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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 27447/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1307/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16623/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - DONATO D'AURIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Catanzaro; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’istanza di riesame che era stata proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] confermando perciò la misura della custodia cautelare in carcere che era stata adottata dal GIP che aveva ravvisato, a carico del ricorrente, gravi indizi di colpevolezza del delitto di tentata estorsione aggravata in concorso nonché il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27447/2025 Roma, lì, 25/07/2025 ricorso delle relative esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili se non con il ricorso alla misura più afflittiva.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore che deduce:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., 273 cod. proc. pen. in punto di valutazione della gravità indiziaria anche in relazione all’elemento psicologico del reato: rileva che la motivazione dell’ordinanza impugnata è carente sull’elemento psicologico che deve sorreggere la condotta concorsuale; osserva come, nel caso di specie, il Tribunale abbia motivato sulla scorta di un dato meramente congetturale, ovvero sul carattere asseritamente inusuale della condotta tenuta dal Serra che avrebbe cercato di contattare il Parisi per conto del [OSCURATO:PERSONA]; aggiunge che in tal modo il Tribunale si è limitato a ripercorrere le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari senza confrontarsi con gli elementi addotti dalla difesa, a partire dal tenore delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] per passare al fatto che il carrello (di cui aveva parlato il [OSCURATO:PERSONA] come lo scopo della sua visita al Parisi) era stato effettivamente “sabbiato”, come riferito sia dal [OSCURATO:PERSONA] che dallo stesso Parisi; ribadisce, inoltre, che il Serra, per tutta la durata del dialogo tra il Parisi ed il [OSCURATO:PERSONA], era rimasto in macchina;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in merito all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.: segnala il carattere puramente assertivo della motivazione con cui il Tribunale ha affermato la consapevolezza, in capo al Serra, della finalità di agevolazione del clan operante sul territorio con cui avrebbe agito il [OSCURATO:PERSONA]; osserva che si tratta, in ogni caso, dio una motivazione non coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità;

2.3. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’aggravante di cui al n. 3 del comma terzo dell’art. 628 cod. pen.: rileva che l’aggravante richiamata è tra quelle di natura soggettiva che, inerendo alla persona del colpevole, sono valutate a carico del concorrente soltanto se da costui conosciute ovvero ignorate per colpa e se, inoltre, abbiano in concreto agevolato la commissione del reato a beneficio di tutti; aggiunge che il Tribunale non ha chiarito in base a quali elementi si dovesse ritenere che il Serra fosse consapevole della qualità soggettiva posseduta dal [OSCURATO:PERSONA];

2.4. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al ricorso delle necessarie esigenze cautelari: rileva che il Tribunale si è limitato ad evocare la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza confrontarsi con le argomentazioni sviluppate dalla difesa in punto di assenza di esigenze cautelari da tutelare, tenuto conto dell’incensuratezza del Serra, della comprovata assenza di contatti tra costui ed ambienti della criminalità organizzata, trattandosi inoltre di un soggetto che non aveva mai rivestito interesse investigativo o risultato dedito ad attività delittuose; sottolinea, ancora, la sproporzione della misura adottata alla luce dell’unica e sporadica presenza del Serra al solo episodio del 10/12/2024.

3. La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso.

4. La difesa ha trasmesso le conclusioni scritte insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, complessivamente, infondato.

1. Non è inutile ribadire quali siano i termini del sindacato di legittimità nei confronti dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178- 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01).

La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie non permettendogli tuttavia di prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01).

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369-01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244-01, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura).

Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.

Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511-01; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179- 01; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683-01; Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364-01, in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma 1- bis, cod. proc. pen.; conf., sul punto, e tra le altre, Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805-01; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172-01).

2. Tanto premesso, rileva il collegio che il Tribunale ha motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta individuale, in termini non censurabili in questa sede.

2.1. L’ordinanza in verifica ha ripercorso la vicenda fattuale dando conto di quanto era stato appreso dagli investigatori e dei riscontri immediatamente acquisiti attraverso l’escussione della persona offesa e l’esame dei filmati tratti dalle videocamere di sorveglianza situate nell’azienda del Parisi che avevano documentato l’incontro con il [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva contattato l’imprenditore tramite [OSCURATO:PERSONA] che aveva addotto motivi di lavoro; il Parisi, rintracciato da un suo dipendente, aveva accettato di incontrare il Serra che, tuttavia, si era limitato ad accompagnare sul posto l’odierno ricorrente attendendo in macchina l’esito del colloquio.

Il Tribunale ha spiegato che il Parisi aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA] (come era avvenuto già giorni addietro), nell’occasione, gli aveva chiesto in prestito 1.500 euro e che “… dinanzi all’immediato diniego del Parisi, il [OSCURATO:PERSONA] si faceva seguire dall’imprenditore alle spalle del capannone dove precisava che la sua richiesta non era una pretesa, bensì una forma di favore personale giacché quella cifra gli serviva per pagare onorari legali, inoltre fissava come termine ultimo di consegna del denaro la data del 18 dicembre 2024” (cfr., pag. 2 dell’ordinanza); lo stesso Parisi, hanno sottolineato i giudici di merito, aveva segnalato che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva fatto presente che “… a séguito del pagamento non sarebbero più insorti problemi, anzi, i due si sarebbero potuti considerare amici” (cfr., ivi).

La persona offesa aveva inoltre riferito che il [OSCURATO:PERSONA] era tornato a cercarlo dopo qualche giorno per reiterare la richiesta e, nell’occasione, si era arrabbiato per il fatto che i carabinieri avevano acquisito le telecamere di sorveglianza pretendendo anzi di conoscere i nomi degli operanti perché voleva dare loro un punto “sul muso” (cfr., ancora, ivi); in ogni caso, secondo il racconto del Parisi, il ricorrente gli aveva suggerito di far presente agli investigatori che la sua presenza sul posto era dovuta all’intenzione di sabbiare un carrellino avendo tuttavia egli ben compreso (anche per il gesto di ammiccamento dell’odierno ricorrente) che la sua prossima visita, preannunciata per il giorno 17, era finalizzata a riscuotere la somma richiesta (cfr., ivi).

2.2. Alla luce di questa ricostruzione, i giudici catanzaresi hanno potuto inferire la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ipotizzato nella provvisoria incolpazione.

In particolare, il Tribunale, sulla scorta di considerazioni non manifestamente illogiche, ha potuto escludere che la richiesta del [OSCURATO:PERSONA], al di là delle espressioni utilizzate (che alludevano ad un “prestito” di natura personale) aveva ad oggetto, in realtà, una somma pretesa a titolo di estorsione; più in particolare, oltre alle modalità anomale con cui il Parisi era stato avvicinato (tramite il Serra) e condotto a parlare nella parte retrostante il capannone, lontano da occhi indiscreti, l’ordinanza ha evidenziato che, ad escludere la praticabilità della tesi difensiva, militava il fatto che “… non vi erano rapporti pregressi tra le parti, di natura personale o lavorativa, tali da giustificare una simile istanza …” oltre alla “… fissazione di un ridotto termine per la consegna del denaro”, circostanze che escludevano “… l’attribuzione della invocata funzione solidaristica e faceva desumere la perentorietà della richiesta” (cfr., pag. 4 dell’ordinanza); per altro verso, il Tribunale ha sottolineato che il [OSCURATO:PERSONA], nonostante avesse chiesto la somma in “prestito”, non si era in alcun modo impegnato alla sua restituzione e anzi aveva qualificato la dazione come “… un investimento a titolo di protezione per evitare guai in futuro …” (cfr., pag. 4), in tal modo proponendo “… velata minaccia di un male ingiusto e notevole …” (cfr., ivi: “… non avrebbe incontrato problemi di sorta in quanto i due sarebbero diventati amici”).

2.3. Con specifico riferimento alla posizione del Serra, il Tribunale ha richiamato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 2-3 dell’ordinanza) il quale aveva riferito che “… il [OSCURATO:PERSONA] si trovava in compagnia del Serra allorché questi cercava di incontrare il Parisi con il pretesto di parlare di lavoro e pochi minuti dopo, appreso il luogo in cui l’imprenditore si trovava, la Opel si dirigeva verso il capannone, dove il solo [OSCURATO:PERSONA] scendeva ed incontrava il Parisi mentre il Serra restava in auto e non partecipava al colloquio”.

Il coinvolgimento del ricorrente, non soltanto sul piano del concorso materiale ma della consapevolezza della natura della richiesta avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], è stato fondato – con motivazione non manifestamente illogica e prettamente di merito – con l’inusualità del comportamento del Serra che aveva contattato il Parisi tramite il [OSCURATO:PERSONA] “… dal momento che il Serra non risultava essere cliente dell’imprenditore o intrattenere rapporti commerciali con il medesimo …” e “la pretestuosità della richiesta si disvelava allorché il Serra, giunto unitamente al [OSCURATO:PERSONA] presso il capannone in cui si trovava il Parisi, rimaneva in auto al lato guidatore mentre il secondo veicolava la richiesta estorsiva” (cfr., ancora, ivi, pag.

L’ordinanza in verifica ha spiegato che il Serra ha fornito “… un concreto e consapevole contributo causale allo svolgersi della condotta predatoria, agevolandone la consumazione; allo stesso è ascrivibile l’attività propulsiva volta a procacciare al [OSCURATO:PERSONA] l’incontro diretto e riservato con il Parisi, sfruttando la pregressa conoscenza con il [OSCURATO:PERSONA] e facendosi addirittura passare al telefono l’imprenditore con il pretesto di sottoporgli una questione lavorativa; pochi minuti dopo, inoltre, accompagnava il coindagato [OSCURATO:PERSONA] direttamente dall’imprenditore consentendogli di formulare direttamente l’istanza estorsiva” (cfr., ancora, pag. 5); ha sottolineato, dunque, che le modalità con cui il Parisi era stato contattato non consentivano di seguire la tesi della difesa circa l’intenzione del [OSCURATO:PERSONA] (di cui soltanto sarebbe stato a conoscenza il Serra) di sabbiare il carrello (cfr., ancora ivi).

I giudici del riesame hanno pertanto motivato in termini coerenti con il principio secondo cui la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, non può che essere acquisita in forma indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta e circostanziali, che siano giudicati come in grado di esprimere il fine perseguito dall'agente e, prima ancora, la consapevolezza della illiceità dell’azione (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01, tutte richiamate da Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02).

2.4. E’ d’altra parte pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (cfr., Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797-01; conf., Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Pistolesi, Rv. 247117-01, in cui la Corte ha ribadito che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera).

Nel caso di specie, il Tribunale, in coerenza con le coordinate dettate dalla giurisprudenza appena richiamata, ha spiegato che il Parisi aveva puntualmente colto il “senso” della richiesta formulata dall’odierno ricorrente e, in particolare, aveva ben compreso che essa non aveva ad oggetto un prestito e che doveva invece collegata alla contestuale rassicurazione fornitagli dal [OSCURATO:PERSONA] che, in quel modo, egli avrebbe potuto lavorare tranquillamente godendo della sua “amicizia” (cfr., pag. 2 dell’ordinanza).

2.5. Per altro verso, i giudici della cautela hanno congruamente motivato anche in ordine alla sussistenza dell’aggravante dell’uso del “metodo mafioso” di cui all’attuale art. 416-bis.1 cod. pen.

In particolare, hanno sottolineato come la richiesta estorsiva era stata avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] con modalità tipiche della criminalità organizzata, ovvero paventando “problemi” che sarebbero stati risolti con il pagamento della somma pretesa: per altro verso, ha ribadito come il ricorrente fosse accompagnato da una fama criminale certamente nota al suo interlocutore e in qualche misura emblematicamente sintetizzata nel soprannome con cui era conosciuto (“Peppe ‘a mafia”) e che contribuiva a corroborare la prognosi concernente la ineluttabilità delle conseguenze negative che sarebbero scaturite da un rifiuto ingiustificato a soddisfarne le richieste.

I giudici catanzaresi hanno spiegato che “… la vittima percepiva, anche in funzione della fama criminale del coindagato, la gravità e l’imminenza del pericolo quanto mai effettivo ed attuale proprio in ragione delle insistenti richieste che il [OSCURATO:PERSONA] rivolgeva al Parisi e che motivava con la necessità di affrontare onerose spese legali, circostanza che verosimilmente sottintendeva la perduranza di vicende giudiziarie in capo al richiedente, amplificando la percezione della relativa pericolosità da parte della vittima” (cfr., pag. 7).

L’impianto motivazionale con cui il Tribunale ha confermato la configurabilità dell’ipotesi delittuosa in relazione alla quale è stata adottata la misura personale in atto.

E’ assolutamente consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone l'esistenza di un'associazione con le caratteristiche di cui all’art. 416- bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua applicazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice “tipica” dell'agire mafioso essendo perciò l’aggravante configurabile tanto con riferimento ai reati- fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, che nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103-01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025-01).

La circostanza aggravante del metodo mafioso è, pertanto, configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (cfr., Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065-01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525-01; Sez. 1, n. 5881 del 04/11/2011, dep. 2012, Giampà, Rv. 251830-01; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, dep. 2014, Ferrise, Rv. 258103-01).

In altri termini, quel che rileva non è la effettiva e reale esistenza di un sodalizio riconducibile a quelli connotati dalle caratteristiche proprie di cui all’art. 416-bis cod. pen., ovvero che il reo (o anche i suoi accoliti) ne faccia effettivamente parte, ma il fare ricorso a metodi propri e simili a quelli utilizzati nell’ambito di quelle consorterie criminali, connotate per l’appunto dalla forza intimidatrice promanante per l’appunto dalla consapevolezza, da parte delle vittime, che la condotta criminosa di cui sono destinatarie non è riconducibile esclusivamente all’autore materiale della condotta in quel momento da essi subìta ma, ben diversamente, che costui possa contare sull’apporto di terzi in grado di sostenerne l’azione, di vendicarlo se occorre, comunque di intervenire in suo aiuto anche con metodi violenti; con l’effetto, così, di ridurre, per ciò solo, i margini di “resistenza” della persona offesa in tal modo indotta ad accondiscendere “spontaneamente” ed a non reagire rispetto alle illegittime pretese avanzate nei suoi confronti.

Come è stato chiarito, è sufficiente, cioè, che l'esistenza di un sodalizio appaia sullo sfondo, perché evocato dall'agente, inducendo perciò la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell'aggressore - o ad abbandonare ogni velleità di difesa - per timore di più gravi conseguenze; ciò in quanto "la ratio della disposizione di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata" (cfr., così, Sez. 6, n. 582 del 19/02/1998, Primasso, Rv. 210405-01).

Il Tribunale ha motivato in termini coerenti con queste direttive ermeneutiche evidenziando come lo stesso riferimento alla necessità di far fronte alle spese legali fosse un richiamo idoneo ad evocare il persistente collegamento del [OSCURATO:PERSONA] – già pluripregiudicato in quanto condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso ma, anche, per il delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 – con ambienti criminali di rilevante spessore, certamente tali da indurre nel destinatario della richiesta la convinzione della assoluta opportunità di soddisfare la richiesta che gli era stata rivolta.

Con riguardo, infine, alla posizione del Serra, è appena il caso di ricordare che l’aggravante in parola, a differenza della diversa circostanza dell'agevolazione mafiosa (su cui, cfr., Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01), derivando dalle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, si connota per il carattere oggettivo (Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017, Gioffrè, Rv. 270602-01, in motiv.; conf., Sez. 2, n. 3428 del 20/12/2012, dep. 2013 Buonanno, Rv. 254776-01, in motiv.; Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02) e si applica perciò ai concorrenti nel reato secondo lo schema stabilito dall’art. 59 cod. pen., potendo esser posta a carico di costoro purché siano a conoscenza dell'utilizzo del metodo da parte dell’autore del fatto ovvero lo ignorino per colpa o per errore determinato da colpa (per il medesimo principio affermato con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., Sez.

U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589-01).

Sotto tale profilo, la motivazione dell’ordinanza impugnata non presta il fianco a rilievi suscettibili di essere avanzati in questa sede avendo il Tribunale sottolineato come il [OSCURATO:PERSONA] fosse comunemente conosciuto come soggetto gravato da numerosi precedenti penali tanto da essere conosciuto con il soprannome di “Peppe ‘a mafia” (cfr., pag. 6 dell’ordinanza); il suo modo di rapportarsi con il Parisi, pertanto, non poteva essere ignorato dal Serra che aveva propiziato l’incontro accompagnandolo sul posto.

2.6. La motivazione è invece meramente congetturale quanto alla medesima aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. declinata nell’accezione “agevolativa” e su cui la difesa dell’odierno ricorrente ha evidenziato la carenza sotto il profilo dell’elemento soggettivo.

È largamente diffusa, ancorché non del tutto unanime (cfr., per una posizione più sfumata, ancorché relativa ad una fattispecie concreta peculiare, Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109-01), l’affermazione secondo cui l’art. 416-bis.1 cod. pen., configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima relativa al reato commesso dal soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della cui integrazione non è necessaria la prova l'esistenza della associazione criminosa, essendo sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga o sia legato ad un sodalizio con quelle caratteristiche; la seconda che, invece, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una associazione mafiosa, ne implica necessariamente l'esistenza reale a non semplicemente supposta e soprattutto richiede, ai fini della sua integrazione, la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione e non un singolo partecipante (cfr., Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515-01; Sez. 2, n. 41003 del 20/09/2013, Bianco, Rv. 257240-01; conf., Sez. 6, n. 1738 del 14/11/2018, Mancuso, Rv. 274842-01).

Le stesse Sezioni Unite “Chioccini”, vagliando la questione della natura – oggettiva o soggettiva – della aggravante della agevolazione, hanno fatto presente che “… la forma aggravata in esame esige quindi che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416- bis cod. pen. ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione” (cfr., dalla motivazione di Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01).

Tanto premesso, non si può non rilevare la sostanziale assenza della motivazione con cui il Tribunale ha fondato l’affermazione della finalità agevolativa che avrebbe dovuto animare la condotta del [OSCURATO:PERSONA], limitandosi, in realtà, a soffermarsi sulla possibile concorrenza tra l’aggravante “oggettiva” del metodo e quella “soggettiva” della finalità agevolativa (cfr., pag. 9) oltre che sul quoziente psicologico necessario per “imputare” quest’ultima al concorrente che non agisca per tale finalità.

2.7. Carente e, invero, errata in diritto, è la motivazione dell’ordinanza impugnata quanto alla sussistenza dei presupposti dell’aggravante di cui al n. 3 del comma terzo dell’art. 628 cod. pen.

È vero che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, ai fini della sua configurabilità, non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267850-01; Sez. 1, n. 6533 del 01/02/2012, Santapaola, Rv. 252084-01; Sez. 5, n. 26542 del 08/04/2009, Vatiero, Rv. 244096-01).

Detto questo, rileva il Collegio che i giudici della cautela hanno richiamato le condanne subite dal [OSCURATO:PERSONA] legate alla sua intraneità alla cosca Giglio operante in Strongoli nonché quella, divenuta definitiva in data 10/02/2015, per associazione a delinquere dedita dal narcotraffico, omicidio continuato, detenzione e porto illegali di armi, ricettazione, cessione di sostanze stupefacenti; e, tuttavia, a fronte dei rilievi difensivi (secondo cui la condanna per associazione di stampo mafioso avrebbe riguardato una contestazione risalente), il Tribunale ha certamente errato nel ritenere irrilevante la “risalenza” della condotta “… in quanto tale elemento non elide la sussistenza della contestata aggravante ex art. 628, comma 3, n. 3 c.p.” (cfr., pag. 7 dell’ordinanza).

Al contrario, è proprio sulla perdurante ed attuale appartenenza del ricorrente ad una compagine con le caratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen. che si fonda la ratio dell’aggravante, diretta a sanzionare più severamente la maggiore pericolosità individuale dimostrata dall'associato che - così soggettivamente connotato - abbia consumato l'ulteriore delitto (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, Loliva, Rv. 286426-01 in cui, su tale presupposto, la Corte ha ribadito che, in tema di estorsione, l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., può concorrere con quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., posto che la prima presuppone che la condotta sia stata tenuta con modalità mafiose, pur non essendo necessario che il soggetto agente appartenga a un sodalizio criminale di tal genere, mentre la seconda postula la provenienza della violenza o della minaccia da persona appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario il concreto accertamento delle modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate mercé l'utilizzo della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa; conf., Sez. 2, n. 15429 del 08/03/2024, Zagaria, Rv. 286280-01; Sez. 2, n. 48448 del 31/10/2023, Genovese, Rv. 285587-01); Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267850-01).

Il presupposto per ritenere la sussistenza dell’aggravante di cui al n. 3 del comma terzo dell’art. 628 cod. pen. è dunque la verifica, sia pure operata in via incidentale ma nel caso di specie omessa, che l’indagato, al momento del fatto, possa ritenersi “associato” ad un sodalizio di stampo mafioso.

3. Le suesposte criticità del provvedimento impugnato quanto alla aggravante della finalità agevolativa e della (attuale) appartenenza del coindagato ad una compagine di stampo mafioso, non si riflettono sulla valutazione concernente le esigenze cautelari, avendo il Tribunale motivato in primo luogo sull’esistenza dei presupposti della (doppia) presunzione (relativa) di cui al comma terzo dell’art. 275 cod. proc. pen. che è sorretta, in termini idonei e sufficienti, dall’aggravante del “metodo”.

E’ consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; laddove, pertanto, il titolo cautelare riguardi i reati contemplati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo dal fatto, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr., così, tra le tante, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02; conf., Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865-01, in cui la Corte ha ribadito che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo; cfr., ancora, Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112-01).

Per altro verso, questa Corte ha chiarito che la doppia presunzione prevista, per determinate fattispecie incriminatrici, dal combinato disposto gli artt. 275, comma 3, terzo periodo, e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., in caso di contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., deve intendersi come riferita anche ai delitti tentati, atteso che il generico riferimento ai delitti, così aggravati, indipendentemente dallo specifico titolo di reato, è comprensivo di ogni fattispecie delittuosa, sia consumata che tentata (cfr., Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771-01; conf., Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01; Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01).

Il Tribunale, con motivazione esauriente, ha spiegato che, a fronte dell’oggettiva gravità del fatto, emblematica, nella sua dinamica, della contiguità del Serra con ambienti criminali, la difesa non ha potuto opporre elementi concreti idonei a superare la doppia presunzione stabilita dalla norma codicistica (cfr., ivi, pag. 10).

