CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13997/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli AvvocatiGianfranco Arpea e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] di Euris di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e del socioSala Gianfranco, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] Molinari- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.- intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 43/2025 depositatail 21/1/2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4588/2025Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13997/2026Data pubblicazione 13/05/20261. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 256/2024, ravvisava –facendo applicazione dell’art. 40, comma 10, CCII - la tardività delladomanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi edell’insolvenza formulata da Euris di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in data 1°luglio 2024, dopo la celebrazione della prima udienza il 17 gennaio 2024(oltreché della seconda del 12 giugno 2024); riteneva, nel contempo, di nonpoter applicare alla fattispecie in esame la deroga prevista dall’ultimoperiodo del comma 10 dell’art. 40 CCII e, di conseguenza, dichiaravainammissibile il ricorso presentato ai sensi degli artt. 40 e 44, comma 1,CCII dalla società debitrice.Accoglieva, poi, la domanda presentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,dichiarando l’apertura della liquidazione giudiziale di [OSCURATO:SOCIETA]. e con essa, per estensione ex art. 256 CCII, del socioaccomandatario [OSCURATO:PERSONA].2. La Corte d’appello di Brescia rigettava il reclamo presentatoavverso questa statuizione da Euris di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. eGianfranco Sala.Reputava – fra l’altro e per quanto qui di interesse - che il disposto dell’art.40, comma 10, ultimo periodo, CCII possa, in linea generale, ritenersioperante soltanto se si siano venuti a realizzare tutti i presupposticontemplati dalla norma, in particolare quello in forza del quale lapresentazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazionedella crisi e dell’insolvenza deve avvenire ad intervenuto esaurimento dellacomposizione negoziata, una volta completati i contatti e gli adempimentiche nel corso della stessa debbono essere ordinariamente compiuti.Sosteneva che un simile esaurimento non può ritenersi verificato allorchéla proponente si risolva, per sua propria ed autonoma determinazione, arichiedere anticipatamente la chiusura della procedura prima che l’espertoabbia potuto portare a termine il compito che gli è stato affidato e quindiprima che egli abbia potuto depositare e comunicare la relazione finale, laNumero registro generale 4588/2025Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13997/2026Data pubblicazione 13/05/2026cui funzione è quella di rendere edotti tutti gli interessati degli esiti dellaprocedura di composizione.Aggiungeva che l’esaurimento della composizione negoziata può essereravvisato, in alternativa, nel caso in cui la richiesta di archiviazione da partedel proponente abbia fatto seguito ad una condizione di stallo imputabileall’inerzia dell’esperto, chiarendo che una simile situazione non ricorreva nelcaso di specie, dato che l’esperto aveva profuso il massimo impegnonell’adempimento dei suoi compiti e la decisione della proponente dirichiedere l’archiviazione del procedimento aveva avuto luogo nel mezzodello svolgimento dell’incarico.3. Euris di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 21gennaio 2025, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito concontroricorso la liquidazione giudiziale di Euris di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto difese.Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, ex art. 380-bis.1cod. proc. civ., sollecitando l’accoglimento del terzo motivo di ricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Il primo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 5, cod. proc. civ., del fatto che la Corte d’appello abbia omesso diconsiderare un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla circostanza chela chiusura della composizione negoziata era dipesa da una richiestaesplicita a [OSCURATO:SOCIETA]. dell’esperto, il quale aveva comunicato alla società dinon voler depositare in anticipo l’istanza di archiviazione e di voler attenderela pronuncia del tribunale sull’istanza di liquidazione giudiziale che egli,erroneamente, riteneva “bloccante” per qualsiasi ulteriore sua attività.Numero registro generale 4588/2025Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13997/2026Data pubblicazione 13/05/2026Se tale comportamento dell’esperto fosse stato adeguatamente valutato“inerte”, la Corte d’appello avrebbe potuto rilevare che la società, di fronteallo “stallo” dovuto a una simile inerzia, non aveva altra scelta se non quelladi chiedere la chiusura anticipata della composizione negoziata e, dato attodell’esito negativo della procedura, di presentare la domanda di accesso auno strumento “alternativo” nel più lungo termine previsto dall’ultimoperiodo dell’art. 40, comma 10, CCII.La valutazione di una serie circostanze attinenti allo svolgimento dellacomposizione negoziata e, in particolare, al comportamento dell’esperto,dedotte, documentate e aventi carattere decisivo, avrebbe portato la Cortedistrettuale a ritenere legittima l’istanza di archiviazione del debitorepiuttosto che a escludere il ricorrere di una situazione di stallo imputabileall’inerzia dell’esperto, attraverso una conclusione del tutto avulsa rispettoal quadro delineato.5. Il motivo è inammissibile.La censura, infatti, deduce espressamente che la statuizione impugnata, nelpunto in cui ha escluso che la richiesta di archiviazione fosse da addebitarea una situazione di stallo imputabile all’esperto, sia «totalmente incoerenterispetto al contesto fattuale che emerge dai documenti e dalle circostanzeelencate» (pag. 20 del ricorso), cosicché «la Corte d’Appello non hacorrettamente valutato come si sia effettivamente svolta la composizione enon ha affatto colto il ruolo decisivo che l’Esperto – con il suocomportamento ad un certo punto del tutto omissivo o comunque passivo– ha avuto nel costringere la Società debitrice a uscire dalla composizionenegoziata» (pagg. 21 e 22).I ricorrenti finiscono così per denunciare non l’omesso esame di alcuni fattistorici, ma l’erronea valutazione effettuata dalla Corte d’appello rispetto allacondotta tenuta dall’esperto, che, a parere dei giudici distrettuali, invece«ha profuso il massimo impegno nell’adempimento dell’incarico ricevuto»(pag. 29 ella sentenza impugnata).Numero registro generale 4588/2025Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13997/2026Data pubblicazione 13/05/2026A fronte di una doglianza così strutturata occorre ricordare che il vizio dimotivazione denunciabile con ricorso per cassazione con riferimento alcanone di critica previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. sisostanzia solamente nell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti e deve riguardare un fattointeso nella sua accezione storico-fenomenica e non anche l'omesso esamedi determinati elementi probatori, essendo sufficiente che il fatto sia statoesaminato, senza che sia necessario dare conto di tutte le risultanzeprobatorie emerse all'esito dell'istruttoria come astrattamente rilevanti (sivedano in questo senso, per tutte, Cass., Sez. U., 8053/2014, Cass.19312/2016 e Cass. 1274/2017).Nel caso di specie la sentenza impugnata dà conto che il fatto storico(costituito dal contegno tenuto dall’esperto e dall’impegno da questi profusonell’adempimento dell’incarico ricevuto) è stato preso in considerazione daparte del collegio del reclamo, tramite l’esame dei verbali delle riunionitenutesi nel corso del procedimento di composizione negoziata della crisi.Rispetto alla valutazione di questa circostanza (e più precisamente in ordineal fatto che tale impegno sia stato “massimo”) la doglianza lamenta nontanto un omesso esame, ma un esame non conforme alla lettura che gliodierni ricorrenti vorrebbero dare delle emergenze processuali;interpretazione, questa, che tuttavia non è coerente con la censurasollevabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., checonsente di lamentare l’omissione dell’esame di un fatto controverso edecisivo per il giudizio e non la valorizzazione di tale fatto in un sensodifferente da quello voluto dalla parte (Cass. 14929/2012, Cass.23328/2012).6. Il secondo motivo di ricorso assume, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del provvedimento impugnato permotivazione mancante o apparente, in relazione alla dichiarata tardivitàdella domanda ex artt. 40 e 44 [OSCURATO:SOCIETA]., giacché non spiegaNumero registro generale 4588/2025Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13997/2026Data pubblicazione 13/05/2026affatto come mai il comportamento e le comunicazioni inviate dall’espertoalla società non siano state considerate di rilievo e impatto sulla decisionein ordine all’applicabilità del termine decadenziale previsto dall’ultimoperiodo del comma 10 dell’art. 40 CCII.7. La doglianza è inammissibile.Secondo la giurisprudenza di questa Corte l'esame e la valutazione deidocumenti prodotti così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, diquelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgonoapprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre afondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione dialtre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprioconvincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o aconfutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamentedisattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionatispecificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata(Cass. 16056/2016).Ciò ricordato, occorre poi aggiungere che la motivazione assume caratteresolo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez.U., 22232/2016).La deduzione del carattere apparente della sentenza impugnata mal sila Corte distrettuale ha spiegato in termini limpidi