CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 novembre 2022
Cassazione n. 34772/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8315/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI e rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TOSCANA n. 1217/2019, depositata il 05/09/2019, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] (già IPAB [OSCURATO:PERSONA]) ha impugnato l'avviso di accertamento avente ad oggetto l'i.c.i. per l'annualità 2007 in ordine all'immobile sito in Arezzo, Piazza S.Maria in Gradi n. 1. 2.11 ricorso è stato rigettato in primo grado, ma accolto all'esito del giudizio di appello. 3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria della Regione Toscana ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Arezzo. 4. La contribuente ha resistito con controricorso, sostenendo l'inammissibilità delle censure. 5. Per la trattazione della causa è stata fissata l'adunanza camerale del 4 novembre 2022. Il Comune ha depositato memoria difensiva al fine di replicare alla eccepita inammissibilità delle censure formulate. Anche la Fondazione ha depositato una memoria in cui ha eccepito l'irritualità dei documenti prodotti da controparte. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 in relazione alla carenza del requisito dell'utilizzazione diretta del fabbricato, atteso che dal 1° settembre 2007 l'asilo nido accreditato e la scuola di infanzia, ubicati nell'immobile, sono oggetto di un contratto di affitto di azienda, stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] con una cooperativa, per il canone annuo di euro 12.000 a Weo decorrere dal 2009 (come da contratto prodotto) e che, inoltre, l'immobile è usato, sempre a fronte di un corrispettivo, da altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività. 1.2.In via pregiudiziale deve superarsi l'eccezione di inammissibilità della censura, che si rivela idonea ad aggredire la sentenza impugnata, la cui motivazione è costituita solo dall'ultimo passaggio in cui è contenuta, da un lato, una generica adesione alle argomentazioni dell'appello e, dall'altro lato, la valutazione dell'inconfigurabilità della natura commerciale dell'attività, a prescindere dai soggetti attuatori. Non pertinente è, invece, l'eccezione di irrituale deposito dei documenti, posto che il Comune si è limitato a riprodurre gli atti già prodotti in sede di merito e che, comunque, il giudizio di legittimità prescinde dall'esame dei documenti prodotti. fl 1.2.La censura è fondata, atteso che la sentenza (nell'affermare che la natura non commerciale dell'attività prescinde dai soggetti attuatori e, cioè, dai soggetti che utilizzano l'immobile) è in contrasto con il principio consolidato secondo cui, in materia di i.c.i., l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, norma agevolatrice e, dunque, di stretta interpretazione, non opera in caso di utilizzo indiretto dell'immobile da parte dell'ente proprietario, ancorché per finalità di pubblico interesse (tra le tante, Sez. 5, n. 12495 del 4/06/2014, Rv. 631092 - 01, che, in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'applicabilità dell'esenzione agli immobili di proprietà di una congregazione religiosa locati ad un comune). Tale principio è attenuato solo in limitatissime ipotesi alla luce dell'orientamento secondo cui, in tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), dei d.lgs. n. 504 del 1992 spetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'ente possessore (nella specie, una fondazione di religione e di culto) per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente (Sez. 5, n. 25508 del 18/12/2015, Rv. 638082 - 01). In definitiva, l'esenzione in esame compete tendenzialmente solo in caso di utilizzo diretto del bene, da parte dell'ente possessore, per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla 'norma, e può essere estesa all'ipotesi dell'utilizzo indiretto del bene, da parte dell'ente possessore, soltanto qualora ciò non snaturi la natura non commerciale dell'esercizio dell'attività in relazione alla quale è concessa l'esenzione di cui alla lett. i del citato art. 7. Pertanto, la concessione del godimento e dell'uso, da parte dell'ente possessore, a favore di altro ente collegato al primo nel perseguimento delle stesse finalità istituzionali, deve essere del tutto gratuita, senza alcuna forma di remunerazione: circostanza che è necessario accertare in modo rigoroso. Né può superare tale disciplina il regolamento adottato dal Comune di Arezzo, con delibera del Consiglio comunale n. 32 del 2008, che è fonte secondaria e non può porsi in contrasto con la legge. Difatti, l'esenzione trova il suo fondamento nell'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992, che non attribuisce alcun potere al Comune di integrare la normativa sul punto con il proprio regolamento. 2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 2909 cod.civ., non essendo stata impugnata ed essendo, pertanto, passata in giudicato la sentenza n. 177/1/2018 della Commissione tributaria provinciale di Arezzo, che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Fondazione, avente ad oggetto la cartella di pagamento i.c.i. riferita all'annualità del 2010, in conseguenza dell'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento riferito alla medesima annualità. La censura è inammissibile. In primo luogo la censura è confusamente formulata, facendo riferimento, nella rubrica, al giudicato esterno, che, però, viene, nel corpo del motivo, riferito non a tutte le sentenze citate, ma solo ad una sentenza la cui individuazione risulta incomprensibile. Più precisamente, nel ricorso si citano una serie di sentenze, l'ultima delle quali è la sentenza n. 177/1/2018 della Commissione provinciale tributaria di Arezzo, depositata il 20 marzo 2018 ("che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Fondazione sulla cartella di pagamento riferita all'annualità 2010 nel presupposto che la stessa aveva omesso di impugnare l'avviso di accertamento per la predetta annualità"), precisandosi "che tale ultima sentenza è stata depositata in data 25/11/2013 ed essendo decorsi i termini per la sua impugnazione è ormai passata in giudicato". Il ricorrente ha indicato, dunque, una sentenza, come passata in giudicato, ma prima l'ha individuata con una data di deposito (20 marzo 2018) e successivamente con altra data di deposito (25 novembre 2018). A ciò si aggiunga che si tratterebbe di pronuncia di inammissibilità del ricorso avverso una cartella di pagamento e, dunque, di una pronuncia in rito, inidonea al giudicato sostanziale (Sez. 3, n. 13603 del 19/05/2021, Rv. 661416 - 01). Deve, inoltre, ricordarsi che: 1) la parte che eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche corredandola della idonea certificazione ex art. 124 5 disp. att. c.p.c., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi ritenere che la mancata contestazione di controparte sull'affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della controparte medesima dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Sez. 6 - 5, n. 9746 del 18/04/2017, Rv. 643801 - 01); 2) il giudicato cosiddetto esterno, utilizzabile nel processo tributario per la sua capacità espansiva anche nei casi in cui può incidere su elementi riguardanti più periodi di imposta, può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché, però,esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 24531 del 18/10/2017, Rv. 645913 - 01). 4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, mentre deve dichiararsi inammissibile il secondo, e conseguentemente la sentenza va cassata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte: accoglie primo motivo, inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella