coniugi», in sostanza, quanto segue:
– il principio di unità in materia di competenza e di legge applicabile è definito e concretizzato da tale regolamento al fine di semplificare il trattamento dei rapporti patrimoniali tra (ex) coniugi, in ragione delle peculiarità inerenti alla vita comune che li caratterizzano;
– la frammentazione del contenzioso in ragione del luogo in cui si trovano i beni della coppia è esclusa;
– l’acquisto di un bene in comproprietà indivisa da parte dei soli coniugi in regime di separazione dei beni deriva dal vincolo matrimoniale e,
a fortiori
, da tale regime;
– il fatto che sia applicabile il diritto patrimoniale comune è irrilevante, dal momento che si tratta dell’unico quadro giuridico a disposizione dei coniugi in caso di regime di separazione dei beni e che la sua finalità è quella di organizzare il rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio o dal suo scioglimento, ovvero, in altre parole, di disciplinare la comproprietà coniugale. Nel caso di specie, al fine di risolvere la controversia, esso serve a regolare la ripartizione del patrimonio tra i coniugi;
– la questione dello scioglimento e della liquidazione di beni immobili appartenenti in comproprietà indivisa ai coniugi non rientra nell’esclusione relativa alla «natura dei diritti reali», che ha un ambito di applicazione limitato, e
– ai sensi dell’articolo 27, lettera e), del regolamento 2016/1103, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi determina «lo scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi e la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni».
Pertanto, siffatte operazioni dovrebbero essere effettuate sulla base dell’articolo 27 del regolamento 2016/1103, tenendo conto del fatto che la legge designata nel caso di specie è quella scelta dai coniugi per il loro regime patrimoniale di separazione dei beni.
92.
Infine, adottando questo approccio di ampio respiro, si soddisfa, a mio avviso, l’esigenza di non complicare, con molteplici criteri, la verifica da parte del giudice della propria competenza internazionale nella fase di adizione.
93.
Propongo pertanto alla Corte di rispondere in senso affermativo alla questione del giudice del rinvio, con la conseguenza che il giudice internazionalmente competente sarebbe quindi quello adito nella Repubblica ceca.
V.
Conclusione
94.
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale posta dal Nejvyšší soud (Corte suprema, Repubblica ceca) nel modo seguente:
L’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi,
devono essere interpretati nel senso che:
il procedimento per lo scioglimento e la liquidazione di una comproprietà indivisa su un bene immobile acquistato in comproprietà indivisa durante il matrimonio da coniugi che hanno optato per un regime patrimoniale convenzionale di separazione dei beni rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento.
1
Lingua originale: il francese.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2
[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (GU 2016, L 183, pag. 1).
3
[OSCURATO:PERSONA] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis»).
4
V. articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2016/1103.
5
[OSCURATO:PERSONA] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107, e rettifiche in GU 2012, L 344, pag. 3, e GU 2013, L 60, pag. 140, e GU 2018, L 176, pag. 23).
6
Il governo ceco precisa che tale regime si distingue dal regime patrimoniale tra coniugi di diritto comune. Riguardo al fatto che, se non è stato scelto un regime convenzionale, si applica il regime di diritto comune, che prevede la comunione dei beni, v. commentario all’articolo 708 del codice civile di Zuklínová, M., «§ 708», in Zuklínová, M., et al.,
Občanský zákoník, Komentář, Svazek II
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2023.
7
Nell’atto introduttivo di ricorso versato al fascicolo trasmesso alla Corte è precisato che si tratta di un complesso immobiliare comprendente un appartamento, una cantina e una stanza. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale tale complesso è denominato «immobile».
8
L’atto di vendita allegato al ricorso di SQ non figura nel fascicolo nazionale trasmesso alla Corte. All’udienza è stato precisato che, in tale atto, si ricorda che i coniugi hanno optato per il regime patrimoniale di separazione dei beni. Si fa riferimento alle norme di diritto francese applicabili allo scioglimento della comproprietà indivisa e a quelle, derogatorie, dell’articolo 1469, terzo comma, del codice civile francese, che disciplina il calcolo dei rimborsi e delle restituzioni in caso di liquidazione di un regime patrimoniale tra coniugi di comunione legale di beni.
9
Dall’atto introduttivo di ricorso versato al fascicolo trasmesso alla Corte risulta che la domanda fa seguito allo scioglimento dell’unione ed è giustificata dall’impossibilità di raggiungere un accordo tra gli ex coniugi sullo scioglimento e la liquidazione della comproprietà indivisa. Il ricorrente propone che il bene gli sia attribuito contro liquidazione.
10
Il giudice del rinvio fa riferimento all’articolo 1140, paragrafo 1, e all’articolo 1143 del codice civile.
11
[OSCURATO:PERSONA] il giudice del rinvio, tale criterio risulta dalla sentenza del 27 marzo 1979,
de Cavel
(143/78, in prosieguo: la «sentenza
de Cavel
», EU:C:1979:83), e dall’ordinanza del 14 giugno 2017,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑67/17, in prosieguo: l’«ordinanza [OSCURATO:PERSONA]», EU:C:2017:459, punto 30). Tuttavia, quest’ultima decisione, pur rientrando nell’ambito dello scioglimento di un’unione, verterebbe su una situazione diversa da quella del procedimento principale.
12
Tale disposizione disciplina esclusivamente la competenza internazionale. Il giudice specificamente competente è poi designato dalla normativa nazionale dello Stato membro interessato. In applicazione dell’articolo 15 del regolamento 2016/1103, l’autorità giurisdizionale adita deve verificare la propria competenza.
13
Nel diritto ceco, lo scioglimento e la liquidazione della comproprietà indivisa sono disciplinati dagli articoli da 1140 a 1149 del codice civile. Nel diritto francese, che costituisce la legge del luogo in cui l’immobile è situato, la liquidazione di una comproprietà indivisa consiste, come ricorda [OSCURATO:PERSONA] («La liquidation de l’indivision»,
[OSCURATO:PERSONA] – Notariale et Immobilière
, n. 30-34, LexisNexis, Parigi, 26 luglio 2019, dossier n. 1259, pagg. da 43 a 49), nell’individuare e stimare, da un lato, il patrimonio in comunione, composto da elementi attivi e passivi, valutati alla data più prossima alla ripartizione conformemente all’articolo 829 del codice civile francese, e, dall’altro, i diversi movimenti di valori che possono essersi verificati tra la comproprietà indivisa e uno dei comproprietari (ad esempio, un debito in caso di godimento esclusivo del bene indiviso o di percezione di un reddito da tale bene, oppure un credito sorto dalla gestione o dal miglioramento di detto bene), sotto forma di rendiconto della comunione. Peraltro, tale liquidazione deve essere distinta da quella del regime patrimoniale tra coniugi, la quale in teoria non è prevista per i coniugi in separazione dei beni. Tuttavia, in pratica, viene spesso effettuata una liquidazione dei conti tra i coniugi. V.
Collard
, F., «
Synthèse
–
Séparation
de
biens
»,
JurisClasseur
[OSCURATO:PERSONA]
,
LexisNexis
, Parigi, ultimo aggiornamento il 25 marzo 2025, punti da 18 a 27. V., altresì, articolo 730 del codice civile ceco sulla ripartizione dei redditi derivanti dall’attività esercitata dai coniugi in regime di separazione dei beni congiuntamente o da uno dei coniugi con l’aiuto dell’altro.
14
Nel diritto patrimoniale di famiglia, può sussistere una situazione di comproprietà a seguito di un acquisto in comune di beni da parte di coniugi che non hanno scelto un regime patrimoniale di comunione dei beni. Essa può essere anche legale dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale per divorzio (comproprietà post-comunitaria) o per decesso (comproprietà ereditaria).
15
Il regolamento 2016/1103 è applicabile tra alcuni Stati membri, fra cui la Repubblica ceca, dal 29 gennaio 2019. V., sulle disposizioni transitorie e la data di entrata in vigore di tale regolamento, articoli 69 e 70 nonché [OSCURATO:PERSONA], N., «La dernière pierre (provisoire ?) à l’édifice du droit international privé européen en matière familiale»,
[OSCURATO:PERSONA] critique de droit international privé
, n. 1, Dalloz, Parigi, 2017, pagg. da 1 a 26, punto 10, sul riferimento a tale data per i procedimenti giudiziari e il matrimonio.
16
V., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2016,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 44 e giurisprudenza citata), nonché del 13 febbraio 2025,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(C‑393/23, EU:C:2025:85, punti da 41 a 43 e giurisprudenza citata).
17
V. nota 8 delle presenti conclusioni.
18
Sul criterio dell’
organizzazione
del regime patrimoniale tra coniugi, che caratterizza la nozione di «convenzione matrimoniale», tratto dal testo dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2016/1103, il quale ha l’effetto di escludere dal suo ambito di applicazione i contratti specifici conclusi tra i coniugi, v. Ancel, B., «Article 3», in Corneloup, S., et al.,
Le droit européen des régimes patrimoniaux des couples: commentaire des règlements 2016/1103 et 2016/1104
, Société de législation comparée, Parigi, 2018, pagg. da 34 a 42, in particolare punto 7.ii. V., altresì, [OSCURATO:PERSONA], P., «Article 3. – Définitions», in [OSCURATO:PERSONA], A., [OSCURATO:PERSONA], P.,
Le droit européen des relations patrimoniales de couple: Commentaire des Règlements (UE) 2016/1103 et 2016/1104
, Bruylant, Namur, 2021, pagg. da 209 a 346, punti 147 e segg., in particolare punti 156, 177 e 180.