4. Le suesposte considerazioni giustificano il rigetto del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso, 03/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1307/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 16623/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - DONATO D'AURIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Catanzaro; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha respinto l’istanza di riesame che era stata proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] confermando perciò la misura della custodia cautelare in carcere che era stata adottata dal GIP che aveva ravvisato, a carico del ricorrente, gravi indizi di colpevolezza del delitto di tentata estorsione aggravata in concorso nonché il CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 27447/2025 Roma, lì, 25/07/2025 ricorso delle relative esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili se non con il ricorso alla misura più afflittiva. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore che deduce: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., 273 cod. proc. pen. in punto di valutazione della gravità indiziaria anche in relazione all’elemento psicologico del reato: rileva che la motivazione dell’ordinanza impugnata è carente sull’elemento psicologico che deve sorreggere la condotta concorsuale; osserva come, nel caso di specie, il Tribunale abbia motivato sulla scorta di un dato meramente congetturale, ovvero sul carattere asseritamente inusuale della condotta tenuta dal Serra che avrebbe cercato di contattare il Parisi per conto del [OSCURATO:PERSONA]; aggiunge che in tal modo il Tribunale si è limitato a ripercorrere le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari senza confrontarsi con gli elementi addotti dalla difesa, a partire dal tenore delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] per passare al fatto che il carrello (di cui aveva parlato il [OSCURATO:PERSONA] come lo scopo della sua visita al Parisi) era stato effettivamente “sabbiato”, come riferito sia dal [OSCURATO:PERSONA] che dallo stesso Parisi; ribadisce, inoltre, che il Serra, per tutta la durata del dialogo tra il Parisi ed il [OSCURATO:PERSONA], era rimasto in macchina; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in merito all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.: segnala il carattere puramente assertivo della motivazione con cui il Tribunale ha affermato la consapevolezza, in capo al Serra, della finalità di agevolazione del clan operante sul territorio con cui avrebbe agito il [OSCURATO:PERSONA]; osserva che si tratta, in ogni caso, dio una motivazione non coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità; 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all’aggravante di cui al n. 3 del comma terzo dell’art. 628 cod. pen.: rileva che l’aggravante richiamata è tra quelle di natura soggettiva che, inerendo alla persona del colpevole, sono valutate a carico del concorrente soltanto se da costui conosciute ovvero ignorate per colpa e se, inoltre, abbiano in concreto agevolato la commissione del reato a beneficio di tutti; aggiunge che il Tribunale non ha chiarito in base a quali elementi si dovesse ritenere che il Serra fosse consapevole della qualità soggettiva posseduta dal [OSCURATO:PERSONA]; 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al ricorso delle necessarie esigenze cautelari: rileva che il Tribunale si è limitato ad evocare la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza confrontarsi con le argomentazioni sviluppate dalla difesa in punto di assenza di esigenze cautelari da tutelare, tenuto conto dell’incensuratezza del Serra, della comprovata assenza di contatti tra costui ed ambienti della criminalità organizzata, trattandosi inoltre di un soggetto che non aveva mai rivestito interesse investigativo o risultato dedito ad attività delittuose; sottolinea, ancora, la sproporzione della misura adottata alla luce dell’unica e sporadica presenza del Serra al solo episodio del 10/12/2024. 3. La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha trasmesso le conclusioni scritte insistendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, complessivamente, infondato. 1. Non è inutile ribadire quali siano i termini del sindacato di legittimità nei confronti dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178- 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie non permettendogli tuttavia di prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369-01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244-01, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura). Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, condivide la tesi secondo cui "in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia allo stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell'adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall'art. 273 cod. proc. pen., comma 1-bis, che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)" (cfr., Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511-01; Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179- 01; Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016, Jovanovic, Rv. 268683-01; Sez. 4, n. 17247 del 14/03/2019, Marando, Rv. 276364-01, in cui la Corte ha ribadito i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quali elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - non richiamato dall'art. 273 comma 1- bis, cod. proc. pen.; conf., sul punto, e tra le altre, Sez. 1, n. 43258 del 22/05/2018, Tantone, Rv. 275805-01; Sez. 2, n. 22968 del 08/03/2017, Carrubba, Rv. 270172-01). 2. Tanto premesso, rileva il collegio che il Tribunale ha motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta individuale, in termini non censurabili in questa sede. 2.1. L’ordinanza in verifica ha ripercorso la vicenda fattuale dando conto di quanto era stato appreso dagli investigatori e dei riscontri immediatamente acquisiti attraverso l’escussione della persona offesa e l’esame dei filmati tratti dalle videocamere di sorveglianza situate nell’azienda del Parisi che avevano documentato l’incontro con il [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva contattato l’imprenditore tramite [OSCURATO:PERSONA] che aveva addotto motivi di lavoro; il Parisi, rintracciato da un suo dipendente, aveva accettato di incontrare il Serra che, tuttavia, si era limitato ad accompagnare sul posto l’odierno ricorrente attendendo in macchina l’esito del colloquio. Il Tribunale ha spiegato che il Parisi aveva riferito che il [OSCURATO:PERSONA] (come era avvenuto già giorni addietro), nell’occasione, gli aveva chiesto in prestito 1.500 euro e che “… dinanzi all’immediato diniego del Parisi, il [OSCURATO:PERSONA] si faceva seguire dall’imprenditore alle spalle del capannone dove precisava che la sua richiesta non era una pretesa, bensì una forma di favore personale giacché quella cifra gli serviva per pagare