CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 14654/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto A:z".14.1.L•.;2.0 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello digér« ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di estorsione consumata e tentata già pronunciata dal Tribunale di Castrovillari con sentenza 14 gennaio 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, CIMINO Silvio. 2.1. Le parti civili hanno depositato memoria e nota spese. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo di ricorso, riguardante i profili attinenti alla dichiarata penale responsabilità e all'invocata riqualificazione in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, risulta manifestamente infondato. Sussiste, infatti, una corretta valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e dei testi a supporto in quanto pienamente coerenti, logiche, lineari. Del tutto fantasiosa risulta, del resto, la prospettazione della possibilità di riqualificare la vicenda in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, stante la radicale mancanza di pretesa azionabile in giudizio. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00 e alla rifusione delle spese legali sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catanzaro con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e esten