CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33884/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni dei difensori dell'indagato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità, o in subordine il rigetto, del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli, provvedendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., confermava la decisione del locale G.i.p., che aveva rigettato la richiesta del Pubblico ministero tesa all'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per associazione di stampo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen. Il Tribunale, al pari del G.i.p., si determinava in tal senso, avendo previamente ravvisato nella pur riscontrata condotta di partecipazione associativa la fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere ordinaria), anziché quella contestata, e avendo in corrispondenza escluso le esigenze cautelari. 2. Secondo l'editto accusatorio, [OSCURATO:PERSONA], già condannato in via definitiva come concorrente esterno nel reato di associazione di stampo mafioso, sarebbe divenuto partecipe, dopo la scarcerazione definitiva avvenuta nel settembre 2017 e sino all'ottobre 2023, del clan dei Casalesi, gruppo [OSCURATO:PERSONA], assumendo il ruolo di ctf stabile referente del clan nel settore degli appalti inerenti vla raccolta dei rifiuti solidi urbani éla sanificazione ospedaliera. Per i giudici della cautela, sarebbe viceversa predicabile l'esistenza di una autonoma associazione per delinquere, finalizzata alla turbativa delle procedure di gara indette dai diversi enti pubblici e di cui l'indagato sarebbe esponente di vertice, quale beneficiario di una rendita di posizione derivantegli dalla passata contiguità camorristica. 3. Il Tribunale, muovendo dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (genero di [OSCURATO:PERSONA], capo del clan assieme a [OSCURATO:PERSONA], detto Sandokan), osservava che tale propalante, nel corso dei suoi interrogatori del dicembre 2022 e gennaio 2023, aveva riferito di avere appreso direttamente da [OSCURATO:PERSONA] (figlio di Sandokan), nel 2021, che [OSCURATO:PERSONA] era un finanziatore del sodalizio camorristico. I dialoghi intercorsi tra D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oggetto di captazione in data 16 febbraio 2021 e 15 luglio 2021, non corroboravano peraltro l'assunto, attestando solo la pregressa reciproca conoscenza dei conversanti. L'intraneità dell'indagato al sodalizio non trovava alcun effettivo riscontro. Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva reso dichiarazioni indicative dello spessore criminale di [OSCURATO:PERSONA], individuato da un esponente di spicco della criminalità organizzata stabiese ([OSCURATO:PERSONA]Alessandro) quale suo interlocutore preferenziale, ossia come personaggio in grado di fornire una proficua coopera-zione in tema di appalti pubblici e relativi condizionamenti criminali; da tali 2dichiarazioni, tuttavia, non era possibile inferire l'esistenza di concrete attività svolte dall'indagato nell'interesse del gruppo [OSCURATO:PERSONA] o, più in generale, di altri sodalizi riconducibili al clan dei Casalesi. Gli ulteriori elementi indiziari raccolti componevano, piuttosto, un quadro che vedeva [OSCURATO:PERSONA] quale deus ex machina di un sistema illecito fondato su rapporti collusivi con imprenditori privati interessati all'aggiudicazione delle gare di appalto nei settori economici suindicati - aggiudicazione che [OSCURATO:PERSONA] appariva in grado di garantire sfruttando il bagaglio di pregresse conoscenze e il carisma personale, derivanti dai precedenti rapporti con la criminalità organizzata - senza l'emersione di dati dimostrativi della destinazione finale, nelle casse del clan, dei proventi delle gare d'appalto illecitamente condizionate. Il «sistema [OSCURATO:PERSONA]», descritto dal suo complice, [OSCURATO:PERSONA], si basava sull'accordo stretto dall'indagato con gli imprenditori a lui collegati, che non prevedeva, del resto, intimidazioni da parte di esponenti della criminalità organizzata nei confronti di chi si fosse rifiutato di farne parte. 