19
V., in particolare, Erbarth, A., «[OSCURATO:PERSONA] der EuGüVO auf das [OSCURATO:PERSONA] und die [OSCURATO:PERSONA] der Wirkungen der Ehe im Allgemeinen (§§ 1353 ff. BGB)»,
[OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA]
, C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2018, n. 6, pagg. da 249 a 253, in particolare pag. 252, e [OSCURATO:PERSONA], D., «Art. 1 EuGüVO [OSCURATO:PERSONA]», in particolare punto 1, intitolato «[OSCURATO:PERSONA]», della sezione II, intitolata «[OSCURATO:PERSONA]», in
[OSCURATO:PERSONA] zum BGB
, vol. 12, C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2024, punto 8.
20
V. paragrafo 7 delle presenti conclusioni.
21
[OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).
22
[OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (GU 2007, L 199, pag. 40).
23
[OSCURATO:PERSONA] (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU 2010, L 343, pag. 10), comunemente denominato «Roma III».
24
C‑558/16, in prosieguo: la «sentenza
Mahnkopf
», EU:C:2018:138.
25
V. sentenza del 9 marzo 2017,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑551/15, EU:C:2017:193, punti da 51 a 53).
26
V. decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (GU 2016, L 159, pag. 16). I seguenti Stati membri non vi aderiscono: il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica di Estonia, l’[OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l’Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania e la Repubblica slovacca. Il numero di Stati che partecipano a una cooperazione rafforzata è limitato anche nel quadro del regolamento Roma III, ma non corrisponde a quello relativo al regolamento 2016/1103.
27
V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa
Mahnkopf
(C‑558/16, EU:C:2017:965, paragrafo 73).
28
V. articoli 10 e 11 del regolamento 2016/1103 nonché considerando 40.
29
V., sull’applicazione «
erga omnes
» delle norme sulla competenza del regolamento 2016/1103, [OSCURATO:PERSONA], A., e [OSCURATO:PERSONA], P., «Introduction», in [OSCURATO:PERSONA], A., e [OSCURATO:PERSONA], P., op. cit., pagg. da 21 a 106, punto 74 e rinvio alla sentenza del 1º marzo 2005,
Owusu
(C‑281/02, EU:C:2005:120).
30
V. articolo 20 del regolamento 2016/1103, che sancisce l’applicazione universale di tali norme.
31
Conclusa all’Aia il 14 marzo 1978; in prosieguo: la «convenzione dell’Aia del 1978». Questa convenzione, ratificata dalla Repubblica francese, dal Granducato di Lussemburgo e dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], è entrata in vigore il 1º settembre 1992. V., su tale convenzione, Niboyet, M.-L., de Geouffre de la Pradelle, G., e Fulli-Lemaire, S., Droit international privé, 8a ed., LGDJ, Parigi, 2023, sezione 4 della parte «Premiers repères», intitolata «Rapports de famillepatrimoniaux», pagg. da 126 a 142, in particolare punti 138 e segg., nonché, per il suo confronto con il regolamento 2016/1103, punti 141 e segg. Sui rapporti tra tale regolamento e le convenzioni internazionali esistenti, v. il suo articolo 62. Infine, sulla genesi legislativa della definizione di «regime patrimoniale tra coniugi», v. [OSCURATO:PERSONA], P., «Article 3. – Définitions», op. cit., punti 59 e segg.
32
V. Lagarde, P., Bergquist, U., et al.,
Commentaire des règlements européens sur les régimes matrimoniaux et les partenariats enregistrés
, 2
a
ed., Dalloz, Parigi, 2018, punti 1.7 e 1.8 (pagg. 32 e 33).
33
V. Lagarde, P., Bergquist, U., et al., op. cit., punto 1.8 (pag. 33). [OSCURATO:PERSONA], «Article 1. – Champ d’application», in [OSCURATO:PERSONA], A., e [OSCURATO:PERSONA], P., op. cit., pagg. da 107 a 201, in particolare punto 10, «tali esclusioni si configurano unicamente come limitazioni negative dell’ambito di applicazione del [regolamento 2016/1103], essendo quest’ultimo in primo luogo definito dalla nozione positiva di regimi patrimoniali tra coniugi (…). Questioni che non rientrano in tale nozione devono quindi ritenersi estranee alla sfera di applicazione di detto regolamento anche se non menzionate al suo articolo 1, paragrafo 2» (traduzione libera). V., a titolo illustrativo, [OSCURATO:PERSONA], P., «Article 3. – Définitions», op. cit., sui rapporti tra coniugi e persone giuridiche, punti da 132 a 139.
34
Il corsivo è mio. [OSCURATO:PERSONA], «Article 3. – Définitions», op. cit., punto 80, tale termine «norme», presente anche nel considerando 18 del regolamento 2016/1103, non riflette una volontà di adottare una definizione che si distinguerebbe dall’abituale approccio nel diritto internazionale privato se non fosse funzionale [v., su un siffatto metodo che consiste nell’«esaminare quali siano la funzione e gli obiettivi perseguiti da un’istituzione o un meccanismo istituito da una legge nazionale]» (traduzione libera), ibidem, punti 78 e 79). V., a titolo comparativo, articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 650/2012. Dal mio punto di vista, si devono trarre alcuni insegnamenti dalla giurisprudenza della Corte relativa all’ambito di applicazione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (GU 1998, C 27, pag. 1) [in prosieguo: la «convenzione di [OSCURATO:PERSONA]»] e dai regolamenti che le sono succeduti, per quanto riguarda le questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi. Ne risulta che la Corte ha indagato la natura dei rapporti giuridici patrimoniali tra le parti della controversia o l’oggetto della stessa in relazione o meno con il matrimonio. V. sentenze
de Cavel
(punto 7), nonché del 31 marzo 1982,
W.
(25/81, EU:C:1982:116, punti 7 e 8), e ordinanza
[OSCURATO:PERSONA]
(punto 30). La Corte si è del pari pronunciata tenendo conto della finalità della decisione o della norma in questione [v., rispettivamente, sentenze del 27 febbraio 1997,
van den Boogaard
(C‑220/95, EU:C:1997:91, punto 22), e
Mahnkopf
(punto 40)]. Nel caso di specie, occorrerebbe esaminare, nella peculiare situazione giuridica di una comproprietà indivisa tra coniugi, se,
in base alla finalità del diritto invocato
, la controversia ricada nell’ambito di applicazione del regolamento 2016/1103 o se ne sia esclusa in ragione di una delle categorie di diritti elencate all’articolo 1 di tale regolamento.
35
Nei limiti in cui il regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), il quale ha a sua volta sostituito la convenzione di [OSCURATO:PERSONA], l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di questi ultimi due strumenti giuridici vale anche per l’interpretazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti» a quelle di quest’ultimo regolamento. V., in particolare, sentenza del 16 maggio 2024,
[OSCURATO:PERSONA] (Nozione di domicilio del convenuto)
(C‑222/23, EU:C:2024:405, punto 49 e giurisprudenza citata).
36
Nel caso di specie, la controversia verteva sulla regolazione provvisoria dei rapporti giuridici patrimoniali tra i coniugi resasi necessaria in pendenza di tale procedimento. V. sentenza de Cavel (punto 7, primo paragrafo).
37
Sentenza de Cavel (punto 7, paragrafi dal secondo al quarto).
38
V. ordinanza [OSCURATO:PERSONA] (punto 30). A questo proposito, [OSCURATO:PERSONA], «[OSCURATO:PERSONA] für die Auseinandersetzung von Miteigentum bei ehegüterrechtlichem Bezug»,
Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts
, 2018, Gieseking, Bielefeld, 2018, n. 6, pagg. da 591 a 594, in particolare pagg. 593 e 594, precisa che lo scioglimento del matrimonio nel diritto bulgaro, applicabile nel caso di specie, comportava direttamente solo la costituzione di una comproprietà e che la controversia relativa alla sua divisione sarebbe stata una mera conseguenza
indiretta
del divorzio. Egli ne conclude che il fatto che il sorgere di detta comproprietà tra gli ex coniugi dipenda da aspetti relativi al regime patrimoniale tra coniugi costituirebbe una mera questione preliminare che non osterebbe all’applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis. Tuttavia, egli ritiene che, sotto il profilo del diritto dell’Unione, rilevi soltanto sapere se la divisione della comproprietà sia motivata dallo scioglimento del matrimonio o se non abbia alcun nesso con esso e se il fatto che tale divisione rientri nell’ambito del diritto patrimoniale non osti a una qualificazione in materia di regime patrimoniale tra coniugi. Tale osservazione può, infatti, essere dedotta dalla constatazione che la risposta della Corte alle questioni relative alla divisione del bene è incentrata sulla liquidazione dello stesso (v. ordinanza
[OSCURATO:PERSONA]
, punti 19 e 22).
39
V. ordinanza
[OSCURATO:PERSONA]
(punto 15, in uno con i punti 10 e 11, nonché punto 22).
40
V., per riserve dello stesso ordine, Farnoux, E., «Improbable retour en grâce de la théorie générale des conflits de juridictions : naissance d’une règle de compétence purement internationale s’agissant d’une action en partage d’un bien immobilier situé en France»,
[OSCURATO:PERSONA] critique de droit international privé
, n. 1, Dalloz, Parigi, 2021, pagg. 106 a 127, in particolare pagg. 125 e 126.
41
In sede di udienza è stato persino sostenuto che il progetto di acquisto del bene indiviso era nato prima del matrimonio e che era stato realizzato poco dopo la scelta del regime patrimoniale tra coniugi.
42
V. sentenza
de Cavel
(punto 7, terzo paragrafo) e paragrafo 46 delle presenti conclusioni.
43
V. sentenza
de Cavel
(punto 7, secondo paragrafo). Al punto 7, terzo paragrafo, di tale sentenza si fa riferimento a controversie riguardanti o strettamente connesse a «rapporti
giuridici
patrimoniali
fra coniugi
derivanti direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo» (il corsivo è mio).