onorari legali, inoltre fissava come termine ultimo di consegna del denaro la data del 18 dicembre 2024” (cfr., pag. 2 dell’ordinanza); lo stesso Parisi, hanno sottolineato i giudici di merito, aveva segnalato che il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva fatto presente che “… a séguito del pagamento non sarebbero più insorti problemi, anzi, i due si sarebbero potuti considerare amici” (cfr., ivi). La persona offesa aveva inoltre riferito che il [OSCURATO:PERSONA] era tornato a cercarlo dopo qualche giorno per reiterare la richiesta e, nell’occasione, si era arrabbiato per il fatto che i carabinieri avevano acquisito le telecamere di sorveglianza pretendendo anzi di conoscere i nomi degli operanti perché voleva dare loro un punto “sul muso” (cfr., ancora, ivi); in ogni caso, secondo il racconto del Parisi, il ricorrente gli aveva suggerito di far presente agli investigatori che la sua presenza sul posto era dovuta all’intenzione di sabbiare un carrellino avendo tuttavia egli ben compreso (anche per il gesto di ammiccamento dell’odierno ricorrente) che la sua prossima visita, preannunciata per il giorno 17, era finalizzata a riscuotere la somma richiesta (cfr., ivi). 2.2. Alla luce di questa ricostruzione, i giudici catanzaresi hanno potuto inferire la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ipotizzato nella provvisoria incolpazione. In particolare, il Tribunale, sulla scorta di considerazioni non manifestamente illogiche, ha potuto escludere che la richiesta del [OSCURATO:PERSONA], al di là delle espressioni utilizzate (che alludevano ad un “prestito” di natura personale) aveva ad oggetto, in realtà, una somma pretesa a titolo di estorsione; più in particolare, oltre alle modalità anomale con cui il Parisi era stato avvicinato (tramite il Serra) e condotto a parlare nella parte retrostante il capannone, lontano da occhi indiscreti, l’ordinanza ha evidenziato che, ad escludere la praticabilità della tesi difensiva, militava il fatto che “… non vi erano rapporti pregressi tra le parti, di natura personale o lavorativa, tali da giustificare una simile istanza …” oltre alla “… fissazione di un ridotto termine per la consegna del denaro”, circostanze che escludevano “… l’attribuzione della invocata funzione solidaristica e faceva desumere la perentorietà della richiesta” (cfr., pag. 4 dell’ordinanza); per altro verso, il Tribunale ha sottolineato che il [OSCURATO:PERSONA], nonostante avesse chiesto la somma in “prestito”, non si era in alcun modo impegnato alla sua restituzione e anzi aveva qualificato la dazione come “… un investimento a titolo di protezione per evitare guai in futuro …” (cfr., pag. 4), in tal modo proponendo “… velata minaccia di un male ingiusto e notevole …” (cfr., ivi: “… non avrebbe incontrato problemi di sorta in quanto i due sarebbero diventati amici”). 2.3. Con specifico riferimento alla posizione del Serra, il Tribunale ha richiamato le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (cfr., pagg. 2-3 dell’ordinanza) il quale aveva riferito che “… il [OSCURATO:PERSONA] si trovava in compagnia del Serra allorché questi cercava di incontrare il Parisi con il pretesto di parlare di lavoro e pochi minuti dopo, appreso il luogo in cui l’imprenditore si trovava, la Opel si dirigeva verso il capannone, dove il solo [OSCURATO:PERSONA] scendeva ed incontrava il Parisi mentre il Serra restava in auto e non partecipava al colloquio”. Il coinvolgimento del ricorrente, non soltanto sul piano del concorso materiale ma della consapevolezza della natura della richiesta avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], è stato fondato – con motivazione non manifestamente illogica e prettamente di merito – con l’inusualità del comportamento del Serra che aveva contattato il Parisi tramite il [OSCURATO:PERSONA] “… dal momento che il Serra non risultava essere cliente dell’imprenditore o intrattenere rapporti commerciali con il medesimo …” e “la pretestuosità della richiesta si disvelava allorché il Serra, giunto unitamente al [OSCURATO:PERSONA] presso il capannone in cui si trovava il Parisi, rimaneva in auto al lato guidatore mentre il secondo veicolava la richiesta estorsiva” (cfr., ancora, ivi, pag. L’ordinanza in verifica ha spiegato che il Serra ha fornito “… un concreto e consapevole contributo causale allo svolgersi della condotta predatoria, agevolandone la consumazione; allo stesso è ascrivibile l’attività propulsiva volta a procacciare al [OSCURATO:PERSONA] l’incontro diretto e riservato con il Parisi, sfruttando la pregressa conoscenza con il [OSCURATO:PERSONA] e facendosi addirittura passare al telefono l’imprenditore con il pretesto di sottoporgli una questione lavorativa; pochi minuti dopo, inoltre, accompagnava il coindagato [OSCURATO:PERSONA] direttamente dall’imprenditore consentendogli di formulare direttamente l’istanza estorsiva” (cfr., ancora, pag. 5); ha sottolineato, dunque, che le modalità con cui il Parisi era stato contattato non consentivano di seguire la tesi della difesa circa l’intenzione del [OSCURATO:PERSONA] (di cui soltanto sarebbe stato a conoscenza il Serra) di sabbiare il carrello (cfr., ancora ivi). I giudici del riesame hanno pertanto motivato in termini coerenti con il principio secondo cui la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, non può che essere acquisita in forma indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta e circostanziali, che siano giudicati come in grado di esprimere il fine perseguito dall'agente e, prima ancora, la consapevolezza della illiceità dell’azione (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241339-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, Polisi, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, Comelli, Rv. 275012-01, tutte richiamate da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02). 2.4. E’ d’altra parte pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (cfr., Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797-01; conf., Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010, Pistolesi, Rv. 247117-01, in cui la Corte ha ribadito che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera). Nel caso di specie, il Tribunale, in coerenza con le coordinate dettate dalla giurisprudenza appena richiamata, ha spiegato che il Parisi aveva puntualmente colto il “senso” della richiesta formulata dall’odierno ricorrente e, in particolare, aveva ben compreso che essa non aveva ad oggetto un prestito e che doveva invece collegata alla contestuale rassicurazione fornitagli dal [OSCURATO:PERSONA] che, in quel modo, egli avrebbe potuto lavorare tranquillamente godendo della sua “amicizia” (cfr., pag. 2 dell’ordinanza). 