4. Il Tribunale esaminava, quindi, una serie di esiti di intercettazioni, ritenute compatibili con la ricostruzione degli accadimenti da esso accolta e testé illustrata. L'intercettazione, di cui era protagonista l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], dava ad intendere che la percentuale nell'attualità corrisposta all'indagato dagli appaltatori non avesse una copertura di tipo camorristico, come probabilmente avveniva in passato. La vicenda, svelata da altre captazioni, relativa all'intervento di [OSCURATO:PERSONA] a protezione di [OSCURATO:PERSONA] (vittima di estorsione ad opera della malavita locale di Maddaloni e zone limitrofe), era certamente sintomatica del prestigio criminale del primo, ma non assurgeva ad indice qualificato di affiliazione camorristica. Il dialogo intercettato tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie Lanzuolo, in merito alla spartizione dei proventi dell'attività illecita svolta per conto dell'indagato, era semplicemente ricognitivo dell'esistenza di un preciso patto tra gli imprenditori e [OSCURATO:PERSONA], che comprendeva l'esatta determinazione delle quote percentuali sugli appalti aggiudicati, che i primi versavano al secondo; patto ulteriormente disvelato dal contenuto di altra captazione, intercorsa tra Rea e un interlocutore terzo (tale [OSCURATO:PERSONA]), ma che non coinvolgeva i Casalesi, né era diretto a loro finanziario vantaggio. 5. A diverse conclusioni non poteva giungersi, secondo l'ordinanza in epigrafe, in rapporto alla vicenda che vedeva coinvolti gli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'assunto, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe intermediato, grazie ai suoi legami camorristici, l'aggiudicazione di un importante appalto in loro favore in 3territorio catanese, si raccordava ad affermazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] espresse in termini dubitativi, prive comunque di riscontro e tardive. Tali affermazioni erano infatti giunte, dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva precisato di avere allo scopo attivato, in Sicilia, sue personali conoscenze (tra cui [OSCURATO:PERSONA], già Presidente del Consiglio comunale di Catania, successivamente tratto in arresto per corruzione), precisando anche che l'aggiudicazione era in effetti avvenuta indipendentemente dal loro fattivo coinvolgimento, nonostante egli avesse insistito nel millantarlo a cospetto degli imprenditori interessati. Il narrato in questione era foriero, oltretutto, di forti perplessità in sede di apprezzamento valutativo. Non era, infatti, dato comprendere per quale ragione [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dovuto rivolgere a [OSCURATO:PERSONA], già disponendo, in tesi, di diretti agganci in Sicilia. Inoltre, il fatto che l'aggiudicazione della gara fosse avvenuta a prescindere dal concreto intervento di [OSCURATO:PERSONA], e del suo complice, svalutava il costrutto accusatorio, incentrato sull'idea di un sistema di infiltrazione nelle Pubbliche amministrazioni avente a sfondo un contesto camorristico. 6. Avverso l'ordinanza in epigrafe ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Il ricorso è strutturato in quattro motivi, di seguito riassunti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 6.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova. Il motivo si riallaccia alla vicenda dell'assegnazione dell'importante appalto pubblico, indetto dal Comune di Catania, in favore degli imprenditori frusinati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tale vicenda, ad avviso del Pubblico ministero inquirente, sarebbe altamente significativa dello spessore camorristico di [OSCURATO:PERSONA], giacché dalle indagini emergeva che l'aggiudicazione era stata preceduta da un accordo in tal senso, fatto in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] stesso e [OSCURATO:PERSONA] (nipote del capo storico [OSCURATO:PERSONA]), ed era stata favorita dai contatti tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo all'epoca Presidente del Consiglio comunale di Catania; tant'è che i [OSCURATO:PERSONA] corrispondevano, mensilmente, somme in contanti sia a [OSCURATO:PERSONA] che a [OSCURATO:PERSONA], per ringraziarli del "favore" ricevuto. Il Tribunale di Napoli avrebbe indebitamente svilito la gravità indiziaria del dato, indicando [OSCURATO:PERSONA] quale persona arrestata per corruzione, mentre [OSCURATO:PERSONA] era stato colpito da provvedimento custodiale come concorrente esterno, in qualità di esponente politico catanese, nel reato di associazione mafiosa (clan [OSCURATO:PERSONA]). 4Il travisamento avrebbe inficiato e compromesso la tenuta logica della motivazione, non consentendo al giudice a quo di valorizzare il patto raggiunto tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'identificazione del ruolo partecipativo del primo in seno ad una consorteria di stampo mafioso. 6.