44
V. relazione [OSCURATO:PERSONA] sulla convenzione di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, del 9 ottobre 1978 (GU 1979, C 59, pag. 71; in prosieguo: la «relazione [OSCURATO:PERSONA]», punto 50). V., sul collegamento con tale relazione, Farnoux, E., op. cit., pag. 125.
45
[OSCURATO:PERSONA] (punto 50).
46
V. relazione [OSCURATO:PERSONA] (punto 43).
47
Ibidem
(punto 43).
48
Ibidem
(punti 45 e 46).
49
V. [OSCURATO:PERSONA], P., «Article 3. – Définitions», op. cit., punto 64.
50
V. paragrafo 48 delle presenti conclusioni.
51
Il corsivo è mio. Ricordo che i criteri adottati nella sentenza
de Cavel
(punto 7) sono enunciati nei seguenti termini: una lite riguardante o strettamente connessa a rapporti giuridici patrimoniali derivanti direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo.
52
V. [OSCURATO:PERSONA], D., «Art. 1 EuGüVO [OSCURATO:PERSONA]», op. cit., punto 10. [OSCURATO:PERSONA] tale autore, la circostanza che questo criterio figuri esclusivamente in un considerando depone a favore di una lettura secondo la quale il carattere diretto non è un criterio centrale nella definizione della nozione di «regime patrimoniale tra coniugi».
53
V. versioni nelle lingue spagnola («
como resultado
»), tedesca («
aufgrund
»), inglese («
as a result
»), italiana («
in conseguenza
») e polacca («wynikających»), che ho potuto verificare.
54
V. paragrafo 47 delle presenti conclusioni.
55
V. considerando 8 del regolamento 2016/1103.
56
V. considerando 15 e 16 del regolamento 2016/1103.
57
V. articoli 21 e 27 nonché considerando 52 del regolamento 2016/1103.
58
V. articolo 22 del regolamento 2016/1103.
59
V. articolo 26 del regolamento 2016/1103.
60
V. articolo 28 e considerando 52 del regolamento 2016/1103.
61
V. articolo 21 del regolamento 2016/1103.
62
V. altresì, in caso di procedimento pendente relativo alla successione di un coniuge o vertente sul vincolo matrimoniale, rispettivamente, considerando 33 e 34 del regolamento 2016/1103.
63
V. [OSCURATO:PERSONA], D., «[OSCURATO:PERSONA] für die Auseinandersetzung von Miteigentum bei ehegüterrechtlichem Bezug», op. cit., in particolare pagg. 591 e 594.
64
V. articolo 10 del regolamento 2016/1103.
65
C‑605/14, in prosieguo: la «sentenza
Komu e a.
», EU:C:2015:833.
66
Tale articolo dispone che, in materia di diritti reali immobiliari e di locazioni immobiliari, indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato. Detta disposizione è stata ripresa all’articolo 24, punto 1, primo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis. Sulla sua interpretazione, v. paragrafo 83 delle presenti conclusioni.
67
V. sentenza
Komu e a.
(punti da 13 a 15).
68
V. sentenza
Komu e a.
Komu e a.
(punto 28).
69
V. sentenza
Komu e a.
Komu e a.
(punto 30).
70
V. articolo 26 del regolamento 2016/1103, che fa riferimento alla prima residenza abituale comune.
71
V., a tal riguardo, [OSCURATO:PERSONA], N., «Entre la lex causae et les lois de police de la lex fori: quelle alternative pour la protection du logement familial dans le règlement “régimes matrimoniaux”?»,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
, n. 3, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2019, pagg. da 583 a 615, in particolare punto 4. L’autrice sottolinea (punto 5) la differenza rispetto alla convenzione dell’Aia del 1978, allorché, in mancanza di scelta della legge applicabile, l’articolo 26 del regolamento 2016/1103 prevede il collegamento alla legge dello Stato della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo il matrimonio, non senza inconvenienti in caso di mobilità delle coppie sposate (punto 6).
72
V., altresì, Erbarth, A., op. cit., pag. 252.
73
V. articolo 21 e considerando 43 del regolamento 2016/1103. Sulla differenza rispetto alla convenzione dell’Aia del 1978 e sulla scelta identica nel regolamento n. 650/2012, v. [OSCURATO:PERSONA], P., «Article 22. – Choix de la loi applicable», in [OSCURATO:PERSONA], A., e [OSCURATO:PERSONA], P., op. cit., pagg. da 577 a 676, punti 79 e 81.
74
V. considerando 18 del regolamento 2016/1103. [OSCURATO:PERSONA], op. cit., punto 16, sottolinea che l’inclusione del regime primario consente un’unificazione della legge applicabile alla totalità dei rapporti patrimoniali della coppia, anche nei casi in cui la legge designata ignorerebbe i concetti stessi di «regime patrimoniale tra coniugi» e di «regime primario», il che costituisce una differenza fondamentale rispetto alla convenzione dell’Aia del 1978. Peraltro, occorre sottolineare che siffatto regime primario si applica a tutti i coniugi, indipendentemente dal loro regime patrimoniale, compreso quello della separazione dei beni.
75
Tali questioni sono escluse dalla sfera di applicazione del regolamento 2016/1103 [v. articolo 1, paragrafo 2, lettere c) ed f)]. [OSCURATO:PERSONA], «[OSCURATO:PERSONA]: Eine erste Annäherung»,
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
, 2016, n. 9, pagg. da 659 a 697, in particolare pag. 665, «il regime patrimoniale tra coniugi acquisisce in tal senso una funzione di recupero in quanto norma generale del diritto internazionale dei beni familiari» (traduzione libera).
76
V. articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento 2016/1103 e sentenza Mahnkopf (punto 41). V., altresì, nota 85 delle presenti conclusioni.
77
V. [OSCURATO:PERSONA], A., «Article 1. – Champ d’application», op. cit., punto 3; [OSCURATO:PERSONA], P., «Article 27. – Portée de la loi applicable», in [OSCURATO:PERSONA], A., e [OSCURATO:PERSONA], P., op. cit., pagg. da 845 a 915, punto 6; Lagarde, P., Bergquist, U., et al., op. cit., punto 3.2 (pag. 40); Gallant, E., «Union européenne. – Règlements n
o
2016/1103 et 2016/1104 sur les régimes matrimoniaux et les régimes partenariaux»,
JurisClasseur Procédure civile
, LexisNexis, Parigi, 17 giugno 2021, fascicolo 3000-80, punto 43, e [OSCURATO:PERSONA], J., op. cit., pag. 665. V., nello stesso senso, conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa
Mahnkopf
(C‑558/16, EU:C:2017:965, paragrafo 76 e, sul criterio della ripartizione del patrimonio tra i coniugi, paragrafo 91).
78
V. [OSCURATO:PERSONA], P., «Verschiebungen bei der Qualifikation vermögensrechtlicher Beziehungen zwischen den Ehegatten durch die EuGüVO»,
[OSCURATO:PERSONA] für [OSCURATO:PERSONA]
, C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2021, n. 17, pagg. da 757 a 764, in particolare pag. 758.
79
Nello stesso senso, sul regime della comproprietà indivisa tra coniugi in regime di separazione dei beni per le questioni relative, ad esempio, ai debiti della comproprietà o al risarcimento di un comproprietario, v. [OSCURATO:PERSONA], P., «Article 27. – Portée de la loi applicable», op. cit., punto 67.
80
V. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], S., «Réglementation depuis le 29 janvier 2019»,
JurisClasseur [OSCURATO:PERSONA]
, LexisNexis, Parigi, 15 settembre 2023, fascicolo 320, punto 111, e [OSCURATO:PERSONA], P., «Article 27. – Portée de la loi applicable», op. cit., punto 74. Per quanto riguarda il regime di diritto comune della comproprietà indivisa, tali autori esprimono dubbi, facendo riferimento alla legge del luogo in cui è situato il bene. Sulla raccomandazione di un approccio caso per caso, v. [OSCURATO:PERSONA], P., «Article 1. – Champ d’application», in [OSCURATO:PERSONA], A., e [OSCURATO:PERSONA], P., op. cit., punti 176 e 177.
81
V. Hausmann, R.,
Internationales und [OSCURATO:PERSONA]
, 3
a
ed., C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2024, punto 355. V., altresì, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], S., «Compétence juridictionnelle en matière d’action en partage d’un immeuble situé en France»,
[OSCURATO:PERSONA] et Famille
, n. 5, Lamy, Parigi, 2020. V., inoltre, paragrafo 86 delle presenti conclusioni sul collegamento che può essere stabilito con l’articolo 29 del regolamento 2016/1103. Di conseguenza, in assenza di vincolo coniugale, lo scioglimento della comproprietà ricadrebbe nell’ambito di applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis. V., infine, paragrafo 68 delle presenti conclusioni, relativo alla casa familiare.
82
V. [OSCURATO:PERSONA], P., op. cit., pag. 758. Tale autore precisa, tuttavia, che l’esistenza di un credito pecuniario di un coniuge nei confronti dell’altro non è di per sé sufficiente per una qualificazione in materia matrimoniale, se esso non ha alcun nesso con il regime patrimoniale tra coniugi.
83
Per le coppie non sposate, v. regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (GU 2016, L 183, pag. 30).
