CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 44682/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 3.12.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale partenopeo che, in data 17.5.2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di tentata estorsione a lui ascritti e, con la contestata recidiva e la aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen., lo aveva condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed Euro 2.200 di multa così ridotta per la scelta del rito, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; 2. ricorre per cassazione il difensore dello Iovine lamentando violazione di legge nonché omessa motivazione con riferimento alla recidiva reiterata di cui all'art. 99 co. 4 cod. pen.: rileva che l'imputato, confesso, era stato condannato con la applicazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ed il corrispondente aumento di pena; segnala che la Corte, dopo aver esaminato il motivo concernente il giudizio di merito sulla sussistenza dei presupposti sostanziali della recidiva, ha omesso invece di confrontarsi con il rilievo, che pure era stato mosso con l'atto di gravame, in cui si era evidenziato che mai in precedenza la recidiva era stata ritenuta ed applicata a suo carico; sottolinea la "ratio" della recidiva e la necessità di una precedente dichiarazione che sia stata disattesa e sia rimasta inascoltata dall'imputato; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, infatti, come la Corte di Appello abbia correttamente motivato in merito ai presupposti perché il fatto per cui si procede potesse ritenersi espressione di maggior capacità criminale e riprovevolezza tali da meritare un aggravamento della pena; sottolinea la infondatezza del ricorso anche con riguardo al profilo formale richiamando a tal proposito l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il presupposto che consente di riconoscere la recidiva qualificata è rappresentato dalla esistenza di una o più sentenze che siano passate in giudicato prima della commissione del fatto, condizione che nel caso di specie risulta direttamente dall'esame del certificato penale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. La difesa, infatti, segnala come la Corte di Appello, nel vagliare il motivo di gravame concernente la applicazione della recidiva, ha tuttavia omesso di considerare il profilo "formale" che pure era stato puntualmente evidenziato, concernente il fatto che essa sarebbe stata applicata all'imputato che, tuttavia, non era mai stato in precedenza dichiarato recidivo, e dunque in assenza dei presupposti di legge. Va rilevato, in primo luogo, che, in effetti, l'atto di appello (cfr., pag. 4, punto 2.1) aveva sollevato la questione di cui, invece, la Corte territoriale, soffermandosi sulla esistenza dei presupposti "sostanziali" della recidiva, non aveva tenuto conto. Altra precisazione è quella relativa al tipo di recidiva applicata nel caso di specie: ed infatti, a fronte della contestazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, il GIP aveva ritenuto ed applicato la recidiva "specifica e reiterata" (cfr., pag. 7 della sentenza di primo grado). Detto questo, si deve dare atto che nella giurisprudenza di questa Corte si riscontra un orientamento secondo cui "ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale" (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021 Rv. 28122; Sez. 2, n. 21451 del 05/03/2019 Rv. 275816). Altre decisioni hanno invece ritenuto che l'applicazione della recidiva presuppone che la precedente condanna sia divenuta definitiva prima della commissione del fatto in relazione al quale la recidiva stessa è ritenuta, poiché l'autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 994 del 25/11/2021 Ud. (dep. 13/01/2022) Rv. 282515 - 03, Raccuia; Sez. 2, Sentenza n. 37063 del 26/11/2020 Ud. (dep. 22/12/2020) Rv. 280436 - 01, [OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte ha sostenuto che è preclusa l'applicazione della recidiva reiterata, di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., nel caso in cui non sia mai stata precedentemente applicata la recidiva, semplice, aggravata o pluriaggravata, per la mancanza del presupposto formale rappresentato dall'anteriorità della data di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella di commissione del nuovo reato; conf., Sez. 3 - , Sentenza n. 2519 del 14/12/2021 Ud. (dep. 24/01/2022) Rv. 282707 - 02, [OSCURATO:PERSONA]). Si è infatti chiarito che "la centralità della natura circostanziale della recidiva consente di cogliere il senso di decisioni anche recenti di questa Corte ... secondo le quali «il giudice della cognizione può accertare, a differenza di quello di esecuzione, i presupposti della recidiva reiterata, prevista dall'art. 99, comma 4, cod. pen., anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice» (cfr., Sez. 2, n. 21451 del 05/03/2019, Gasmi, Rv. 275816; Sez. 5, n. 47072 del 13/06/2014, Hoxha, Rv. 261308)". Una recente decisione di questa stessa sezione ha chiarito che "richiamando la puntualizzazione della sentenza Calibè («la recidiva, al pari di ogni altra circostanza aggravante, non viene "dichiarata", ma può solo essere ritenuta e applicata ai reati in relazione ai quali è contestata»), con la più recente sentenza si è disattesa la deduzione del ricorrente secondo la quale, «ai fini della contestazione dell'aggravante nella forma reiterata occorre una precedente sentenza dichiarativa dello status di recidivo», con una statuizione che risulta ineccepibile, proprio perché è in radice erroneo il riferimento ad uno status di recidivo e, ancor di più, ad una dichiarazione di recidiva, che pacificamente non può esistere, come evidenziato dalle Sezioni unite sin dalla sentenza Caibè e rimarcato nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], la quale ha ribadito la «piena adesione alla concezione della recidiva quale circostanza aggravante» ed il rifiuto di ogni forma di automatismo nell'applicazione della stessa" (cfr., in motivazione di Sez. 2, Sentenza n. 37063 del 26/11/2020 Ud. (dep. 22/12/2020) Rv. 280436 - 01, [OSCURATO:PERSONA]). Tanto premesso, si deve tuttavia dare atto che nel caso di specie, nell'ottobre del 2019, ovvero quando è stato commesso il reato per cui è intervenuta la condanna di cui si discute, a carico dello Iovine risultavano due condanne definitive per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale in cui era stata applicatAt recidiva reiterata e specifica (cfr., la sentenza n. 7 del certificato penale) e, successivamente, quella reiterata, specifica ed infraquinquennale (cfr., la sentenza n. 8); in ogni caso, erano a quella data passate in giudicato da un lato la sentenza del 6.7.2010 di conferma della condanna del ricorrente per associazione a delinquere di stampo mafioso pluriaggravata (cfr., la sentenza sub 4) e, dall'altro, due sentenze per furto (cfr., sub 1 e 2). 4. Alla infondatezza del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e