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa motivazione su due dei motivi di appello cautelare. Il Tribunale, in particolare, non si sarebbe adeguatamente soffermato: a) sulle intercettazioni ambientali, eseguite con captatore informatico il 22 dicembre 2021, da cui emergerebbe il ruolo di spicco che l'indagato aveva acquisito in seno al clan dei Casalesi già durante la detenzione, tale da avergli consentito di comporre in carcere contrasti tra affiliati al clan e affiliati ad altre cosche; b) sul verbale di interrogatorio reso il 3 ottobre 2025 da [OSCURATO:PERSONA], beneficiario del «sistema [OSCURATO:PERSONA]», che aveva descritto la vicenda estorsiva da lui patita ad opera di [OSCURATO:PERSONA]Addio, esponente camorristico di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, ricomposta grazie all'intervento di [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] per questo appositamente ricompensato. Le intercettazioni sub a) rivelerebbero come [OSCURATO:PERSONA], nel discorrere con [OSCURATO:PERSONA] (eminente affiliato al clan, appena tornato in libertà dopo lunga detenzione), si attribuisse una posizione molto significativa nell'ambito dell'organizzazione, potendo svolgere l'opera di mediazione di cui sopra e avendo in animo di ricominciare ad operare nell'interesse di essa esattamente come nel periodo cui si riferiva la condanna definitiva già emessa a suo carico. Il verbale sub b) illustrerebbe, con chiarezza, la natura mafiosa dell'intervento di [OSCURATO:PERSONA] su D'Addio, coerente e unicamente conciliabile con l'assunzione di un ruolo di analoga connotazione. I due elementi di valutazione pretermessi minerebbero irrimediabilmente, ancora una volta, il percorso logico-motivazionale seguito dal Tribunale, fornendo riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], viceversa irragionevolmente «sterilizzate». 6.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. A suo dire non occorreva, almeno in fase cautelare, la dimostrazione che i proventi degli affari illeciti finissero nelle casse del clan dei Casalesi. Tale dimostrazione non sarebbe elemento imprescindibile della fattispecie di associazione di stampo mafioso. Nel negare il collegamento attuale dell'indagato con il clan, l'ordinanza impugnata finirebbe, piuttosto, per disarticolare la valenza indiziaria di «plurimi segmenti fattuali» - rapporti con soggetti apicali della criminalità organizzata 5(D'Alessandro), capacità di regolazione di vicende estorsive ([OSCURATO:PERSONA]), interlocuzioni e riconoscimenti ad opera di altre cosche (D'Alessandro e D'Addio), continuità operativa nel settore storicamente presidiato dai Casalesi (appalti nel settore della raccolta dei rifiuti solidi urbani e della sanificazione ospedaliera), procacciamento sistematico di denaro contante erogatogli dagli imprenditori - riducendoli, irragionevolmente, a meri «indici di reputazione individuale». L'ordinanza stessa, svalutando la complessiva convergenza del compendio indiziario, risulterebbe viziata sotto i profili della completezza e coerenza del ragionamento 6.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione e travisamento di elementi decisivi, in relazione alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e ai riscontri. Il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il compendio indiziario in modo atomistico. Esso avrebbe, in particolare, trascurato: a) che l'assenza di elementi di corroborazione circa la dazione di denaro in favore di membri del clan non era idonea a «sterilizzare» il narrato di D'[OSCURATO:PERSONA], riscontrato dalle captazioni (non in termini di sovrapposizione letterale, non necessaria, ma di conferma logica e contestuale) e dalle altre emergenze già identificate nel motivo precedente; b) la valenza indiziaria della richiesta di contatto provenienti da esponenti apicali di altro clan, che integrava «un indicatore di riconoscimento di ruolo e di operatività in un circuito tipicamente mafioso»; c) «la convergenza temporale delle propalazioni nel 2021-2022 rispetto al periodo di contestazione (post-scarcerazione sino al 2023)». 7. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, seconda proposizione, lett. a), cod. proc. pen. Le parti hanno concluso come in epigrafe, affidando ad apposite memorie le rispettive argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre pregiudizialmente rammentare che, secondo consolidati principi, in tema di misure cautelari personali il giudizio di legittimità, relativamente alla verifica della sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza, oltre che delle 6esigenze cautelari, è unicamente diretto a riscontrare, entro il perimetro della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge ovvero la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte, dunque, non può direttamente intervenire negli ambiti riguardanti la ricostruzione del fatto, né essa può sostituire l'autonomo apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, dovendo il suo sindacato piuttosto orientarsi a verificare se il giudice stesso abbia dato adeguato e pregiudiziale conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, e a saggiare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Tiana, Rv. 237012-01). Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per scrutinare, da un lato, la bontà del ragionamento giuridico che lo sostiene, inclusa la correttezza, allo stato degli atti, della qualificazione giuridica attribuita al fatto, e per rilevare, d'altro lato, l'assenza di illogicità evidenti nelle argomentazioni giustificative della decisione adottata (Sez. U Audino, cit.; Sez. 1, n. 15038 del 19/02/2026, Morabito, Rv. 289823-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885-01). 2. Resta ferma, anche in fase cautelare, la deducibilità in Cassazione - la quale trova espresso fondamento normativo nella possibilità, riconosciuta al giudice di legittimità dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli «atti del processo» - del cosiddetto travisamento della prova, che è il mezzo in forza del quale il medesimo giudice, senza dover procedere all'inammissibile rivalutazione del fatto, e degli elementi dimostrativi dello stesso, è sollecitato a prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti al solo scopo di verificare se essi siano stati trasfusi all'interno della decisione impugnata senza alterazione del loro contenuto estrinseco. Ricorre dunque l'anzidetto travisamento giusto quando il giudice di merito abbia fatto riferimento ad un elemento di prova in realtà inesistente, o abbia inopinatamente e ingiustamente trascurato un elemento esistente, o abbia fondato il proprio convincimento su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Il travisamento della prova, che si risolve nell'utilizzazione di un'informazione inesistente agli atti, nella omessa valutazione della prova esistente, o nella falsificazione del suo esito (tra le molte, Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, 7Borriello, Rv. 276567-01), rileva -tuttavia- soltanto se il ricorrente ne prospetti, e il giudice di legittimità ne accerti, la decisività nell'ambito del ragionamento istruttorio in verifica, e del relativo apparato motivazionale (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117-01; Sez. 2, n. 19848 del 24/05/2006, Todisco, Rv. 234162-01; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234364-01); accertamento cui rimane di per sé estranea, giova ribadirlo, la rivisitazione delle modalità con cui lo specifico mezzo istruttorio è stato apprezzato nel giudizio di merito. 3. Si consideri, infine, che l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugna-zione non richiede, necessariamente, che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto di gravame, essendo sufficiente che il suo discorso giustificativo indichi comunque le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri che sono stati apprezzati i fatti in tal senso decisivi, sicché, sussistendo tali condizioni, le argomentazioni addotte dall'impugnante, incompatibili con il tenore della decisione medesima, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 30257 del 12/06/2025, Franceschi, Rv. 288566- 01; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). Il principio vale anche nei procedimenti cautelari de libertate, nei quali la censura di mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotta dinanzi alla Corte di cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere determinante (nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto ineluttabilmente portare ad una decisione opposta rispetto a quella adottata: tra le molte, Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01). 4. Il ricorso deve essere giudicato inammissibile alla stregua di tali canoni. 