e netti che «dai verbalidelle riunioni tenutesi nel quadro del procedimento di composizionenegoziata della crisi emerge con chiarezza che l’Esperto ha profuso ilmassimo impegno nell’adempimento dell’incarico ricevuto» (pag. 29).Numero registro generale 4588/2025Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13997/2026Data pubblicazione 13/05/2026La doglianza in esame, nel lamentare la mancanza di una adeguatamotivazione o la sua totale apparenza, non adduce che simili argomenti nonsiano idonei a rappresentare l’iter logico-intellettivo seguito dal giudice perarrivare alla decisione, ma intende confutare la valutazione delle risultanzedei verbali delle riunioni, nei termini in precedenza ricordati, e il mancatoapprezzamento dei diversi documenti prodotti, implicitamente consideratidi rilievo non decisivo dai giudici distrettuali.Una simile doglianza non evidenzia, quindi, alcuna criticità della motivazionedella decisione impugnata nei limiti attualmente ammissibili (v. Cass., Sez.U., 8053/2014), ma finisce per esprimere un mero dissenso rispetto ad unapprezzamento di fatto, concernente la rilevanza da attribuire ai singolielementi della congerie istruttoria, che, essendo frutto di unadeterminazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile daquesta Corte.Non rimane, perciò, che ribadire, che la deduzione di un vizio di motivazionedella sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudicedi legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicendaprocessuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto ilprofilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delleargomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in viaesclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, diassumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza,di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenutemaggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi,dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di provaacquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge; di conseguenza ilpreteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, apparenza ocontraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente soloquando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile tracciaevidente del mancato esame di punti decisivi della controversia, prospettatiNumero registro generale 4588/2025Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13997/2026Data pubblicazione 13/05/2026dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrastotra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentirel'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base delladecisione (Cass. 19547/2017), evenienze che non ricorrono nella fattispeciein esame.8. Il terzo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione degli artt.40, comma 10, ultimo periodo, 17, comma 9, e 18, comma 4, CCII: la Cortedistrettuale – assume il ricorrente – ha erroneamente ritenuto che, in casodi presentazione di una domanda alternativa in pendenza di un’istanza diliquidazione giudiziale, la disciplina prevista dalle norme in questione debbaessere intesa nel senso che il ricorso a un diverso strumento sia possibileesclusivamente nell’ipotesi in cui la composizione negoziata si sia chiusa conuna relazione finale e un’archiviazione dell’esperto o quando vi sia stataun’archiviazione su iniziativa del debitore dipesa da uno stallo dovutoall’inerzia dell’esperto, con esclusione di qualsiasi altra situazione.In questo modo la Corte distrettuale ha trascurato di considerare l’ipotesidi chiusura della composizione su impulso del debitore e la possibileesistenza di casi in cui la condotta dell’esperto (attraverso comportamentinon collaborativi e per l’effetto di determinazioni o valutazioni non corrette,idonee a compromettere irrimediabilmente il percorso di risanamento)legittimi comunque l’iniziativa del debitore volta a perseguire tale percorsoanche al di fuori della composizione.9. La censura non merita accoglimento.9.1 L’art. 40, comma 10, CCII stabilisce che «nel caso di pendenza di unprocedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da unsoggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento diregolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensidell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39,nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienzae se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, ancheNumero registro generale 4588/2025Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13997/2026Data pubblicazione 13/05/2026d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza,la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusionedel procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine dicui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a unostrumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esitodella composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione dicui all'articolo 17, comma 8».Poiché la Corte distrettuale ha acclarato che la domanda di accesso a unostrumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza era stata presentataoltre la prima udienza, senza che sul punto sia stata sollevata alcunadoglianza, la stessa poteva essere considerata tempestiva solo in presenzadei presupposti previsti dall’ultimo periodo della norma.9.2 I commi 8 e 9 dell’art. 17 CCII permettono di ritenere che l’archiviazionedella composizione negoziata possa avvenire tanto su iniziativa dell’espertoalla conclusione del suo incarico, come prevede il comma 8, quanto surichiesta dell’imprenditore, come espressamente contempla il comma 9;l’incipit del comma 8, nel prevedere che «al termine dell'incarico l'espertoredige una relazione finale», non lascia dubbi sul fatto che questa relazionedebba, comunque, essere sempre predisposta dall’esperto, a conclusionedell’incarico e a prescindere da chi abbia assunto l’iniziativa di sollecitarel’archiviazione, al fine di dare compiutamente conto dell’intero sviluppo dellasua attività nel corso del procedimento di composizione negoziata e dei suoiesiti.Il che, tuttavia, non basta a far ritenere che la domanda di accesso a unostrumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza possa esserepresentata entro sessanta giorni dal deposito della relazione dell’espertoqualunque sia stato lo sviluppo del procedimento di composizionenegoziata.Infatti, il tenore dell’ultimo periodo dell’art. 40, comma 10, CCII fadipendere la sua applicazione non solo dalla presentazione della domandaNumero registro generale 4588/2025Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13997/2026Data pubblicazione 13/05/2026«entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8»,ma anche (e in primo luogo) dal fatto che ciò avvenga «all'esito dellacomposizione negoziata».In questo modo il legislatore da una parte ha individuato il termine da cuifar decorrere questa possibilità extra ordinem di presentazione delladomanda di domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi,dall’altra lo ha sostanziato, stabilendo che la possibilità è data solo se ladomanda sopravviene «all’esito della composizione negoziata».9.3 In questa operazione ermeneutica occorre tenere conto, nel sensoprevisto dall’art. 12, comma 1, preleggi, delle intenzioni del legislatore, percome esplicitate nelle indicazioni contenute nella relazione illustrativa aldecreto legislativo n. 83/2022, di attuazione della Direttiva (UE)2019/1023, ove si rappresenta che l’art. 40, comma 10, CCII è statointegrato, recependo i suggerimenti formulati dal Consiglio di Stato,prevedendo che «in caso di pendenza di procedimento per l’apertura dellaliquidazione giudiziale introdotto da uno o più creditori, l’imprenditore cheha avuto accesso alla composizione negoziata può fare ricorso ad uno deglistrumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza anche oltre la primaudienza del procedimento pendente. Coerentemente con le finalità delladirettiva, tale deroga è volta a consentire il risanamento se e quando dalletrattative siano emerse possibili soluzioni per la ristrutturazione dell’attività.Tuttavia, al fine di evitare un utilizzo strumentale della composizionenegoziata, che potrebbe essere attivata e portata avanti al solo fine dibloccare la definizione del procedimento di apertura della liquidazionegiudiziale e di evitare il termine di decadenza di cui si è detto, è previstoche le domande di accesso devono essere depositate entro sessanta giornidalla comunicazione che l’esperto invia all’imprenditore al termine delletrattative ai sensi dell’articolo 17, comma 8. Non sarà quindi sufficientel’accesso alla composizione negoziata essendo richiesta la conclusione delletrattative. La disposizione, in definitiva, intende contemperare l’esigenza diNumero registro generale 4588/2025Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13997/2026Data pubblicazione 13/05/2026favorire la risoluzione della crisi o dell’insolvenza mediante procedure diristrutturazione o comunque mediante procedure di tipo negoziale conl’esigenza di evitare comportamenti dilatori, dannosi per i creditori e per ilmercato di riferimento».9.4 La terminologia utilizzata dal legislatore enfatizza proprio l’intento dicreare un’eccezione alla regola generale (di necessaria presentazione delladomanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi edell’insolvenza entro la prima udienza fissata ai sensi dell’art. 41 CCII) sela domanda è presentata “all’esito” - vale a dire all’atto di uscire, allo sbocco– “della composizione negoziata”.La scelta del termine “esito” non è dunque casuale, né generica e rivela ilsenso dell’eccezione così creata.Il legislatore non ha voluto premiare una partecipazione purché sia deldebitore alla composizione negoziata, cioè sol perché avvenuta, ma haconsiderato che il percorso di questa composizione, fatto per intero e noninterrotto, può rendere necessario, al momento della sua conclusione, ilricorso a strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza al fine diportare a coronamento le soluzioni che siano emerse o siano prospettabiliin ragione della complessiva evoluzione delle trattative.È stata così creata una eccezionale finestra temporale posteriore allaconclusione della composizione negoziata affinché tutte le soluzioni che taleprocedura ha stimolato possano sfociare in un istituto ancora interno delprocedimento unitario disciplinato dall’art. 40 CCII.9.5 Un successivo intervento del legislatore ha reso ancora più esplicitoquesto intento.L’art. 23, comma 2, CCII prevede ora, a seguito delle modifiche introdottedall’art. 5, comma 9, lett. b), d. lgs. 136/2024, che «oltre ai contratti o agliaccordi di cui al comma 1, l'imprenditore può anche, alternativamente: …b) chiedere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti aisensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, commaNumero registro generale 4588/2025Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13997/2026Data pubblicazione 13/05/20262, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordorisulta dalla relazione finale dell'esperto o se la domanda di omologazione èproposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo17, comma 8».Dunque, l’imprenditore, qualora ritenga che la via negoziale prevista dalprimo comma dell’art. 23 CCII non sia confacente alle sue esigenze, si puòrisolvere a soluzione unilaterali, anche chiedendo l’omologazione di unaccordo di ristrutturazione dei debiti con l’opportunità di fruire, in ipotesi diaccordo ad efficacia estesa, della riduzione della percentuale necessaria diaderenti al 60% (anziché del 75%) se il raggiungimento dell'accordo risultidalla relazione finale dell'esperto oppure se la domanda di omologazione siaproposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo17, comma 8.Si tratta, a parere di questo Collegio, di una norma funzionale a finalizzarel’esito delle trattative intercorse nel procedimento di composizionenegoziata – non solo consentendo la presentazione della domanda oltre laprima udienza, ma anche attraverso la diminuzione della percentualeprevista dall’art. 61, comma 2, lett. c), CCII - ove la richiesta, da un lato,sia presentata proprio nel termine previsto dall’art. 40, comma 10, ultimoperiodo, CCII e, dall’altro, sopravvenga alla «conclusione delle trattative»,come indica la rubrica dell’art. 23 CCII.In questo modo il legislatore del 2024 ha contemplato espressamente unadelle possibili ipotesi di applicazione dell’art. 40, comma 10, ultimo periodo,CCII, rendendo chiaro e più esplicito che la presentazione della domanda diaccesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza oltre laprima udienza può avvenire, solo, “a conclusione delle trattative”.Risultano perciò del tutto condivisibili i rilievi della Corte di merito laddoveha ritenuto (a pag. 28) che «la norma può ritenersi operante se e soltantose si vengano a realizzare tutti i presupposti da essa stessa contemplati, trai quali vi è quello in forza del quale la presentazione della domanda diNumero registro generale 4588/2025Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13997/2026Data pubblicazione 13/05/2026accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza deveessere effettuata “al termine dell’incarico” assegnato all’Esperto ed “all’esitodella composizione negoziata”, vale a dire ad intervenuto esaurimento dellastessa in ragione del completamento dei contatti e degli adempimenti chein essa debbono ordinariamente essere compiuti. Il che non può ritenersiverificato allorché la proponente si risolva, per sua propria ed autonomadeterminazione, a richiedere anticipatamente la chiusura della procedura,prima che l’Esperto abbia potuto portare a termine il compito che gli erastato affidato, e che quindi Egli abbia potuto depositare e comunicare larelazione finale, la cui funzione è di rendere edotti tutti gli interessati degliesiti della procedura di composizione».9.6 In conclusione e in virtù delle ragioni appena illustrate, deve esserefissato il seguente principio: il disposto dell’art. 40, comma 10, ultimoperiodo, CCII, prevede un’eccezione alla regola generale secondo la qualela domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi edell’insolvenza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la primaudienza fissata ai sensi dell’art. 41 CCII; l’ammissibilità della domanda intal modo differibile, tuttavia, non è compatibile con un termine che decorradalla mera rinuncia del debitore alla procedura amministrativa dellacomposizione negoziata, presupponendo invece che la stessa sia presentatauna volta che siano giunte a conclusione le trattative intercorse nel corsodella procedura di composizione negoziata e dunque entro sessanta giornidalla comunicazione della relazione finale dell’esperto.10. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in € 10.200, di cui € 200 peresborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nellamisura del 15%.Numero registro generale 4588/2025Numero sezionale 1733/2026Numero di raccolta generale 13997/2026Data pubblicazione 13/05/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma in data 15 aprile 2026.Il PresidenteMassimo Ferro