84
Sentenza del 7 aprile 2022,
V A e Z A (Competenza sussidiaria in materia di successioni)
(C‑645/20, EU:C:2022:267, punto 21, ma anche punti 37, 38, 44 e 45). La Corte ha dichiarato che da tale principio risulta che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 650/2012 una norma nazionale che ha come scopo principale la determinazione del
quantum
della quota di successione da attribuire al coniuge superstite rispetto agli altri eredi
e non la ripartizione di beni del patrimonio tra i coniugi
. V. sentenza
Mahnkopf
(punto 40). Ne deduco che, in virtù di detto principio, anche la divisione di una comunione ereditaria tra un coniuge superstite e gli eredi del coniuge deceduto dovrebbe essere disciplinata dal regolamento n. 650/2012. V. Lardeux, G., «De certaines hypothèses délicates du droit international privé des immeubles»,
Journal du droit international (Clunet)
, LexisNexis, Parigi, n. 4, 2021, pagg. da 1259 a 1275, nota 28, nonché [OSCURATO:PERSONA], H., e Fongaro, É., «Mai 2019-mai 2020: le droit international privé n’est pas près d’être confiné»,
Droit et Patrimoine
, n. 304, Lamy, Parigi, 2020, in particolare parte III, concernente «[o]bligations et biens».
85
V. sentenza del 26 marzo 2026,
Isergartler
(C‑618/24, EU:C:2026:251, punto 43 e giurisprudenza citata). La Corte ha motivato la propria decisione facendo riferimento al «principio dell’unità della successione, cui dà espressione, in particolare, l’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 650/2012, che precisa che la legge applicabile a norma di tale regolamento è destinata a regolare “
l’intera successione
”» (il corsivo è mio).
Su tale relazione tra legge applicabile e competenza
, v. [OSCURATO:PERSONA], H., e Fongaro, É., op. cit. [OSCURATO:PERSONA] rileva che
la divisione dell’eredità
è menzionata solo all’articolo 23, paragrafo 2, lettera j), del regolamento n. 650/2012, che riguarda l’ambito di applicazione della legge applicabile e non le norme sulla competenza dei giudici. Essa ritiene tuttavia che, se tale regolamento si applica alla legge applicabile alla divisione ereditaria, a maggior ragione le norme sulla competenza previste dal suddetto regolamento si applicano a tale materia. Sull’analogia con l’articolo 23, paragrafo 2, lettere e) e j), del medesimo regolamento, v. altresì [OSCURATO:PERSONA], D., «[OSCURATO:PERSONA] für die Auseinandersetzung von Miteigentum bei ehegüterrechtlichem Bezug», op. cit., pag. 594.
86
V. [OSCURATO:PERSONA], A., e [OSCURATO:PERSONA], P., «Introduction», op. cit., punto 38, e [OSCURATO:PERSONA], A., «Article 21. – Unité de la loi applicable», in [OSCURATO:PERSONA], A., e [OSCURATO:PERSONA], P., op. cit., punto 5.
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V. [OSCURATO:PERSONA], A., e [OSCURATO:PERSONA], P., «Introduction», op. cit., punti 43 e 60.
88
V. articolo 21 del regolamento 2016/1103, che non contempla alcuna restrizione quanto alla natura e all’ubicazione dei beni.
89
Mi sembra possibile operare un parallelo con i criteri della liquidazione di una comunione dei beni in applicazione del diritto ceco. V. informazioni fornite ai sensi dell’articolo 63 del regolamento 2016/1103, disponibili al seguente indirizzo Internet:
https://e-justice.europa.eu/topics/family-matters-inheritance/property-marriage-civil-partnerships/matrimonial-property-regimes/cz_fr
. V., altresì, sulla normativa ceca relativa alla liquidazione del regime di separazione dei beni, Zuklínová, M., «§ 729», in Zuklínová, M., et al
.
, op. cit.
, in particolare
parte
III
,
riguardante i diritti e gli obblighi comuni dei coniugi nel regime di separazione dei beni. V., per una sintesi del diritto francese in particolare sulla liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi di separazione dei beni e dei beni indivisi,
Collard
, F., op. cit., punti 18 e segg. [OSCURATO:PERSONA]
ha rilevato che l’esistenza di una comproprietà indivisa fa sorgere, allorché accomuna due (ex) coniugi, questioni particolari che trovano risposta nel diritto particolare dei rapporti patrimoniali di coppia («
Article
1. –
Champ
d’application
», op. cit., punto 176, e «
Article
27. –
Portée
de la
loi
applicable
», op. cit., punto 67
)
.
90
V., in particolare, articolo 24, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis e articolo 1, paragrafo 2, lettere g) e h), del regolamento 2016/1103.
91
V. paragrafo 40 e nota 34 delle presenti conclusioni.
92
Nello stesso senso, v. [OSCURATO:PERSONA], P., «Article 1. – Champ d’application», op. cit., punto 130, che suggerisce di prendere in considerazione i diversi collegamenti e interazioni tra la legge che disciplina i diritti reali, da un lato, e la legge applicabile ai rapporti patrimoniali di coppia, dall’altro, al fine di valutare con precisione la portata dell’esclusione enunciata all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2016/1103.
93
V. [OSCURATO:PERSONA], P., «Article 1. – Champ d’application», op. cit., punti 129 e 181. Al punto 129, egli rileva che «le questioni relative alla proprietà e all’appropriazione sono centrali e strutturano il diritto dei rapporti patrimoniali» (traduzione libera) e, ai punti 173 e 177, che la comproprietà indivisa è oggetto di norme che costituiscono una parte significativa del regime dei diritti reali, il che, tuttavia, non esclude
ipso facto
l’applicazione del regolamento 2016/1103.
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V. articolo 24, punto 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis e articolo 1, paragrafo 2, lettera k), del regolamento n. 650/2012.
95
Sulla difficoltà, in taluni casi, di stabilire se un diritto appartenga alla categoria dei diritti reali di cui all’articolo 29 del regolamento 2016/1103, v. [OSCURATO:PERSONA], P., «Article 29. – Adaptation des droits réels», in [OSCURATO:PERSONA], A., e [OSCURATO:PERSONA], P., op. cit., pagg. da 993 a 1023, punto 23.
96
V., in tal senso, sentenze del 17 maggio 1994,
Webb
(C‑294/92, EU:C:1994:193, punto 14), e
Komu e a.
(punto 26 nonché giurisprudenza citata). V., altresì, sentenza del 10 luglio 2019, Reitbauer e a. (C‑722/17, EU:C:2019:577, punto 45).
97
V. relazione [OSCURATO:PERSONA] (punto 166) nonché sentenze del 10 gennaio 1990,
Reichert e Kockler
(C‑115/88, EU:C:1990:3, punto 12), e del 10 luglio 2019,
Reitbauer e a.
(C‑722/17, EU:C:2019:577, punto 48).
98
V. sentenza del 12 ottobre 2017,
Kubicka
(C‑218/16, EU:C:2017:755, punto 47). La Corte ha desunto tale definizione dalla motivazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo [COM(2009) 154 definitivo], pag. 5. Nella proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi [COM(2016) 106 final], viene precisato, per quanto riguarda l’articolo 1, che detto regolamento «non riguarda la natura dei diritti reali, la qualificazione dei beni e dei diritti né la determinazione delle prerogative del titolare di tali diritti», punto 5.1 (pag. 7).
99
V. sentenza del 12 ottobre 2017,
Kubicka
(C‑218/16, EU:C:2017:755, punto 48). La Corte si basa sulle spiegazioni fornite al considerando 15 del regolamento n. 650/2012, che figurano con lo stesso tenore nel considerando 24 del regolamento 2016/1103.
100
Disposizioni analoghe sono contenute all’articolo 31 del regolamento n. 650/2012, il cui ambito di applicazione è stato definito dalla Corte nella sentenza del 12 ottobre 2017,
Kubicka
(C‑218/16, EU:C:2017:755, punto 63), come limitato al contenuto dei diritti reali e al loro recepimento nell’ordinamento giuridico dello Stato membro nel quale sono invocati. Tale articolo non può essere applicato quando il diritto reale trasmesso mediante legato «per rivendicazione» è il diritto di proprietà e lo Stato membro che deve riconoscerne gli effetti conosce un siffatto diritto (punti 64 e 65 di tale sentenza).
101
[OSCURATO:PERSONA], P., «Article 1. – Champ d’application», op. cit., punto 174 e caso 14.
102
V. considerando 52 del regolamento 2016/1103. V. altresì [OSCURATO:PERSONA], P., «Article 1. – Champ d’application», op. cit., punti 176 e 177.
103
[OSCURATO:PERSONA], P., «Article 29. – Adaptation des droits réels», op. cit., punto 26. V. altresì, sul principio, per le questioni relative alla cessazione della comproprietà indivisa tra coniugi, di una lettura combinata degli articoli 27 e 29 del regolamento 2016/1103, che tuttavia andrebbe mitigato in caso di indistinzione tra la legge sul regime patrimoniale tra coniugi e il regime della comunione di diritto comune, [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], S., «Article 27», in Corneloup, S., et al., op. cit., pagg. da 267 a 281, in particolare punto 39.
104
[OSCURATO:PERSONA], P., «Article 1. – Champ d’application», op. cit., punti da 131 a 133.
105
Ibidem
, punto 179. V., altresì, [OSCURATO:PERSONA], D., «Art. 1 EuGüVO [OSCURATO:PERSONA]», op. cit., 2024, punto 11.
106
V. considerando 27 e 28 del regolamento 2016/1103. Inoltre, in materia di esecuzione delle decisioni, hanno competenza esclusiva le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l’esecuzione. V. articolo 24, punto 5, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] I bis. Nella sentenza del 26 marzo 1992,
Reichert e Kockler
(C‑261/90, EU:C:1992:149, punti 26 e 27), che si basa sulla relazione di P. Jenard sulla convenzione di [OSCURATO:PERSONA] (GU 1979, C 59, pag. 1), si richiede uno stretto collegamento con «il ricorso alla forza, alla coercizione o alla espropriazione di beni mobili e immobili per assicurare l’esecuzione materiale delle decisioni e degli atti».