5. Il primo motivo isola, nell'ambito del vasto compendio indiziario valutato dall'ordinanza impugnata, una specifica vicenda (quella relativa all'ingente appalto aggiudicato, in territorio catanese, agli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), pur ampiamente illustrata, senza aporie e fratture logiche del ragionamento, dal giudice dell'appello cautelare. Secondo l'accusa, l'aggiudicazione sarebbe intervenuta grazie al diretto interessamento del clan [OSCURATO:PERSONA], e nello specifico di un esponente politico al clan intimamente legato, l'allora Presidente del Consiglio comunale della città 8etnea, [OSCURATO:PERSONA]. Tale interessamento, mediato da [OSCURATO:PERSONA], amico di vecchia data di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato provocato, e reso possibile, dalla caratura camorristica dell'indagato, la quale gli avrebbe consentito di stringere al riguardo, profittando di un periodo di comune detenzione, un vero e proprio patto mafioso con [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente deduce che il Tribunale sarebbe giunto a depotenziare il significato indiziante di tale vicenda per effetto di una lettura travisata di un elemento che ne componeva la trama, emergendo dagli atti che [OSCURATO:PERSONA] non fosse semplicemente un soggetto corrotto, come giudizialmente affermato, ma un personaggio già tratto in arresto quale concorrente esterno, ex artt. 110 e 416- bis cod. pen., nel reato associativo riferibile alle attività criminali della cosca [OSCURATO:PERSONA]. E' agevole, tuttavia, rilevare che l'erronea lettura di tale specifico dato processuale non assume, in alcun modo, la portata dirimente che il ricorrente vorrebbe attribuirgli. Secondo la ricostruzione cui il Tribunale è pervenuto, l'aggiudicazione dell'appalto ai Ciunnmo avvenne a prescindere dall'effettivo interessamento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e quindi anche al di fuori della sfera di influenza del clan [OSCURATO:PERSONA], sicché l'eventuale sottovalutazione del ruolo criminale di [OSCURATO:PERSONA], e dei suoi legami con il clan in discorso, resta priva di efficacia destrutturante rispetto alla tenuta logica della motivazione. L'ordinanza impugnata richiama, correttamente, i passaggi del narrato di [OSCURATO:PERSONA], nei quali si afferma che egli chiese a [OSCURATO:PERSONA] di procurare un incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA], in modo tale da simulare che l'aggiudicazione dell'appalto fosse frutto dell'intervento dei primi, in realtà perciò solo millantato; tanto è vero che, sempre secondo [OSCURATO:PERSONA], gli imprenditori escludevano di dover corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alcuna percentuale sul valore dell'appalto. Il Tribunale, alla luce di tali propalazioni, svaluta, con apprezzamento in questa sede ineccepibile, le successive dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - tese ad adombrare, in termini peraltro dubitativi e generici, l'esistenza di un contesto di stampo mafioso, quale sfondo degli accadimenti in considerazione - notando altresì, di nuovo impeccabilmente, la contraddizione esistente tra l'ipotesi della pretesa intermediazione avviata da [OSCURATO:PERSONA], mediante l'iniziale contatto con l'amico [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe successivamente coinvolto [OSCURATO:PERSONA], e l'idea di un patto stringente, stipulato in proposito direttamente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo è dunque inammissibile, perché volto ad evidenziare, in seno all'insindacabile ricostruzione del fatto operata dall'ordinanza impugnata, un travisamento che sarebbe privo, in ogni caso, di portata decisiva. 96. Il secondo motivo lamenta l'omessa o insufficiente risposta a questioni poste nell'atto di appello cautelare. Quanto alle intercettazioni ambientali del 22 dicembre 2021, l'ordinanza impugnata ne fa menzione in modo puntuale allorché dà conto dei motivi di gravame (pag. 2, parte finale) e il fatto che non si soffermi espressamente su di esse nel fluire dell'argomentazione non assume rilievo invalidante, posto che, come si dirà anche in prosieguo, il Tribunale rende una motivazione nel complesso esaustiva e soddisfacente sul fatto che i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con esponenti della criminalità organizzata locale, per quanto continui e comprovati, non siano univocamente dimostrativi della supposta attualità di collegamento con il clan dei Casalesi, e ancor meno di una compenetrazione organica nella struttura dì esso, inserendosi bensì in quel reticolo di relazioni personali e affaristiche che sostiene, nell'apprezzamento giudiziale, l'operato dell'associazione per delinquere a lui facente capo, ma che risulta privo della connotazione mafiosa richiesta dall'art. 416-bis cod. pen. Il vizio nel motivo dedotto incontra anzitutto e dunque, in questa parte, la preclusione di cui al § 3 che precede. La connotazione mafiosa è stata esclusa altresì nella vicenda [OSCURATO:PERSONA], oggetto, essa sì, di specifica trattazione nel corpo dell'ordinanza impugnata (pag. 9). Anche con riferimento a quest'ultima vicenda, ossia all'intervento operato da [OSCURATO:PERSONA] in favore dell'imprenditore in questione, per ripararlo dal tentativo di estorsione messo in atto ai suoi danni dalla criminalità organizzata locale, il Tribunale ravvisa la dimostrazione del peculiare ascendente che l'indagato era in grado di esercitare nel mondo malavitoso, ma non gli estremi di un'intraneità associativa in seno al clan dei Casalesi. Si tratta, nell'uno e nell'altro caso, di valutazioni opinabili, ma che i giudici dell'appello cautelare sviluppano con consequenzialità e rigore argomentativo, sicché esse si sottraggono ad ogni possibile censura in sede di legittimità. 7. Il terzo motivo - nella parte in cui il ricorrente contesta la negata riconducibilità dei proventi degli affari illeciti condotti da [OSCURATO:PERSONA] nelle casse del clan, adducendo in ogni caso l'argomento che la relativa dimostrazione non sarebbe, almeno in fase cautelare, necessaria per configurare il contestato reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. - sconfina nel merito, sul primo profilo, e non è congruamente rapportato alla ratio decidendi della decisione impugnata, sotto il secondo profilo. L'inammissibilità del motivo discende da questi rilievi. 10In effetti, la destinazione finale, a beneficio dei Casalesi, dei proventi in discorso è affermata dal collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA], ma non trova, allo stato, alcun altro concreto riscontro nel compendio indiziario di causa. Il contrario convincimento del ricorrente non inficia, in tutta evidenza, la tenuta logico-giuridica di questo snodo della motivazione. Il Tribunale, sotto concorrente aspetto, non afferma che l'afflusso del denaro nelle casse del clan costituisca elemento imprescindibile di fattispecie, ma assegna alla circostanza una valenza logico-induttiva, che rafforza il convincimento del difetto di compenetrazione organica di [OSCURATO:PERSONA] nel clan dei Casalesi. Il ragionamento non contraddice, palesemente, alcun dato normativo e supera ampiamente il test di plausibilità. 8. Il terzo motivo, nella parte rimanente, e il quarto motivo, prospettano una rivalutazione del compendio indiziario, che esula ampiamente dal perimetro del giudizio di Cassazione. Tali deduzioni non possono attivare validamente, come già precisato, il giudizio stesso. Il ricorrente valorizza, in chiave indiziaria della contestata intraneità di [OSCURATO:PERSONA] al clan dei Casalesi, una serie di indici, che il Tribunale in parte non riscontra (la destinazione finale, nelle casse del clan, dei proventi delle gare d'appalto illecitamente condizionate), e nella parte residua (i rapporti con soggetti apicali della criminalità organizzata, la capacità di regolazione di vicende estorsive, la «continuità operativa» in settori economici di interesse tipicamente mafioso) reputa inidonei ad integrare quel rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio di tipo mafioso (e ad attestare, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, una «messa a disposizione» in favore del sodalizio stesso per il perseguimento dei comuni fini criminosi: da ultimo, Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01), che la giurisprudenza di legittimità richiede per la configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. , Le censure si infrangono, al riguardo, contro l'insindacabile autonomia valutativa del giudice di merito, espressasi in termini impeccabili anche sotto il profilo della completezza argomentativa. Non coglie, dunque e conclusivamente, nel segno neppure l'addebito, mosso al giudice a quo, di valutazione frammentaria e atomistica del quadro indiziario, giacché l'orizzonte delle fonti di conoscenza, lungo il quale spazia l'ordinanza impugnata, è assai più ampio di quello rivisitato dal ricorrente in funzione della perorazione ulteriore, sul piano fattuale, della tesi accusatoria, non consentita in questa sede di legittimità. 11 P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] i Fili po Casa ,_CORTE SUPREMA CASSAD9NE [OSCURATO:PERSONA], n 1 .0 5E1..2026 IL FUNZIONARIPplUDIZIARIO • ' [OSCURATO:PERSONA] I 'DIZIAR.TO ;