2.5. Per altro verso, i giudici della cautela hanno congruamente motivato anche in ordine alla sussistenza dell’aggravante dell’uso del “metodo mafioso” di cui all’attuale art. 416-bis.1 cod. pen. In particolare, hanno sottolineato come la richiesta estorsiva era stata avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] con modalità tipiche della criminalità organizzata, ovvero paventando “problemi” che sarebbero stati risolti con il pagamento della somma pretesa: per altro verso, ha ribadito come il ricorrente fosse accompagnato da una fama criminale certamente nota al suo interlocutore e in qualche misura emblematicamente sintetizzata nel soprannome con cui era conosciuto (“Peppe ‘a mafia”) e che contribuiva a corroborare la prognosi concernente la ineluttabilità delle conseguenze negative che sarebbero scaturite da un rifiuto ingiustificato a soddisfarne le richieste. I giudici catanzaresi hanno spiegato che “… la vittima percepiva, anche in funzione della fama criminale del coindagato, la gravità e l’imminenza del pericolo quanto mai effettivo ed attuale proprio in ragione delle insistenti richieste che il [OSCURATO:PERSONA] rivolgeva al Parisi e che motivava con la necessità di affrontare onerose spese legali, circostanza che verosimilmente sottintendeva la perduranza di vicende giudiziarie in capo al richiedente, amplificando la percezione della relativa pericolosità da parte della vittima” (cfr., pag. 7). L’impianto motivazionale con cui il Tribunale ha confermato la configurabilità dell’ipotesi delittuosa in relazione alla quale è stata adottata la misura personale in atto. E’ assolutamente consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone l'esistenza di un'associazione con le caratteristiche di cui all’art. 416- bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua applicazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice “tipica” dell'agire mafioso essendo perciò l’aggravante configurabile tanto con riferimento ai reati- fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, che nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103-01; Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273025-01). La circostanza aggravante del metodo mafioso è, pertanto, configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (cfr., Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257065-01; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525-01; Sez. 1, n. 5881 del 04/11/2011, dep. 2012, Giampà, Rv. 251830-01; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013, dep. 2014, Ferrise, Rv. 258103-01). In altri termini, quel che rileva non è la effettiva e reale esistenza di un sodalizio riconducibile a quelli connotati dalle caratteristiche proprie di cui all’art. 416-bis cod. pen., ovvero che il reo (o anche i suoi accoliti) ne faccia effettivamente parte, ma il fare ricorso a metodi propri e simili a quelli utilizzati nell’ambito di quelle consorterie criminali, connotate per l’appunto dalla forza intimidatrice promanante per l’appunto dalla consapevolezza, da parte delle vittime, che la condotta criminosa di cui sono destinatarie non è riconducibile esclusivamente all’autore materiale della condotta in quel momento da essi subìta ma, ben diversamente, che costui possa contare sull’apporto di terzi in grado di sostenerne l’azione, di vendicarlo se occorre, comunque di intervenire in suo aiuto anche con metodi violenti; con l’effetto, così, di ridurre, per ciò solo, i margini di “resistenza” della persona offesa in tal modo indotta ad accondiscendere “spontaneamente” ed a non reagire rispetto alle illegittime pretese avanzate nei suoi confronti. Come è stato chiarito, è sufficiente, cioè, che l'esistenza di un sodalizio appaia sullo sfondo, perché evocato dall'agente, inducendo perciò la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell'aggressore - o ad abbandonare ogni velleità di difesa - per timore di più gravi conseguenze; ciò in quanto "la ratio della disposizione di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata" (cfr., così, Sez. 6, n. 582 del 19/02/1998, Primasso, Rv. 210405-01). Il Tribunale ha motivato in termini coerenti con queste direttive ermeneutiche evidenziando come lo stesso riferimento alla necessità di far fronte alle spese legali fosse un richiamo idoneo ad evocare il persistente collegamento del [OSCURATO:PERSONA] – già pluripregiudicato in quanto condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso ma, anche, per il delitto di cui all’art. 74 del d.P.R. 309 del 1990 – con ambienti criminali di rilevante spessore, certamente tali da indurre nel destinatario della richiesta la convinzione della assoluta opportunità di soddisfare la richiesta che gli era stata rivolta. Con riguardo, infine, alla posizione del Serra, è appena il caso di ricordare che l’aggravante in parola, a differenza della diversa circostanza dell'agevolazione mafiosa (su cui, cfr., Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01), derivando dalle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, si connota per il carattere oggettivo (Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017, Gioffrè, Rv. 270602-01, in motiv.; conf., Sez. 2, n. 3428 del 20/12/2012, dep. 2013 Buonanno, Rv. 254776-01, in motiv.; Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02) e si applica perciò ai concorrenti nel reato secondo lo schema stabilito dall’art. 59 cod. pen., potendo esser posta a carico di costoro purché siano a conoscenza dell'utilizzo del metodo da parte dell’autore del fatto ovvero lo ignorino per colpa o per errore determinato da colpa (per il medesimo principio affermato con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., Sez. U, n. 25191 del 27/02/2014, Iavarazzo, Rv. 259589-01). Sotto tale profilo, la motivazione dell’ordinanza impugnata non presta il fianco a rilievi suscettibili di essere avanzati in questa sede avendo il Tribunale sottolineato come il [OSCURATO:PERSONA] fosse comunemente conosciuto come soggetto gravato da numerosi precedenti penali tanto da essere conosciuto con il soprannome di “Peppe ‘a mafia” (cfr., pag. 6 dell’ordinanza); il suo modo di rapportarsi con il Parisi, pertanto, non poteva essere ignorato dal Serra che aveva propiziato l’incontro accompagnandolo sul posto. 2.6. La motivazione è invece meramente congetturale quanto alla medesima aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. declinata nell’accezione “agevolativa” e su cui la difesa dell’odierno ricorrente ha evidenziato la carenza sotto il profilo dell’elemento soggettivo. È largamente diffusa, ancorché non del tutto unanime (cfr., per una posizione più sfumata, ancorché relativa ad una fattispecie concreta peculiare, Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109-01), l’affermazione secondo cui l’art. 416-bis.1 cod. pen., configura due ipotesi di circostanze aggravanti: la prima relativa al reato commesso dal soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., che si avvale del metodo mafioso, ai fini della cui integrazione non è necessaria la prova l'esistenza della associazione criminosa, essendo sufficiente l'aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l'agente appartenga o sia legato ad un sodalizio con quelle caratteristiche; la seconda che, invece, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di una associazione mafiosa, ne implica necessariamente l'esistenza reale a non semplicemente supposta e soprattutto richiede, ai fini della sua integrazione, la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione e non un singolo partecipante (cfr., Sez. 2, n. 49090 del 04/12/2015, Maccariello, Rv. 265515-01; Sez. 2, n. 41003 del 20/09/2013, Bianco, Rv. 257240-01; conf., Sez. 6, n. 1738 del 14/11/2018, Mancuso, Rv. 274842-01). Le stesse Sezioni Unite “Chioccini”, vagliando la questione della natura – oggettiva o soggettiva – della aggravante della agevolazione, hanno fatto presente che “… la forma aggravata in esame esige quindi che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario però, affinché il reato non sia privo di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416- bis cod. pen. ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione” (cfr., dalla motivazione di Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01). Tanto premesso, non si può non rilevare la sostanziale assenza della motivazione con cui il Tribunale ha fondato l’affermazione della finalità agevolativa che avrebbe dovuto animare la condotta del [OSCURATO:PERSONA], limitandosi, in realtà, a soffermarsi sulla possibile concorrenza tra l’aggravante “oggettiva” del metodo e quella “soggettiva” della finalità agevolativa (cfr., pag. 9) oltre che sul quoziente psicologico necessario per “imputare” quest’ultima al concorrente che non agisca per tale finalità. 2.7. Carente e, invero, errata in diritto, è la motivazione dell’ordinanza impugnata quanto alla sussistenza dei presupposti dell’aggravante di cui al n. 3 del comma terzo dell’art. 628 cod. pen. È vero che la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, ai fini della sua configurabilità, non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267850-01; Sez. 1, n. 6533 del 01/02/2012, Santapaola, Rv. 252084-01; Sez. 5, n. 26542 del 08/04/2009, Vatiero, Rv. 244096-01). Detto questo, rileva il Collegio che i giudici della cautela hanno richiamato le condanne subite dal [OSCURATO:PERSONA] legate alla sua intraneità alla cosca Giglio operante in Strongoli nonché quella, divenuta definitiva in data 10/02/2015, per associazione a delinquere dedita dal narcotraffico, omicidio continuato, detenzione e porto illegali di armi, ricettazione, cessione di sostanze stupefacenti; e, tuttavia, a fronte dei rilievi difensivi (secondo cui la condanna per associazione di stampo mafioso avrebbe riguardato una contestazione risalente), il Tribunale ha certamente errato nel ritenere irrilevante la “risalenza” della condotta “… in quanto tale elemento non elide la sussistenza della contestata aggravante ex art. 628, comma 3, n. 3 c.p.” (cfr., pag. 7 dell’ordinanza). Al contrario, è proprio sulla perdurante ed attuale appartenenza del ricorrente ad una compagine con le caratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen. che si fonda la ratio dell’aggravante, diretta a sanzionare più severamente la maggiore pericolosità individuale dimostrata dall'associato che - così soggettivamente connotato - abbia consumato l'ulteriore delitto (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 20320 del 15/05/2024, Loliva, Rv. 286426-01 in cui, su tale presupposto, la Corte ha ribadito che, in tema di estorsione, l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., può concorrere con quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., posto che la prima presuppone che la condotta sia stata tenuta con modalità mafiose, pur non essendo necessario che il soggetto agente appartenga a un sodalizio criminale di tal genere, mentre la seconda postula la provenienza della violenza o della minaccia da persona appartenente ad associazione mafiosa, senza che sia necessario il concreto accertamento delle modalità di esercizio di tali violenza e minaccia, né che esse siano state attuate mercé l'utilizzo della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza all'associazione mafiosa; conf., Sez. 2, n. 15429 del 08/03/2024, Zagaria, Rv. 286280-01; Sez. 2, n. 48448 del 31/10/2023, Genovese, Rv. 285587-01); Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267850-01). Il presupposto per ritenere la sussistenza dell’aggravante di cui al n. 3 del comma terzo dell’art. 628 cod. pen. è dunque la verifica, sia pure operata in via incidentale ma nel caso di specie omessa, che l’indagato, al momento del fatto, possa ritenersi “associato” ad un sodalizio di stampo mafioso. 3. Le suesposte criticità del provvedimento impugnato quanto alla aggravante della finalità agevolativa e della (attuale) appartenenza del coindagato ad una compagine di stampo mafioso, non si riflettono sulla valutazione concernente le esigenze cautelari, avendo il Tribunale motivato in primo luogo sull’esistenza dei presupposti della (doppia) presunzione (relativa) di cui al comma terzo dell’art. 275 cod. proc. pen. che è sorretta, in termini idonei e sufficienti, dall’aggravante del “metodo”. E’ consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; laddove, pertanto, il titolo cautelare riguardi i reati contemplati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo dal fatto, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr., così, tra le tante, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02; conf., Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv. 282865-01, in cui la Corte ha ribadito che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo; cfr., ancora, Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112-01). Per altro verso, questa Corte ha chiarito che la doppia presunzione prevista, per determinate fattispecie incriminatrici, dal combinato disposto gli artt. 275, comma 3, terzo periodo, e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., in caso di contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., deve intendersi come riferita anche ai delitti tentati, atteso che il generico riferimento ai delitti, così aggravati, indipendentemente dallo specifico titolo di reato, è comprensivo di ogni fattispecie delittuosa, sia consumata che tentata (cfr., Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771-01; conf., Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01; Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176-01). Il Tribunale, con motivazione esauriente, ha spiegato che, a fronte dell’oggettiva gravità del fatto, emblematica, nella sua dinamica, della contiguità del Serra con ambienti criminali, la difesa non ha potuto opporre elementi concreti idonei a superare la doppia presunzione stabilita dalla norma codicistica (cfr., ivi, pag. 10). 4. Le suesposte considerazioni giustificano il rigetto del ricorso con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 03/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27447/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris